Spese del giudizioFonte: L. 18 giugno 2009 n. 69
27 Dicembre 2016
Inquadramento
L'art.24Cost., in ossequio al principio di uguaglianza ed al fine di impedire che i singoli si facciano giustizia da sé, riconosce a tutti la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario a tutela delle proprie ragioni. L'accesso alla giustizia per la difesa delle posizioni giuridiche soggettive è un diritto fondamentale di ciascun individuo, riconosciuto sia dalla Carta Costituzionale sia dall'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'art. 24 Cost. è correlato all'art. 111 Cost., il quale, al 1° comma, dispone che: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». In tale contesto, la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria in quanto non è conseguenza del compimento di un fatto illecito. Il comportamento di chi ha agito o resistito in giudizio ed è rimasto soccombente, infatti, non può considerarsi come antigiuridico: è esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti, che è inviolabile e costituzionalmente garantita (art. 24 Cost.), a prescindere dall'eventuale esito sfavorevole del processo. La Legge 18 giugno 2009, n. 69 è intervenuta non solo correggendo gli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese processuali, ma anche inserendo una nuova fattispecie di responsabilità processuale aggravata nel terzo comma. dell'art. 96 c.p.c. Tanto allo scopo di consapevolizzare le parti del processo, per salvaguardare, alla luce dei canoni di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., il regolare svolgimento dello stesso e far sì che esso pervenga alla pronuncia della sentenza soltanto quando ciò sia effettivamente necessario per la tutela dei diritti delle parti. Il Legislatore ha intesto garantire maggiore effettività della tutela, rafforzando il principio della soccombenza, a tenore del quale, salvo contenute eccezioni, colui che risulta vittorioso non deve sopportare il costo delle spese di lite; e di sanzionare l'abuso del processo, colpendo con la leva delle spese di lite i comportamenti temerari di chi ha agito o resistito in giudizio senza adeguata ponderazione, ovvero ha rifiutato una ragionevole ipotesi transattiva, perseguendo così quella che è stata definita una moralizzazione del processo (Morlini, Effettività della tutela, sanzione processuale e finalità deflattiva, nella disciplina delle spese di lite, in Giur. merito, 2011, 2165). Di recente, il Legislatore ha ribadito l'interesse per il tema dell'abuso dello strumento processuale. Ed invero, il Decreto Ministeriale n. 55/2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014) ha previsto, all'art. 4, «costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli, con l'ulteriore precisazione al comma IX nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codicedi procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile». Le riportate disposizioni attestano l'entrata in vigore di un regime di Austerity, diretto a disincentivare l'abuso del diritto allo scopo di ottimizzare, anche nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, l'uso della giustizia civile. Ed invero, l'abuso delle risorse (umane e finanziarie), alterando il sistema della giustizia, provoca disservizi ed inefficienze del sistema pubblico di definizione delle controversie. La modifiche della legge n. 69/2009
Nel contesto delle modifiche inerenti il primo libro del codice di rito, l'art. 45 (commi 10, 11 e 12) interviene sugli art. 91, 92 e 96 c.p.c. in tema, rispettivamente, di condanna alle spese, compensazione delle medesime, responsabilità aggravata. Le emende di riferimento sono tre:
Condanna alle spese e principio di soccombenza
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il giudice, con la sentenza che chiude il processo dinanzi a sé, pone le spese di lite a carico della parte soccombente. Secondo la concezione tradizionale il principio victus victori costituisce espressione della fondamentale regola di giustizia per la quale la necessità del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione. In altri termini, il riparto delle spese processuali tra le parti deve avvenire esclusivamente in forza del dato oggettivo della soccombenza.
La riferita ricostruzione nega, esaltando il diritto di ciascuno sia di agire in giudizio a prescindere dal torto e dalla ragione, sia di adottare la strategia processuale più scaltra, con il solo limite del rispetto del dovere di lealtà e di probità sancito dall'art. 88 c.p.c. (Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2002, 114 ss., il quale sottolinea che se nel processo ciascuna parte svolge la propria lotta servendosi liberamente delle armi disponibili, deve però rispettare le “regole del gioco”, evitando, in particolare, di ricorrere a manovre ed artifici che potrebbero impedire all'altra parte di far valere le sue ragioni dinanzi al giudice in omaggio alle garanzie sancite dalla legge), l'incidenza di qualsivoglia stato soggettivo delle parti ai fini del riparto delle spese processuali. La soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata. In altri termini, l'individuazione per parte soccombente si compie in base al detto principio di causalità "con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso vi abbia dato causa" (Cass., sez. I, 13 dicembre 2012, n. 22952).
Ne deriva che, in accordo con la tesi tradizionale, la funzione della condanna alle spese è indennitaria e non risarcitoria, in quanto la stessa si riconnette ad un fatto lecito come l'esercizio di un diritto in sede giurisdizionale. La richiamata concezione tradizionale della condanna alle spese del giudizio, tuttavia, è progressivamente entrata in crisi con l'accentuarsi nel nostro, come in altri sistemi processuali, delle rilevanti problematiche derivanti dal numero eccessivo di processi ed alla conseguente incapacità degli uffici giudiziario di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva ed in tempi ragionevoli che ha finito con il porre in discussione la tendenziale esclusività del principio di soccombenza in favore di altri criteri, almeno concorrenti, idonei anche a valorizzare condotte abusive della parte prima e nel corso del processo (Giordano, Responsabilità delle parti per le spese ed i danni e abuso del processo, in Abuso del diritto ed abuso del processo a cura di Riviezzo, Suppl. a Giur. Merito, 2007, n. 12, 52 ss.). Andando ora a considerare gli interventi effettuati dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 sull'art. 91 c.p.c. è stato innanzitutto modificato il secondo periodo del comma primo prevedendo che, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa formulata dalla controparte, il Giudice condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo il disposto del comma secondo dell'art. 92 c.p.c. La necessità di un espresso intervento del legislatore sull'art. 91 c.p.c. per consentire una condanna alle spese della parte la quale abbia rifiutato di aderire alla conciliazione è correlata proprio alla costante affermazione, in sede pretoria, del riferito principio, portata di quello più generale di soccombenza, in virtù del quale costituisce violazione di legge la condanna al pagamento delle spese di lite posta esclusivamente a carico della parte vittoriosa (Cass. 18 giugno 2008 n. 16575). Mediante tale previsione (perfettamente coerente, peraltro, con il disposto dell'art. 13 d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione delle controversie civili), il legislatore cerca di indurre le parti, nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ad una serena conciliazione idonea a consentire una deflazione del contenzioso giudiziario, attribuendo al Giudice il potere di condannare alle spese di lite, maturate successivamente alla formulazione della proposta, la parte che, sebbene sia risultata vittoriosa all'esito del processo, abbia rifiutato nel corso dello stesso una proposta conciliativa di portata equivalente o addirittura più soddisfacente rispetto alla misura nella quale la domanda della medesima parte abbia poi trovato accoglimento con l'emanazione della sentenza di merito. In altre parole, il costo del processo che si è inutilmente protratto da un certo momento in poi a causa del rifiuto di una proposta conciliativa seria tanto da essere “confermata” dalla sentenza viene posto a carico della parte che quella proposta ha ingiustificatamente rifiutato. Sotto altro aspetto, l'art. 13 d.l. n. 212 del 2011 recante «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile», pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2011 n. 297, ha introdotto un nuovo comma all'art. 91 c.p.c., stabilendo che nelle cause davanti al giudice di pace di valore fino a mille euro, per le quali non è obbligatoria l'assistenza del legale (in virtù della modifica dell'art. 82, primo comma c.p.c., operata dallo stesso decreto in esame, che ha elevato a mille euro il limite oltre il quale diventa obbligatoria l'assistente del legale per la difesa), il giudice non può condannare la parte soccombente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di lite in favore del vincitore per una somma superiore al valore della domanda. Tale disposizione è oggi trasfusa nella legge 17 febbraio 2012, n. 10, di "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, recante “disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile", pubblicata in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2012, la quale ha peraltro innalzato la suddetta soglia per la difesa senza assistenza del difensore legale a euro 1.100,00. A seguito della novella esiste un preciso divieto per il giudice di liquidare una somma onnicomprensiva che superi il valore della domanda. Dalle varie relazioni illustrative al decreto legge e, poi, alla legge di conversione, limitatamente alle previsioni che qui interessano, emerge chiaramente che si è inteso dettare norme in materia di processo civile con la finalità di ridurre i costi dei servizi legali per i privati. Il legislatore ha inteso, dunque, chiaramente inserire un tetto per le parcelle degli avvocati con disposizione prevalente alla disciplina delle tariffe forensi. La nuova norma di cui all'art. 91, ultimo comma, c.p.c. ha introdotto un evidente favor per la parte soccombente in quanto sono state limitate per legge le spese di lite liquidabili da parte del giudice contro di essa. Il nuovo "combinato disposto" costituito dalle due modifiche in discorso – artt. 82 e 91 c.p.c. – si pone in termini di forte eccentricità ed asistemicità. Il sistema processuale vigente è volto nel suo insieme alla maggiore responsabilizzazione possibile dell'agire dei vari protagonisti del processo. Le norme in questione favoriscono la parte soccombente senza alcuna ragionevole spiegazione. La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni
Se l'art. 91 c.p.c. sancisce la regola generale della soccombenza, per la quale la parte vittoriosa deve ottenere il rimborso delle spese di lite da chi è appunto risultato soccombente, l'art. 92 c.p.c. statuisce due deroghe al principio: la prima è relativa alla compensazione totale o parziale nel caso di soccombenza reciproca; la seconda è relativa ad una situazione che l'originario impianto codicistico prevedeva come connotata da «giusti motivi», e che, a seguito della riforma della l. n. 69/2009 e con riferimento alle sole controversie promosse dopo il 4 luglio 2009, ora è riferita alla situazione di «gravi ed eccezionali ragioni», con ciò allineando il testo italiano a quanto previsto in sede di procedimento davanti alla Corte di Giustizia (art. 69 comma 3 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, che, quale motivo di compensazione, affianca alla soccombenza reciproca la sussistenza di «motivi eccezionali»). Invero, è noto che il largo uso dei giudici di merito del potere discrezionale di compensare le spese con il richiamo alla clausola generale dei «giusti motivi», è stato reso possibile dal fatto che la Suprema Corte aveva ritenuto che il sindacato di legittimità fosse limitato al controllo del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, nonché al controllo della logicità della motivazione con la quale si era operata la compensazione, fermo però restando che il giudice non aveva l'obbligo di esplicitare i motivi della compensazione. Ne derivava che, in caso di compensazione delle spese in ragione della generica e non altrimenti specificata sussistenza dei «giusti motivi» previsti dalla legge, il dictum era tendenzialmente incensurabile in Cassazione, posto che la doglianza di omessa motivazione era inammissibile proprio perché la motivazione non era richiesta; e lo scrutinio sulla illogicità od erroneità della motivazione era impedito dal fatto che la motivazione non era fornita (Cass., sez.I, 26 aprile 2005, n. 8623, in Mass. Giust. civ., 2005, f. 4; Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005, n.14989, in Rep. Foro it., 2005, Spese giudiziali, n. 45, che ha ancora una volta affermato anche l'insindacabilità in cassazione della omessa esplicitazione dei motivi posti a base della compensazione delle spese). L'utilizzo della formula dei giusti motivi di compensazione era oggetto di critiche, tutte unite da un filo conduttore comune, rappresentato proprio dalla considerazione per la quale la sua concreta attuazione fosse di fatto ampiamente discrezionale (Mandrioli, Diritto processuale civile, Milano, 2005, I, 337) . Senza dimenticare che neppure veniva ritenuto sindacabile, addirittura sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di compensare le spese, ritenendosi sufficiente anche il generico richiamo a «giusti motivi» (Cass., sez.I ,22 aprile 2005, n. 8540, in D&G, 2005, 21, 15 e in Riv. dir. proc., 2005, 1377, con nota di Cordopati, Ancora sulla motivazione del provvedimento di compensazione delle spese di lite) . Sulla questione era stata anche investita la Corte costituzionale (Trib. Camerino 7 luglio 2003). In particolare si era dubitato della legittimità costituzionale dell'art.92,comma2,c.p.c., nella parte in cui consentiva di compensare le spese senza esplicitare i giusti motivi alla base della decisione. Ma la questione era stata ritenuta inammissibile (C.cost.21dicembre2004,n.395), anche perché — come nel caso specifico statuito dalla Corte — il giudice rimettente avrebbe dovuto fare applicazione della norma come da lui interpretata, in ossequio alla interpretazione costituzionalmente orientata.
È pertanto evidente, rispetto al quadro applicativo della regola riguardante la compensazione delle spese, che si avvertiva disagio rispetto ad essa, e si sosteneva che l'applicazione del criterio dei giusti motivi dovesse essere giustificata nella motivazione del provvedimento del giudice, ovvero che esso non avrebbe proprio dovuto trovare applicazione. È il caso di sottolineare, peraltro, che il dibattito si incentrava proprio in ciò, che se la condanna alle spese poteva conseguire in automatico alla regola victus victori, sicché la motivazione sul punto poteva dirsi superflua, essa diveniva assolutamente necessaria quelle volte in cui la regola in esame veniva disattesa, per l'esistenza di giusti motivi. Tuttavia, tale orientamento era già stato superato dall'intervento legislativo della l.n.263del2005, la quale, integrando il dettato dell'art.92comma2c.p.c. e con previsione relativa alle controversie sorte dopo l'1 marzo 2006, aveva imposto ex professo di motivare quali fossero i motivi posti alla base della decisione di compensare le spese. Tuttavia, secondo un'opinione già evidenziata in dottrina (BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile, in www.judicium.it; GIORDANO, La riforma del processo civile dal 2005 al 2009, in Giust. civ., 2009, suppl. 6/09, 1410), il passaggio dai «giusti motivi» esplicitamente indicati in motivazione, alle «gravi ed eccezionali ragioni», più che un significativo mutamento di prospettiva giuridica, integra piuttosto un monito legislativo ad applicare il principio del victus victori e ad avere una maggiore prudenza nell'utilizzazione del potere di compensazione delle spese processuali, soprattutto in settori, come ad esempio il diritto del lavoro ed il diritto di famiglia, ove tale potere è spesso utilizzato in modo massivo. Casistica
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