Risoluzione del contratto di investimento per violazione degli obblighi informativi
28 Agosto 2023
In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità contrattuale, e può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro” (nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione proposta dall'investitore, ritenendo violati gli obblighi informativi da parte dell'intermediario, sotto plurimi punti di vista. Sono stati accertati, in particolare: la genericità dell'indicazione dei rischi già in sede di stipulazione del contratto-quadro; le indicazioni dei rischi negli ordini di acquisto in parte generiche, in parte estremamente tecniche e fitte e, dunque, non in linea con la trasparenza che impone la disciplina; la profilatura dell'investitore incongrua e incoerente rispetto alle caratteristiche dell'investimento). |