Sono reclamabili dinanzi alla Corte di Appello i provvedimenti indifferibili ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale
25 Ottobre 2023
Massima Va ritenuto ammissibile il reclamo avverso i provvedimenti indifferibili ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c., disposizione che estende la reclamabilità dinanzi alla Corte di Appello a tutti i provvedimenti emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori Il caso Il Tribunale per i Minorenni, a seguito di un ricorso ex artt. 330 e 333 c.c. proposto dal Pm minorile, emetteva, ex art. 473-bis.15 c.p.c., un decreto inaudita altera parte disponendo: « dichiara la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, dispone l'allontanamento della minore dall'abitazione familiare, collocando la medesima in una idonea struttura comunitaria fuori dal territorio riferimento, con facoltà della madre, ove condivida il progetto educativo elaborato nell'interesse della minore, di seguire la stessa, permanendo presso la medesima struttura di accoglienza; in assenza di adesione, la minore potrà essere collocata presso idoneo nucleo familiare affidatario e i rapporti tra la minore e la madre saranno regolamentati dai Servizi Sociali affidatari. Affida la minore alla specifica equipe multidisciplinare ed ai Servizi USSM competenti in cooperazione con i Servizi del territorio e con i presidi socio-sanitari della località ove verrà trasferita, in attuazione dell'accordo quadro “Liberi di scegliere”». Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale per i Minorenni con successivo decreto reso all'esito della udienza fissata per la conferma, revoca o modifica ex art. 473-bis.15 c.p.c. Tizia, madre del minore, proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello avverso entrambi i provvedimenti deducendone l'erroneità e l'ingiustizia. La questione La questione esaminata dalla Corte di Appello di Catanzaro afferisce alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, sia con riferimento al decreto emesso inaudita altera parte sia con riferimento al provvedimento di conferma. Le soluzioni giuridiche La Corte di Appello ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni inaudita altera partecon cui erano stati resi provvedimenti indifferibili limitativi della responsabilità genitoriale per carenza di interesse, atteso che il contenuto della decisione era stato assorbito e trasfuso nel provvedimento emesso all'esito dell'udienza per la conferma, modifica o revoca, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. La Corte ha all'uopo richiamato l'orientamento della S.C. secondo cui non sono soggetti a reclamo i decreti endoprocedimentali, qualificando come tali quei provvedimenti caratterizzati dalla previsione di un termine finale di efficacia (cfr. Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2023, n. 5402), come appunto il caso in esame in cui il decreto emesso inaudita prevedeva anche la fissazione dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti. I Giudici si sono, invece, espressi per l'ammissibilità del reclamo avverso il decreto di confermaex art. 473-bis.15 c.p.c. in virtù del disposto dell'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c. che estende la reclamabilità a tutti i provvedimenti emessi in corso di causa – ivi compresi, dunque, i provvedimenti indifferibili - che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Osservazioni Una delle principali novità del nuovo procedimento unitario per la famiglia è rappresentata dalla previsione di un sistema di provvedimenti provvisori e urgenti più ampio ed articolato rispetto a quello precedente, attraverso il quale il giudice detta una disciplina temporanea per far fronte a situazioni che richiedono interventi immediati. In particolare, il legislatore ha deciso di prevedere espressamente la possibilità per il presidente o per il giudice delegato di adottare, con il decreto di fissazione della udienza o comunque anteriormente alla stessa, provvedimenti indifferibili prima della instaurazione del contraddittorio (art. 473-bis.15 c.p.c.). A tal fine l'art. 473-bis.15 c.p.c. prevede che, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e delle parti. Con tale decreto, inoltre, fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati. La norma ha sollevato molteplici dubbi interpretativi tra i primi commentatori, tra cui quello relativo alla reclamabilità del provvedimento, reso in forma di ordinanza, che conferma, modifica o revoca il decreto indifferibile pronunciato inaudita altera parte . In effetti, l'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede lo strumento del reclamo alla Corte d'appello, oltre che per i provvedimenti temporanei e urgenti resi all'esito della prima udienza, solo per i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Pertanto, appare pienamente condivisibile la decisione in commento dovendosi ritenere che nelle ipotesi in cui l'ordinanza resa ex art. 473-bis.15 c.p.c. all'esito dell'instaurazione del contraddittorio abbia un contenuto siffatto sia possibile proporre contro la stessa il reclamo. Al di fuori di questa peculiare ipotesi, la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili è ampiamente controversa sia in dottrina che in giurisprudenza atteso il silenzio sul punto dell'art. 473-bis.24 c.p.c. Invero, pur essendo piuttosto pacifica la natura cautelare dei provvedimenti indifferibili, risulta discussa l'applicabilità delle disposizioni sul rito camerale uniforme. Una prima impostazione le ritiene applicabili, in relazione agli aspetti non specificamente disciplinati dall'art. 473-bis.15 c.p.c., in forza del disposto dell'art. 669 quaterdecies c.p.c. mediante un'opportuna interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della norma (laddove limita l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme ai provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e VI del medesimo capo III e a quelli previsti del codice civile e da leggi speciali, senza richiamare il nuovo titolo IV-bis del codice di rito). Conseguentemente, ritiene i provvedimenti indifferibili reclamabili ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. Di contro, secondo una diversa ricostruzione, le norme del rito camerale uniforme non sono applicabili in forza della clausola della “compatibilità” prevista dalla medesima disposizione. I fautori di tale impostazione ritengono, invero, che il legislatore abbia introdotto una misura cautelare dotata di una propria specifica disciplina processuale consapevole della necessità di disciplinare la possibilità di intervento del giudice in presenza di situazioni di pregiudizio imminente ed irreparabile che richiedano un intervento urgente - non compatibile con i tempi per l'instaurazione dell'ordinario contraddittorio processuale -, prevedendo la possibilità di emettere in maniera anticipata alcuni dei provvedimenti che verrebbero normalmente resi all'esito della prima udienza. I provvedimenti indifferibili sarebbero, pertanto, non reclamabili nel silenzio della norma in quanto dotati di vita autonoma brevissima poiché destinati ad essere incorporati nell'ordinanza emessa all'esito della prima udienza di comparizione, reclamabile ai sensi dell'art. 473-bis.24 dinanzi alla Corte di Appello. Sulla questione della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili dovrà pronunciarsi la S.C. a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale dei Minorenni di Lecce con ordinanza del 12 settembre 2023. Riferimenti Ciardo, Reclamo e impugnazione nel nuovo rito del contenzioso familiare, in La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di Giordano-Simeone, Milano 2023, 119 ss., spec. 133 ss.; Donzelli, Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie, in judicium.it, 13 aprile 2023; |