La coppia omoaffettiva si separa: la madre di intenzione può procedere con l’adozione del minore anche se quella biologica è contraria?
30 Agosto 2023
La Corte d'appello di Roma confermava la decisione di prime cure e respingeva la domanda di adozione di un minore nato da PMA compiuta all'estero dalla coppia omoaffettiva composta dalla madre biologica e dall'istante. La decisione dei giudici di merito era fondata sul fatto che la genitrice naturale del minore aveva revocato il suo assenso all'adozione, inizialmente prestato, nel momento in cui era cessata la convivenza e che la conflittualità tra le parti, oramai non più legate da vincolo affettivo e di convivenza, «era molto elevata tanto che entrambe si imputavano reciprocamente gravi comportamenti in pregiudizio del minore». Ritenevano inoltre che «l'assenso all'adozione dovesse perdurare sino alla data della sentenza e che lo stesso, anche ove già espresso, fosse revocabile. Ha affermato che il diniego dell'assenso del genitore naturale era un limite insuperabile all'adozione de quo». La soccombente ha proposto ricorso in Cassazione. La donna lamenta l'interpretazione condotta dalla Corte territoriale in ordine all'art. 46 l. n. 184/1983 avendo ritenuto che il difetto di assenso all'adozione da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale fosse preclusivo, senza valutare se, nel caso concreto, quel rifiuto fosse ingiustificato o contrario all'interesse del minore. La ricorrente sottolinea inoltre la violazione dell'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983 per aver la sentenza impugnata ritenuto che l'adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale possa essere pronunciata solo in caso di “contesto affettivo unito” e di “convivenza del nucleo affettivo” alla data della sentenza di adozione, senza tenere conto dell'interesse del minore. Il ricorso risulta fondato. Richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 38162/2022, i cui argomenti sono applicabili anche all'ipotesi di nascita in Italia di un minore a seguito di PMA compiuta all'estero da una coppia omoaffettiva, il Collegio sottolinea l'importanza che per il minore assume il rapporto affettivo con il genitore d'intenzione. Tale rapporto trova tutela attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari che «allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita». Le Sezioni Unite citate hanno inoltre affermato che «in tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del "partner" solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato "partner" e minore». Infine, «l'effetto ostativo del dissenso dell'unico genitore biologico all'adozione del genitore sociale, allora, può e deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento. In altri termini, è possibile superare la rilevanza ostativa del dissenso all'adozione in casi particolari ai sensi della lett. d), tenendo conto che il contrasto rischia, non di vanificare l'acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che il minore ha con la famiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti sorti all'interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto, privandolo di un apporto che potrebbe invece essere fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo». Nel caso in esame, i giudici di merito hanno valutato il solo dato della revoca dell'assenso da parte del genitore biologico senza prendere in considerazione il criterio dell'effettivo interesse del minore. La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà procedere ad una nuova valutazione della controversia, sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, tenendo conto degli indicatori individuati dalle Sezioni Unite: il progetto genitoriale comune, la cura e l'accudimento svolto per un congruo periodo, in comune.
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