Il rito applicabile alle adozioni di persone maggiorenni

19 Ottobre 2023

L'ordinanza in commento pone un'interessante questione riguardante l'individuazione del rito applicabile ai procedimenti di adozione di persone maggiorenni a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Massima

Al fine di verificare se ai procedimenti di adozione di persone maggiorenni sia applicabile il rito unitario in materia di famiglia (artt. 473-bis ss. c.p.c.) occorre disporre il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 363-bis c.p.c.

Il caso

Nell'ambito di un procedimento instaurato al fine di veder dichiarata l'adozione di un maggiorenne, il Presidente del Tribunale di Macerata rilevava una difficoltà interpretativa relativa alla possibilità di applicare il rito unitario in materia di famiglia (artt. 473-bis ss. c.p.c.) – così come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) – al procedimento di adozione di persone maggiorenni (artt. 291 ss. c.c.).

Pertanto, sentite le parti, il Tribunale disponeva, con ordinanza, il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 363-bis c.p.c., e, per l'effetto, sospendeva il procedimento sino alla decisione dei giudici di legittimità.

La Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione dichiarava, con provvedimento datato 27 luglio 2023, inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale Ordinario di Macerata.

La questione

L'ordinanza in commento pone un'interessante questione riguardante l'individuazione del rito applicabile ai procedimenti di adozione di persone maggiorenni a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

In particolare, ci si chiede se le adozioni di persone maggiorenni, sotto il profilo processuale, debbano essere regolamentate dal rito unitario in materia di famiglia (artt. 473-bis ss. c.p.c.) ovvero dalle norme processuali contenute nel codice civile (artt. 311 ss. c.c.).

Inoltre, l'ordinanza in commento consente di riflettere sui presupposti necessari per la proposizione del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione da parte del Giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c.

Le soluzioni giuridiche 

Il Tribunale Ordinario di Macerata, con l'ordinanza in commento, ritiene che la questione relativa all'individuazione del rito applicabile ai procedimenti di adozione di persone maggiorenni debba essere oggetto di rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione.

La quaestio iuris che si pone riguarda la possibilità di ricondurre nell'ambito di applicazione delineato dall'art. 473-bis c.p.c. anche i procedimenti di adozione di persone maggiorenni. Tale dubbio interpretativo sorge nella misura in cui il dettato normativo, almeno apparentemente, non richiama espressamente i procedimenti di adozione di persone maggiorenni laddove individua i procedimenti a cui non deve applicarsi il nuovo rito unitario in materia di famiglia.

Tuttavia, l'ordinanza in commento non ricostruisce le posizioni interpretative che si sarebbero sviluppate sul punto, ma si limita ad affermare che «l'applicazione del procedimento di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c., come novellato, si pone, ad avviso del rimettente in modo non conforme alla natura del procedimento di adozione di maggiorenni, sia in rapporto alla sua complessità rispetto alla normativa di cui agli artt. 737 c.p.c., sia in rapporto al permanere, perché non espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di procedura indicate negli artt. 311 e ss. c.c.». Secondo il Presidente, dunque, l'adozione dei maggiorenni dovrebbe essere regolamentata dalle norme contenute negli artt. 311 ss. c.c., anche considerando che in tali procedimenti di adozione si prospetta «l'esigenza di definire la controversia senza soverchie formalità, tramite l'espressione contestuale degli assensi e dei consensi e la verifica della convenienza e dei presupposti di età, richiesti dalla legge e tramite l'adozione del rito camerale, anziché di quello contenzioso, che per le garanzie ivi contenute si presta maggiormente, ad avviso del rimettente, alla risoluzione delle questioni inerenti la famiglia e i minori, connotate da un contenzioso certamente più elevato».

Di concorde avviso risultano essere le parti private coinvolte nel procedimento secondo cui «la mancata espressa esclusione dei procedimenti di adozione di maggiorenne dall'ambito di applicabilità della norma in esame [art. 473-bis c.p.c.] appare, invero, inopportuna». Infatti, se il rito unitario in materia di famiglia ha escluso «dal proprio ambito di applicabilità i procedimenti di adozione di minori, appare a fortiori illogica e penalizzante la mancata esclusione di quelli di adozione di maggiorenni, per loro natura afferenti all'alveo caratteristico della Volontaria Giurisdizione».

Alla luce di una tale problematica interpretativa, il Tribunale Ordinario di Macerata ritiene sussistente una grave difficoltà interpretativa – determinata anche dalla mancata espressa abrogazione delle norme che regolano la procedura per l'adozione delle persone maggiori d'età contenute nel Codice civile (artt. 311 ss. c.c.) – ed evidenzia la suscettibilità della quaestio iuris di porsi in numerosi giudizi – tanto che la medesima questione «si è già posta presso questo Tribunale» –. Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 363-bis c.p.c. – si chiede l'intervento chiarificatore della Suprema Corte di Cassazione.

La Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, alla luce di quanto previsto dall'art. 363-bis, comma 3, c.p.c., ha dichiarato, con provvedimento datato 27 luglio 2023, inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale Ordinario di Macerata nella misura in cui, da un lato, «la definizione delle materie assoggettate al rito unico […] appare chiara anche in relazione alle esclusioni espressamente previste» e, dall'altro lato, «il giudice rimettente indica ragioni di opportunità e non di effettivo dubbio interpretativo in ordine all'estensione del nuovo rito unificato all'adozione di maggiorenni, sottraendosi, sostanzialmente, al vaglio complessivo dei criteri indicati dall'art. 363-bis c.p.c.».

Osservazioni

Il provvedimento in commento ha il pregio di porre l'attenzione su una questione trascurata ma di rilevante interesse nella misura in cui si propone di individuare, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), quali norme processuali debbano regolamentare i procedimenti di adozione di persone maggiorenni.

Il quesito esegetico può essere risolto percorrendo due differenti opzioni interpretative.

Secondo una prima ipotesi, i procedimenti per l'adozione di persone maggiorenni dovrebbero essere regolamentati dalle nuove norme sul processo unitario in tema di famiglia (artt. 473-bis ss. c.p.c.) a fronte della mancata espressa esclusione di tali procedimenti dall'ambito di applicazione del nuovo rito. In particolare, si evoca l'art. 473-bis, comma 1, c.p.c. in forza del quale non rientrano nell'ambito applicativo del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie esclusivamente i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età ed i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Tuttavia, tale opzione interpretativa appare poco convincente nella misura in cui non valorizza il dettato normativo complessivamente considerato. Infatti, appare preferibile – come, peraltro, affermato dall'ordinanza in commento – ritenere che i procedimenti per l'adozione di persone maggiorenni siano regolamentati dalle norme previgenti(artt. 291 ss. c.c.) e non siano soggetti al nuovo rito introdotto dal d.lgs. n. 149/2022.

In particolare, occorre considerare che il procedimento di adozione di persone maggiorenni ha natura di volontaria giurisdizione e, pertanto – come precisato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e in dottrina (Sapi) – a tali procedimenti non si applica il rito unitario in materia di famiglia disciplinato dal Titolo IV-bis c.p.c. Da ciò deriva che il procedimento per l'adozione di persone maggiorenni – articolato in tre distinte fasi: istruttoria, decisoria ed esecutiva (pubblicazione della sentenza e annotazione) – continuerà ad essere regolamentato dalle norme in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.c.).

Inoltre, si deve considerare che la mancata espressa abrogazione delle norme processuali contenute nel Codice civile (artt. 311-314 c.c.) non può – soprattutto in un contesto di riforma che ha inciso in maniera significativa sulla struttura del processo di famiglia – essere interpretato come una mera dimenticanza del Legislatore della riforma, ma come una chiara voluntas legis: il Legislatore ha ritenuto opportuno mantenere in vigore tali norme nella consapevolezza della loro necessaria applicazione all'adozione di persone maggiorenni.

Da ultimo, nonostante il dato normativo appaia di per sé sufficiente a fugare qualsivoglia dubbio interpretativo, possiamo richiamare anche le ragioni di opportunità che risultano sottese alla mancata applicazione alle adozioni di persone maggiorenni del nuovo rito unitario in materia di famiglia. Infatti, come evidenziato nell'ordinanza in commento, la struttura del rito familiare introdotto dagli artt. 473-bis ss. c.p.c. non appare coerente con la natura dei soggetti coinvolti ed alla finalità tipica dell'adozione di persone maggiorenni, il cui iter processuale si caratterizza per l'assenza di una controparte che necessita di costituirsi e per un'istruttoria tipizzata dalla legge, tanto che la normativa contenuta negli artt. 291 ss. c.c. appare idonea a garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate e la celebrazione di un iter processuale garantito e aderente ai dettami costituzionali ed al principio del contraddittorio, senza la necessità di rimodellare l'iter processuale secondo l'articolato schema processuale di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c.

Alla luce di tali considerazioni la soluzione al quesito interpretativo posto dal Tribunale Ordinario di Macerata andava individuata, non nella ricerca di una indicazione nomofilattica preventiva (Biavati e D'Alessandro), bensì nella lineare interpretazione del dettato normativo. Pertanto, il provvedimento di inammissibilità pronunziato dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione risulta corretto sotto un duplice profilo.

In primo luogo, con riferimento alla quaestio iuris posta dal Tribunale Ordinario di Macerata, la Suprema Corte correttamente evidenzia come il testo normativo dell'art. 473-bis c.p.c. sia chiaro nell'individuazione delle materie che possono rientrare nell'ambito applicativo del nuovo rito unitario in materia di famiglia. Infatti, la risposta al quesito interpretativo posto dal Giudice remittente era risolvibile attraverso l'interpretazione del dettato normativo che non si palesa come un testo oscuro, lacunoso o contraddittorio.

In secondo luogo, il provvedimento di inammissibilità risulta giustificato dall'assenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 363-bis c.p.c. in quanto il Giudice remittente ha fondato la richiesta di intervento della Suprema Corte in forza di ragioni di opportunità e non di un effettivo dubbio interpretativo: la condivisibile necessità di individuare il rito applicabile ai procedimenti di adozione di persone maggiorenni non comporta necessariamente l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione. Pertanto, non risulta integrato il requisito delle “gravi difficoltà interpretative” richiesto dall'art. 363-bis c.p.c. anche considerando che l'ordinanza di remissione non individua l'esistenza di un contrasto interpretativo, ma solo una non lineare lettura del dato normativo.

Inoltre, appare non sufficientemente motivato anche il requisito della suscettibile ripetizione della questione in numerosi giudizi (art. 363-bis, comma 1, n. 3, c.p.c.). Il Tribunale Ordinario di Macerata si limita ad affermare che la questione si è posta in altri giudizi avanti alla medesima Autorità Giudiziaria. Tuttavia, la limitatezza dell'orizzonte geografico – confinato ad un'unica sede giudiziaria – e l'assenza di una quantificazione del numero dei procedimenti che potrebbero essere interessati dalla questione posta al vaglio della Suprema Corte – limitandosi l'ordinanza in commento a parlare di «numerosi giudizi», ma non spingendosi a quantificare il numero concreto e l'incidenza rispetto alle pendenze complessive e senza valorizzare il numero delle procedure di adozioni di persone maggiorenni sul territorio nazionale – impediscono di ritenere sussistente la «condizione di “serialità”» (Briguglio) ovvero il presupposto in forza del quale la questione oggetto del rinvio pregiudiziale deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Riferimenti

Per l'approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in Gazz. uff., Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022, suppl. straordinario n. 5, 48;

G. Sapi, Gli atti introduttivi, in AA.VV., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di R. Giordano ed A. Simeone, Milano, 2023, 3-4;

M. Dogliotti, L'adozione di maggiorenni, Torino, 1999;

A. Giusti L'adozione di persone maggiori di età, in AA.VV., Il diritto di famiglia, a cura di G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, 2007;

G. Collura, L'adozione dei maggiorenni, in AA.VV., Trattato di diritto di famiglia, a cura di P. Zatti, Milano, 2012;

A. Briguglio, Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione, in Judicium, 21 dicembre 2022;

V. Capasso, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2022, 587 ss.;

P. Biavati, La riforma del processo civile: motivazioni e limiti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, 45 ss.;

E. D'Alessandro, Il rinvio pregiudiziale in Cassazione, in Il processo, 2023, 51 ss.

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