Danno da perdita di chance patrimoniale e non patrimoniale
18 Aprile 2014
Nozione BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE Il danno da perdita di chance rappresenta una voce di creazione giurisprudenziale, attraverso la quale viene fornito riscontro risarcitorio alla compromissione che la vittima - di un illecito ovvero di un inadempimento - patisce in quanto abbia visto svanire la possibilità di conseguire un certo risultato utile. Il pregiudizio, in questo caso, non corrisponde al mancato conseguimento di tale vantaggio, non essendo lo stesso ravvisabile con certezza, in quanto dipendente da un'alea legata alla sorte e/o al comportamento di terzi. Ad essere prospettata, in questo caso, è bensì una tutela di carattere risarcitorio a fronte della compromissione delle opportunità che la vittima aveva di conseguire quel determinato vantaggio. Un pregiudizio a tal stregua configurato può prospettarsi in seno alla responsabilità da inadempimento nonché nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Laddove sia generato da un illecito aquiliano, il danno da perdita di chance di carattere patrimoniale viene risarcito in applicazione dell'art. 2056 c.c., quale regola deputata a governare il risarcimento del danno a fronte di tutte le fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Nell'ipotesi sia in gioco la perdita di chances di carattere non patrimoniale, si tratterà dare applicazione alla disciplina di cui all'art. 2059 c.c. Elemento oggettivo
La categoria del danno da perdita di chance si è sviluppata grazie all'elaborazione giurisprudenziale, la quale ha fatto ricorso a tale concetto secondo prospettive non sempre univoche. La nozione, infatti, è stata mobilitata ora a livello di costruzione dell'evento lesivo, quale elemento in relazione al quale si porrà la questione – ove si tratti di un'ipotesi di illecito extracontrattuale - relativa alla valutazione del requisito dell'ingiustizia, ora sul piano della determinazione delle conseguenze dannose di un certo comportamento illecito. Sotto al primo profilo, oggetto della lesione è non già un certo bene della vita, ma la possibilità di ottenere il medesimo. A tale riguardo, va sottolineato come la dottrina risalente avesse escluso la possibilità di ricostruire il pregiudizio nei termini di danno ingiusto, ravvisando la ricorrenza della lesione di un interesse di mero fatto. La configurabilità della lesione di un'aspettativa giuridicamente rilevante viene, successivamente, affermata laddove la probabilità di conseguire un risultato utile appaia significativa: risultando, in particolare, diffusa l'opinione che la stessa debba superare il 50% (Bocchiola, Perdita di una “chance” e certezza del danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, 101 e Cons. st. 7 febbraio 2002, n. 686). A sostegno della risarcibilità di una compromissione riguardante la perdita di opportunità di conseguimento di un vantaggio patrimoniale, è stata – talora – ravvisata la ricorrenza della lesione del diritto all'integrità del patrimonio ovvero del diritto all'intangibilità della libertà contrattuale. Ove collocato sul piano del danno-conseguenza, il pregiudizio da perdita di chance appare di natura controversa. La perdita di un'opportunità relativa al conseguimento di un vantaggio di ordine patrimoniale è stata configurata nei termini di lucro cessante ovvero di danno emergente. Piuttosto diffusa appare, nelle indicazioni giurisprudenziali più recenti, quest'ultima prospettiva, la quale ipotizza che, in capo al danneggiato, venga colpita un'entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione, già presente nel patrimonio della vittima (Cass. civ., 13 dicembre 2001, n. 15759). Una simile configurazione appare utile al fine di superare le possibili obiezioni riguardanti la certezza del danno, in quanto la chance risulta configurata quale bene - per certi versi assimilabile all'avviamento - già presente nel patrimonio della vittima,. Laddove sia in gioco la perdita di chances non patrimoniali, gli interpreti – considerata la natura del vantaggio che viene negativamente inciso – appaiono propensi ad attribuire allo stesso natura non patrimoniale. Viene, dunque, identificata una posta non patrimoniale diversa, ed ulteriore, rispetto a quelle voci descrittive – danno morale, biologico ed esistenziale - che risultano convogliate entro l'area non patrimoniale del danno.
Elemento soggettivo
Fonte di un danno da perdita di chance può essere un inadempimento ovvero un illecito extracontrattuale. In questo secondo caso, un simile pregiudizio può essere generato da qualsiasi tipologia di torto, avente rilevanza penale o esclusivamente civile: in quest'ultimo caso, il danno si presta ad essere risarcito qualche che sia il criterio di imputazione – soggettivo od oggettivo - della responsabilità. Una conclusione del genere si applica anche laddove il pregiudizio si configuri come danno non patrimoniale, dal momento che l'interpretazione ampia dei casi determinati dalla legge – cui rinvia l'art. 2059 c.c. - comprende, attualmente, nel novero delle ipotesi di risarcibilità non soltanto gli illeciti penalmente rilevanti, ma anche fattispecie di responsabilità oggettiva. La questione del nesso causale va affrontata su due distinti piani, alla luce delle diverse prospettive attraverso le quali la giurisprudenza utilizza il concetto di perdita di chance.
Onere della prova
Sul piano probatorio, al danneggiato spetta allegare i fatti sui quali sia possibile fondare un giudizio di ragionevole sussistenza circa concrete ed effettive possibilità di ottenere un certo vantaggio, sfumate in seguito all'illecito patito. Si tratta, pertanto, di dimostrare circostanze di fatto sulle quali il giudice possa fondare il giudizio probabilistico circa il conseguimento del risultato utile (Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9598). In linea generale, gli interpreti ritengono che ai fini della risarcibilità sia necessario il superamento di una soglia di probabilità favorevoli superiore al 50%. Le considerazioni al riguardo vengono a mutare con riferimento alle chances di sopravvivenza o di guarigione, considerato che in questo campo assume in ogni caso rilevanza risarcitoria la relativa compromissione, essendo la stessa – in considerazione del bene colpito – comunque significativa. Criteri di liquidazione
La quantificazione del danno da perdita di chance viene necessariamente rimessa alla valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c. In linea generale, laddove si tratti di quantificare la perdita di chances di carattere patrimoniale, il giudice procede prendendo a riferimento l'entità del risultato utile che il danneggiato aveva la possibilità di ottenere e determina il grado percentuale di probabilità del relativo conseguimento; è secondo questa proporzione che verrà liquidato il danno spettante alla vittima. L'applicazione di un metodo del genere appare più problematica ove si tratti di procedere alla quantificazione della perdita di chances non economiche, come quelle relative ad aspettative di sopravvivenza o di guarigione: in casi del genere, infatti, il vantaggio sperato non è suscettibile di valutazione economica. Aspetti processuali
Sul piano processuale, la giurisprudenza ha sottolineato la diversità intercorrente tra la domanda rivolta ad ottenere il danno corrispondente al mancato raggiungimento del risultato sperato, rispetto a quella riguardante il risarcimento della perdita di chance; quest'ultima, pertanto, non può ritenersi compresa nella prima (Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400). Ne consegue che, se la parte si è limitata a richiedere il risarcimento per non aver ottenuto un vantaggio sperato, il giudice non potrà esaminare e liquidare, in subordine, il danno da perdita di chance. Casistica
Il risarcimento del danno da perdita di chance è venuto in rilievo in alcune aree specifiche dell'illecito, contrattuale ed extracontrattuale. Ad essere interessati principalmente sono stati, finora, i seguenti campi:
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