Risarcito l’avvocato che scopre il mancato inserimento del suo numero negli elenchi telefonici

La Redazione
06 Ottobre 2023

Il mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati di contatto dell’avvocato rileva, non tanto per la possibilità di continuare ad essere contattati dai clienti, quanto per il fatto di non poter essere contattato dalla nuova clientela. In tali termini si configura un danno da perdita di chance, suscettibile di valutazione equitativa.

La vicenda origina nel 1998 quando un avvocato aderì alla pubblicazione dei dati del suo studio legale negli elenchi telefonici della provincia (Pagine Bianche e Pagine Gialle). Successivamente l'avvocato cambiò operatore telefonico e nel 2011 si accorse casualmente che già dal 2008/2009 il numero di telefono del suo studio legale non compariva più negli elenchi telefonici, senza che il nuovo gestore l'avesse informato. Presentò quindi ricorso nei confronti della compagnia telefonica per ottenere l'immediata pubblicazione dei suoi dati professionali in entrambi gli elenchi. La domanda veniva accolta, ma la compagnia rimaneva inerte.

L'avvocato tornava dunque dinanzi al giudice per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della compagnia e la condanna della stessa al risarcimento del danno subito a titolo di sviamento della clientela e danno all'immagine. La domanda di accertamento dell'inadempimento veniva accolta sia in primo che in secondo grado, ma in sede di appello veniva escluso il risarcimento del danno.

L'avvocato ha così presentato ricorso in Cassazione dolendosi per aver la Corte errato nel ritenere non provato il danno da contrazione del fatturato, nel non decidere in merito alla sua domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance e nel ritenere non provata la lesione all'immagine lamentata. Il ricorso trova accoglimento.

Il Collegio richiama i principi giurisprudenziali sulla tematica e ribadisce che:

  1. «la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una aspettativa di fatto, ma è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione; pertanto, la sua perdita – che consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (quale nel caso di specie l'acquisizione di nuova clientela) conseguente (secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica) alla condotta illecita altrui - integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (Cass. n. 12211/2015);
  2. in caso di mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati del professionista legale rileva (non tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto) il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della “perdita” può essere pretesa, se non in termini di “possibilità” e perdita di chance, suscettibile anch'essa di valutazione equitativa (Cass. n. 19497/2017);
  3. il danno da mancata acquisizione di clientela, costituendo una forma di danno da perdita di chance e trovando il suo fondamento nell'art. 2043 c.c., si distingue dal danno da contrazione di fatturato che rientra nelle fattispecie del danno emergente e del lucro cessante, previsti dall'art. 1223 c.c.: trattasi di voci di danno che hanno presupposti diversi e quindi rimandano ad oneri probatori diversi (Cass. n. 29829/2018);
  4. il danno da perdita di chance è suscettibile di liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato ad una attività professionale o commerciale (Cass. n. 19342/2017), sempre che di esso sia data prova in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. n. 14916/2018); detta liquidazione non è esclusa dalla assenza di documentazione probatoria fiscale dalla quale desumere la contrazione reddituale (che, se presente, sicuramente può incedere sulla materiale quantificazione dello stesso ma, nondimeno, non può escluderne la sussistenza)».

Non avendo la Corte territoriale correttamente applicato tali principi, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello.

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