Sì all’istruzione parentale sotto il controllo delle autorità competenti e senza il monitoraggio dei servizi sociali

02 Ottobre 2023

Nel caso in cui i genitori impartiscano direttamente ai figli un'istruzione scolastica, è lecito l'intervento dei servizi sociali a monitorare tale attività?

Massima

In tema di responsabilità sui figli minorenni, la legge, nell'espressione di un diritto costituzionalmente garantito, consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i figli frequentino istituti scolastici, sotto il controllo delle autorità competenti e nell'effettivo rispetto delle regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale giustificata esclusivamente all'esito dell'accertamento del rischio di pregiudizio per il fanciullo.

Il caso

Il Tribunale per i minorenni territoriale prescrive ai genitori di far sostenere alla figlia gli esami di idoneità per l'anno scolastico 2021-2022, e di iscriverla per l'anno scolastico successivo in una scuola che preveda la frequentazione in presenza, incaricando il servizio sociale del luogo di monitorare la situazione e, in particolare, di verificare l'adempimento di tali prescrizioni, disponendo ai genitori di collaborare.

I genitori della minorenne propongono reclamo contro il suddetto provvedimento con riferimento di iscrizione per l'anno scolastico 2022-2023 in una scuola che preveda la frequentazione in classe, ritenendo leso il diritto di istruzione parentale, previsto dalla nostra Costituzione agli artt. 30, 33 e 34, nonché dell'art. 147 c.c. e delle disposizioni contenute nei d. lgs. n. 297/1994, n. 75 del 2005, n. 296/2006 e n. 62/2017 che, in seguito, riporteremo.

La Corte d'Appello revoca così la prescrizione a entrambi i genitori di iscrivere la figlia a una scuola che preveda la frequentazione in presenza, mantenendo però la disposizione di collaborare con il servizio sociale incaricato di monitorare la situazione.

I genitori propongono ricorso in cassazione contro tale decreto.

La questione

Considerato che in tema di esercizio della responsabilità sui figli minori la legge consente ai genitori di poter scegliere di occuparsi direttamente alla loro istruzione senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, è in tali casi lecita e ammissibile l'istituzione di una misura limitativa della responsabilità genitoriale quale il monitoraggio dei servizi sociali?

Considerato che in tema di esercizio della responsabilità sui figli minori la legge consente ai genitori di poter scegliere di occuparsi direttamente alla loro istruzione senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, è in tali casi lecita e ammissibile l'istituzione di una misura limitativa della responsabilità genitoriale quale il monitoraggio dei servizi sociali?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza n. 23802, 4 agosto 2023, della Corte di Cassazione qui in commento evidenzia come sia stata messa in discussione la responsabilità e la libertà decisionale di due genitori in relazione al percorso di istruzione della loro figlia minorenne che si erano visti imporre dal Tribunale dei minorenni territoriale.

L'iscrizione all'esame di idoneità è avvenuta ma i genitori hanno proposto appello su altri due temi. In secondo grado, la Corte d'Appello ha riformato l'obbligo di iscrizione a scuola in qualità di alunna frequentante previsto dal primo grado, non prevedendolo, ma ha mantenuto il ruolo di supervisione degli assistenti sociali e il dovere della famiglia di collaborare con i servizi.

Un ulteriore ricorso, in Cassazione, ha generato la sentenza qui in commento, che ha portato l'eliminazione del passaggio relativo al monitoraggio da parte degli assistenti sociali sull'operato della famiglia.

La Suprema Corte stabilisce che i genitori possono continuare a svolgere istruzione parentale verso la propria figlia, sollevando i servizi sociali da un mandato che non compete loro, considerato che il diritto di promuovere l'istruzione parentale, con le dovute garanzie a tutela dei figli minorenni, è costituzionalmente garantito.

Nel provvedimento di secondo grado, vediamo che il controllo da parte degli assistenti sociali era stato introdotto come funzionale all'obbligo di iscrizione a scuola.

Ma la Cassazione rileva che, essendo venuto meno quest'ultimo, cada anche il controllo degli assistenti sociali e il loro intervento si configuri come un'indebita, seppur lieve, limitazione della responsabilità genitoriale.

Le motivazioni contenute nella sentenza racchiudono anche un interessante inquadramento dell'istruzione parentale nell'ambito del sistema italiano dell'istruzione, il conseguente riconoscimento della dignità della stessa e una puntualizzazione dei ruoli delle istituzioni, tra cui anche di quelli della famiglia.

In particolare, si evidenzia questo passaggio: «In tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti, e nell'effettivo rispetto delle regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale, giustificate solo all'esito dell'accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all'istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, ed anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito».

Il principio cardine della nostra Costituzione da cui si deve partite è quello contenuto nell'art. 34: la scuola è aperta a tutti. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali homeschooling o home education.

Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione scolastica dei figli.

I genitori, qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, che attesti il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale, di cui il dirigente scolastico deve accertarne fondatezza.

A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minorenne è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che, in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno e a tale controllo non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

Vediamo qui di seguito, nello specifico, quali sono i riferimenti normativi che ci interessano:

  • Costituzione, art. 30: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
  • Costituzione, art. 34 “l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
  • L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9: “ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica”.
  • Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 111 comma 2: “i genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
  • D.m. 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1: “alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione; b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”.
  • D.lgs. 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: “le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 , art. 1, comma 622: “l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età”.
  • D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 art. 23  : “in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo”. 

Osservazioni

L’istruzione parentale è pienamente legittima e costituzionale e rappresenta una delle modalità possibili per garantire l’istruzione ai figli minorenni.

La scelta sulle modalità di assolvimento del dovere di istruzione è posta in capo ai genitori e la vigilanza deve essere svolta, entro i limiti di legge, dalle autorità competenti, tra cui non compaiono i servizi sociali. Ne deriva che qualsiasi limitazione della responsabilità genitoriale è illegittima, a meno che non scaturisca dalla comprovata presenza di un rischio di pregiudizio per il minorenne.

La sola scelta di istruzione parentale non costituisce, di per sé, indizio di una qualche incapacità genitoriale, pertanto, non giustifica limitazioni della responsabilità genitoriale. Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha voluto definire con chiarezza i limiti della questione e invitare, indirettamente, scuola, tribunale dei minorenni e tutte le istituzioni coinvolte, a esercitare la loro funzione con misura e adeguatezza costituzionale, nel rispetto della libertà dei genitori. La Corte ha altresì sottolineato che le limitazioni della libertà genitoriale non sono lecite se non sono state precedute da una dimostrata esistenza di una situazione potenzialmente dannosa per il minorenne.

Questo riconoscimento ufficiale che attesta e cristallizza la liceità e la dignità dell’istruzione parentale è un grande passo avanti verso una gestione inclusiva e rispettosa della stessa e costituisce un prezioso contributo sulla questione delle capacità tecniche o economiche che devono avere i genitori in fattispecie del genere. Non esistono fonti, infatti, che abbiano mai spiegato in che cosa consistano tali capacità e come siano verificabili. Dalla sentenza emerge chiaramente che l’unico fattore che giustifichi in qualche modo una preclusione della possibilità di avvalersi dell’istruzione parentale è la comprovata incapacità dei genitori di cui all’art. 30 della nostra Costituzione.

Solo l’accertamento di questa incapacità consente alla legge di intervenire, altrimenti il diritto-dovere di mantenere, istruire, educare i figli è in capo ai genitori.

Ma in che cosa consiste tale capacità richiesta? Quella di essere genitori in grado di compiere scelte opportune e appropriate e di risponderne a fronte di verifiche da parte delle istituzioni competenti. E nel caso di specie la Corte di Cassazione cita proprio la verifica dell’assolvimento del dovere di istruzione attraverso gli esami annuali previsti dalla legge.

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