La S.C. in tema di distanze tra fabbricati

Attilio Ievolella
28 Agosto 2023

Colui che ha realizzato i due fabbricati è anche obbligato a risarcire il danno arrecato al proprietario della struttura metallica, danno che si manifesta anche in conseguenza della limitazione hic et nunc del godimento del bene, cioè della diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, irreparabile attraverso la riduzione in pristino.

Colpevole il soggetto che realizza due fabbricati a distanza eccessivamente ravvicinata, alla luce di quanto previsto alla normativa comunale, rispetto a una struttura metallica di pertinenza di un altro fabbricato. Legittima anche la sua condanna a risarcire il proprietario della struttura metallica.

Ritenuta legittima, sia in primo che in secondo grado, l'istanza con cui Tizio chiedeva la rimozione di due fabbricati e il conseguente risarcimento dei danni, perché realizzati da Caio in palese «inosservanza della distanza minima di 6 metri, prevista dalla normativa comunale, rispetto ad una propria stabile costruzione metallica, munita di scala e veranda».

Prima in tribunale e poi in appello, le richieste di Tizio venivano accolte, unitamente ad un risarcimento di 500 euro. Identica posizione assumono i Giudici di Cassazione, respingendo le obiezioni proposte da Caio mirate ad escludere una violazione della normativa comunale in materia di distanze minime tra edifici.

In particolare, i magistrati di terzo grado chiariscono che ad «una stabile struttura metallica, munita di scala e veranda» può essere riconosciuto «il carattere di costruzione autonoma rispetto al restante fabbricato». Ciò perché «rientrano nella nozione di costruzione le parti dell'edificio quali scale, terrazze e corpi avanzati (o aggettanti) che siano destinate ad estendere la consistenza del fabbricato, quand'anche non si concretizzino in volumi abitativi coperti». Confermato, poi, anche «il carattere non arretrato della costruzione della veranda munita di struttura metallica quale distinto corpo di fabbrica» di Tizio e rispetto al quale «è quindi da calcolare la distanza tra costruzioni».

Per quanto concerne il diritto di Tizio ad un ristoro economico, i Giudici di Cassazione condividono la visione adottata in appello, versione secondo cui «il danno non si produce solo per il deprezzamento o la perdita totale del bene (aspetti eliminati dalla tutela ripristinatoria) ma si manifesta anche in conseguenza della limitazione hic et nunc del godimento del bene, cioè della diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, irreparabile attraverso la riduzione in pristino».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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