Ripartizione spese relative al giudizio tra il condominio ed un singolo condomino

Redazione scientifica
08 Settembre 2023

Con riferimento ad un processo tra il condominio e un singolo condomino, è valida la delibera che ponga anche a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire alle spese del difensore del condominio vincitore del giudizio?

In argomento si osserva che nel caso di lite tra il condominio e il singolo condomino, non trovano applicazione, neppure in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere a una domanda rispetto a un terzo estraneo, né l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c. (Cass. civ., sez. II, 18 giugno 2014, n. 13885: in altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa). Difatti, nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i princìpi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore (Cass. 25 marzo 1970 n. 801). Premesso ciò, in risposta al quesito in esame, si osserva che è nulla la delibera che - con riferimento ad un processo tra il condominio ed un singolo condomino - ponga anche a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire alle spese sostenute per pagare il difensore poiché, con la condanna alle spese processuali in sede giudiziale, la parte soccombente è già tenuta a corrispondere il dovuto alla parte vincitrice in base al titolo giudiziale in tale sede formatosi. A contrario, il soccombente si troverebbe a pagare due volte: una prima, in forza della condanna alle spese imposta nella sentenza; una seconda, con l'addebito della quota millesimale in sede di approvazione del bilancio con delibera, sulla base di due diversi titoli (Trib. Roma 14 luglio 2023, n. 11215: nel caso di specie, l'assemblea aveva approvato i consuntivi e i relativi riparti coi quali aveva posto a carico del condomino la complessiva somma a titolo di "spese legali dell'avvocato del condominio", derivanti dal contenzioso tra il condominio opposto e il condomino opponente).

In conclusione, come rilevato dal giudice romano, tali delibere sono nulle "trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino (Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2018, n. 1629).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.