Novità in arrivo in materia di riscossione dei tributi

Giuseppe Durante
25 Settembre 2023

Novità interessanti in arrivo sul fronte della riscossione dei tributi tanto temuta dai contribuenti insolventi.
Criteri che cambieranno lo scenario della riscossione tributaria

Si tratta di una delle principali novità previste dalla riforma fiscale che finalmente ha rivisto il sistema nazionale della riscossione delle entrate tributarie poco funzionale su diversi fronti come segnalato dalla stessa Corte Costituzionale.

Anche la delega fiscale (L. n. 111/2023) ha fissato una serie di criteri direttivi finalizzati a cambiare lo scenario della riscossione tributaria.

I punti di maggiore novità riguardano in primis, l'individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema di riscossione che prevede il trasferimento in tutto o in parte delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente della riscossione (AdER) direttamente all'Agenzia delle entrate. È chiaro l'intento del legislatore di volere incentrare anche l'attività di recupero coattivo (oltre all'attività di accertamento) delle entrate tributarie direttamente nelle mani dell'Agenzia delle entrate; il fine è quello di evitare la necessaria interazione tra l'ente creditore (AdE) e agente della riscossione (AdER) che spesso non comunicano tra loro implicando ciò una netta separazione tra titolare del credito per cui si procede e l'Agenzia delle entrate riscossione a cui è demandata l'attività di recupero coattivo dei tributi.

Molto spesso la mancata sinergia tra ente creditore ed ente procedente aumenta le probabilità di inesigibilità del credito per cui si procede, rendendo pertanto più vulnerabile e meno funzionale la procedura di recupero coattivo dei carichi tributari. Pertanto, le modifiche disposte in sede di delega fiscale mirano essenzialmente ad evitare l'operatività, anche in fase esecutiva di due soggetti distinti, considerando che la fase di riscossione coattiva tanto più quella ancora più avanzata riconducibile alla esecuzione forzata di cui all'art. 52 e ss. del d.P.R. n. 602/1973 è una fase molto delicata unicamente incentrata sulla necessità di recuperare il credito per cui si procede. Disfunzioni operative o lacune di carattere procedurale nonché la mancata sinergia tra ente impositore ed ente riscossore rischiano di vanificare tutta l'attività impositiva realizzata a monte da parte degli enti titolari dei crediti per cui si procede. È questa la ratio che ha indotto il legislatore in sede di Delega fiscale a rivedere le dinamiche che caratterizzano la riscossione dei tributi, ma, in genere di tutti i crediti siano essi di natura previdenziale o patrimoniale.

Le novità principali della Delega fiscale

L'obbiettivo del legislatore è quello di incentrare nelle mani di un unico soggetto (l'AdE) sia l'attività di accertamento preliminare finalizzata ad individuare e contestare i casi di evasione fiscale sia la successiva attività di riscossione coattiva finalizzata al recupero forzoso dei crediti tributari.

La delega fiscale preveda altresì una sensibile accelerazione dei processi di riscossione riducendo i tempi di notifica delle cartelle di pagamento e ampliando la sfera d'azione dell'accertamento esecutivo estendendolo anche alle imposte indirette (imposta di successione, imposta di registro e ipo-catastale) nonché ai controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie. L'accelerazione nel recupero coattivo dei crediti iscritti a ruolo prevede altresì che nei rapporti tra ente impositore (AdE) e agente della riscossione (AdER) il termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento non dovrà superare i nove mesi, decorrenti dalla trasmissione della partita.

In sede di delega è previsto altresì un maggiore utilizzo dei pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 effettuati sui conti correnti bancari dei contribuenti tanto temuti dai contribuenti non in regola con il pagamento delle imposte. In particolare, è prevista una maggiore collaborazione degli istituti di credito presso i quali sarà notificato il pignoramento presso terzi nel segnalare all'ufficio impositore tutte le operazioni di conto corrente del contribuente, facendo salvi però i diritti del contribuente-correntista. Pertanto, tra le modalità di recupero coattivo dei crediti tributari, previdenziali o patrimoniali l'AdER darà particolare impulso alla procedura di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 bloccando i c/c bancari e/o postali intestati ai debitori.

Una novità di assoluta rilevanza è altresì la previsione normativa che permetterà di affidare a terzi in concessione, previa procedura ad evidenza pubblica, la gestione dei crediti discaricati (non più recuperabili dall'AdER), come già avviene da anni per i tributi comunali i quali hanno la possibilità di affidare in concessione l'attività di accertamento e/o riscossione dei tributi locali in favore dei soggetti riscossori iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 quale modalità alternativa rispetto all'affidamento in favore dell'agente della riscossione nazionale (AdER). Si tratta di una procedura alternativa e residuale che potrà permettere alle società iscritte all'albo dei riscossori di attivare procedure più mirate e dirette finalizzate al recupero dei crediti rimasti inesigibili nonostante le procedure attivate dall'AdER in fase di riscossione coattiva.

In favore dei contribuenti la delega fiscale dispone altresì una progressiva stabilizzazione della durata massima delle rateizzazioni con l'agente della riscossione portando a cento venti il numero delle rate di cui il contribuente potrà avvalersi per il pagamento dilazionato delle imposte. Attualmente il numero massimo delle rate richiedibili all'agente della riscossione è di settantadue. Pertanto, a conti fatti la delega stabilisce: maggiore efficienza e linearità della procedura di riscossione attraverso l'impiego di un unico soggetto (AdE), tempi più stretti per il recupero dei crediti esigibili, azioni esecutive più mirate capaci di garantire con certezza l'esigibilità del credito tributario ed in particolare, un utilizzo diffuso del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 sui conti correnti bancari e postali intestati al contribuente, maggiore tolleranza nei pagamenti rateali in favore del contribuente portando a cento venti il numero massimo di rate in caso di pagamento dilazionato. Al netto delle rottamazioni esattoriali già disposte ed esaurite arriveranno tempi non facili per chi non è la regola con il Fisco.

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