Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori: qual è la nozione di «altra parte del contratto»?

05 Ottobre 2023

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che l'espressione «altra parte del contratto», contenuta nell'art. 18, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1215/2012 deve essere intesa come riferita unicamente alla persona, fisica o giuridica, parte del contratto di cui trattasi e non ad altri soggetti, estranei a tale contratto, anche se essi sono legati a detta persona.

L'art. 18, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l'espressione « altra parte del contratto», contenuta in tale disposizione, deve essere intesa come riferita unicamente alla persona, fisica o giuridica, parte del contratto di cui trattasi e non ad altri soggetti, estranei a tale contratto, anche se essi sono legati a detta persona.

L'art. 63, paragrafi 1 e 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la determinazione, conformemente a tale disposizione, del domicilio dell'«altra parte del contratto», ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, non costituisce una limitazione della scelta che può essere esercitata dal consumatore ai sensi del summenzionato articolo 18, paragrafo 1. Al riguardo, le precisazioni fornite da detto articolo 63, paragrafo 2, relative alla nozione di « sede statutaria», costituiscono definizioni autonome.

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