Telecamera in Condominio: quando la sicurezza prevale sulla riservatezza?

Redazione scientifica
06 Settembre 2023

Oggetto della pronuncia in esame è la richiesta di rimozione della telecamera installata da alcuni condomini presso la propria abitazione per tutelare l'incolumità e la sicurezza personale, posizionata in modo tale da inquadrare l'intero pianerottolo, il vano scale e l'ascensore, nonché l'ingresso dell'abitazione della vicina.

Nonostante le lamentele della vicina e l'invito da parte dell'amministratore di Condominio a posizionare l'apparecchio in modo tale da riprendere solo la proprietà dei convenuti, quest'ultimi non rimuovevano la suddetta telecamera, realizzando in tal modo una palese e grave violazione della privacy e delle disposizioni dettate dal Codice civile in tema di condominio.

La controversia arriva presso il Tribunale di Prato dove viene sottolineato come non vi sia stata alcuna violazione della tutela della privacy come dedotta da parte attrice, in quanto l'installazione della telecamera è stata comunicata a tutto il Condominio, è stato affisso l'apposito cartello che ne segnala la presenza ed, inoltre, l'apparecchio non è rivolto appositamente verso l'abitazione dell'attrice. Altro elemento a favore dei convenuti è che, trattandosi di un pianerottolo davvero molto piccolo, con portoni delle abitazioni posti uno accanto all'altro, è inevitabile che la telecamera non fosse diversamente orientabile.

Inoltre, il giudice sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 615-bis c.p. «nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a pianerottoli o a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi che non possono assolvere la funzione di consentire l'esplicazione della vita privata da sguardi indiscreti» (Cass. n. 34151/2017 e Cass. n. 44156/2008).

Pertanto, ne consegue il rigetto del ricorso in esame poiché il diritto alla sicurezza e dalla incolumità dei convenuti appare prevalente nella sua tutela rispetto al diritto alla riservatezza di parte attrice.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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