Compliance rafforzata e concordato preventivo biennale: nuovi orizzonti nel dialogo fisco-contribuente
Liliana Peruzzu
11 Ottobre 2023
In un ottica di potenziamento degli strumenti di dialogo preventivo tra fisco e contribuente e nella prospettiva di incentivare l’adempimento spontaneo, la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale (in vigore dallo scorso 29 agosto), ha previsto diverse misure di intervento, contemplando, tra l’altro, un rafforzamento del regime di adempimento collaborativo, nonché l’introduzione, per i soggetti di minori dimensioni, della possibilità di accedere al concordato preventivo biennale.
La nuova impostazione dell'adempimento collaborativo
Come accennato pocanzi, la legge delega per la riforma fiscale ha previsto un'implementazione del regime dell'adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance), istituito con D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.
Il regime in parola, si rammenta, è opzionabile su adesione volontaria da parte del contribuente (in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi) e prevede una interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto tra parte pubblica e parte privata, inclusa la possibilità di anticipazione del controllo, funzionale alla “comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali”.
L'adesione all'istituto, secondo l'attuale impostazione, comporta, inoltre, una serie di effetti premiali, quali: la possibilità di accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, l'applicazione di sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non superiori al minimo edittale, nonché la previsione di un esonero dalla presentazione di garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.
Ebbene, la legge delega prevede un significativo potenziamento di tali effetti premiali.
Secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge cit., infatti, per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, dovrebbe essere prevista un'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie, nonché l'esclusione delle sanzioni penali tributarie, avuto particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele.
A tali misure andrebbe, poi, ad aggiungersi la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, sia ai fini delle imposte dirette (avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) che ai fini IVA (in deroga a quanto disposto dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. n. 633 del 1972).
I descritti effetti premiali andrebbero applicati nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili e fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
Estensione del perimetro applicativo dell’adempimento collaborativo
La legge delega prevede, inoltre, una progressiva estensione del regime in commento, procedendo nella direzione di una graduale riduzione della soglia di accesso, dotando, correlativamente, l’Agenzia delle entrate di risorse adeguate.
È, inoltre, contemplata l’accessibilità all’istituto per quelle società che, pur prive dei requisiti di ammissibilità, appartengano ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti richiesti. Ciò, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo.
Viene, inoltre, prevista la possibilità di consentire la gestione di questioni riferibili a periodi d’imposta precedenti all’ammissione al regime.
Da ultimo, il Governo viene delegato, altresì, all’introduzione di un regime di adempimento collaborativo anche per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per i residenti all’estero ai quali, ancorché per interposta persona o tramite trust, sia attribuibile – nel territorio dello Stato – un reddito complessivo (comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d’ imposta) mediamente pari o superiore a un milione di euro. In tali ipotesi è, inoltre, prevista l’applicazione delle disposizioni per il potenziamento del regime dell’adempimento collaborativo, ove compatibili.
Concordato preventivo biennale
Accanto alle descritte previsioni sull’adempimento collaborativo, riservato ai soggetti di grandi dimensioni, la legge delega introduce un istituto ad hoc per i soggetti di minori dimensioni (i.e., titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo), ovvero il c.d. concordato preventivo biennale.
Siffatta previsione, secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa, sarebbe funzionale e consentire l’emersione di materia imponibile e offrirebbe al contribuente l’opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria.
Attraverso tale strumento, infatti, i contribuenti interessati avrebbero la possibilità, previo contraddittorio con modalità semplificate, di aderire ad una proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili.
L’adesione a tale soluzione – ferma restando l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie - determinerebbe l’irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
È prevista, tuttavia, la decadenza dell’accordo ove risulti, a seguito di accertamento, che il contribuente non abbia correttamente documentato, nei periodi coperti dal concordato o in periodi precedenti, ricavi o compensi in misura sostanzialmente superiore a quanto reso noto, o qualora siano state commesse altre violazioni fiscali di non lieve entità.
In conclusione
Gli istituti descritti, adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale, si presentano, entrambi, ispirati dalla necessità di incentivare un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, perseguendo un concetto innovativo e avanzato di fiscalità, in cui la compliance riveste un ruolo centrale, proponendosi come uno strumento essenziale al fine di consentire un dialogo proficuo ed edificante tra parte pubblica e parte privata, nell’ottica di prevenire e contrastare fenomeni di evasione fiscale. In questo contesto, trasparenza e cooperazione si configurano come leve operative per una governance fiscale che pare muoversi nella direzione di un maggiore equilibrio e sostenibilità.
Tuttavia, come in ogni iniziativa di tale portata, l’efficacia di tale impostazione sarà largamente determinata dai dettagli operativi e dai concreti sviluppi per cui è necessario attendere l’emanazione dei decreti attuativi.