La Cassazione contro i c.d. “bamboccioni”: il principio di autoresponsabilità limita il diritto al mantenimento del figlio adulto

Redazione Scientifica
25 Settembre 2023

In tema di assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento. Tale onere è ancora più gravoso per il figlio adulto, in virtù del principio di autoresponsabilità.

In sede di divorzio, il Tribunale di Roma disponeva un assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie e uno a favore della figlia maggiorenne della coppia. Entrambi gli assegni venivano ridotti in sede di appello, su impugnazione dell'ex marito. Per quanto attiene all'assegno a favore della figlia, la Corte d'appello ha accertato che la ragazza «nata nel 1989, ha avuto un percorso di studi non costante, essendosi dapprima iscritta ad una facoltà universitaria, ma senza sostenere esami, ed avendo poi iniziato, con maggiore impegno, una facoltà differente, nella quale ha sostenuto venti esami, mancando un solo esame e la tesi al fine del conseguimento del diploma universitario; tenuto conto inoltre del fatto che la medesima ha dovuto affrontare la patologia psichiatrica materna, ha concluso che non sussiste un atteggiamento di inerzia o rifiuto ingiustificati della medesima rispetto al reperimento di un lavoro».

La vicenda è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte che si trova a risolvere la questione della ripartizione degli oneri probatori in tema di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.

Il ricorrente lamenta infatti violazione e falsa applicazione degli artt. 315, comma 4, 337-septies, comma 1, 2697 c.c., 115, comma 1, 116 c.p.c., avendo la Corte affermato che grava sull'obbligato l'onere di provare il venire meno dei presupposti per la sussistenza dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne, nonché «ritenuto sussistere nella specie i requisiti per il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore, pur essendo la figlia nata nel 1989 ed avendo conseguito a suo tempo, nel 2008, il diploma nella scuola superiore di odontotecnico, senza ricercare un lavoro coerente con tale titolo di studio, ma decidendo dapprima di iscriversi alla facoltà di Scienze del Turismo, non sostenendo però per tre anni nessun esame, e poi a quella di Filosofia, Lettere e Scienze umanistiche, dove per due anni ha sostenuto un solo esame, ed a quasi dieci anni dall'iscrizione non ha ancora conseguito la laurea triennale».

La doglianza trova condivisione da parte del Collegio alla luce dei principi secondo cui:

  1. «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa».
  2. «I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata».
  3. «I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso sé stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel “figlio adulto”, che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sé stesso, anche in vista della propria vita futura».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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