Il potere di convocazione dell'assemblea dei soci

Girolamo Lazoppina
13 Settembre 2023

Salvo specifiche eccezioni, la convocazione dell'assemblea da parte del Presidente, senza una preventiva delibera del consiglio di amministrazione, renderebbe la delibera così adottata annullabile.

È valida la deliberazione dell'assemblea dei soci convocata dal presidente senza la preventiva delibera del consiglio di amministrazione?

A norma del Codice civile (art. 2366) il potere di convocazione dell'assemblea spetta al consiglio di amministrazione (nella sua collegialità) oppure all'amministratore unico. Nel modello dualistico il potere di convocazione è attribuito al consiglio di gestione. Esistono tuttavia delle eccezioni. Intanto è possibile che il c.d.a. deleghi il potere di convocazione. La delega deve però essere specifica e non relativa ad un generico conferimento di poteri (App. Milano, 20 settembre 1960, Santini, Romano Pavoni). La convocazione è poi valida quando, ai sensi dell'art. 2379 comma 3, c.c., il relativo avviso proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Altra deroga attiene all'ipotesi di convocazione obbligatoria nei casi in cui è urgente deliberare e, ancora, all'ipotesi di assemblea totalitaria. Infine, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c., se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio Notarile di Milano ha sottolineato come lo Statuto possa attribuire il potere di convocazione anche al presidente e/o ai singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo (massima Cons. Notarile Milano n. 82/2005).

Dunque, fuori dalle eccezioni cui si è appena accennato o dei casi particolari in cui l'assemblea può addirittura autoconvocarsi, in ipotesi di convocazione dell'assemblea da parte del presidente, senza una preventiva delibera del consiglio di amministrazione, una delibera così adottata sarebbe annullabile. Come ha chiarito la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 22 settembre 2008 n. 23950), l'organo legittimato a convocare l'assemblea è l'amministratore o il consiglio di amministrazione nella sua collegialità (art. 2366 c.c.; Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 1977, n. 3422). L'attribuzione di competenza, sul punto, riflette la divisione dei poteri tra organi societari stabilita dalla legge e in parte qua inderogabile, non essendo ammissibili forme di assemblearismo - oltretutto legate ad occasionali maggioranze - elusive della competenza specifica, e della correlata responsabilità, per gli atti funzionalmente devoluti all'organo gestorio. La deliberazione assunta dall'assemblea convocata dal presidente del c.d.a., in assenza di previa deliberazione del c.d.a., è pertanto annullabile (cfr. anche Trib. Roma, 6 aprile 2010).

In conclusione, l'ipotesi generale (ordinaria) di convocazione dell'assemblea è quella in cui il relativo potere è attribuito al consiglio di amministrazione, al consiglio di gestione o all'amministratore unico. In questi casi la convocazione dell'assemblea da parte del presidente, senza una preventiva delibera del consiglio di amministrazione, renderebbe la delibera così adottata annullabile. Esistono tuttavia delle deroghe all'potesi generale che rendono possibile, e quindi valida, la convocazione operata sic et simpliciter dal presidente: delega del relativo potere al presidente da parte del c.d.a. o attribuzione del relativo potere al presidente da parte dello Statuto.

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