L’avviso di iscrizione a ruolo nel procedimento per espropriazione di crediti

25 Ottobre 2023

Il novellato art. 543 c.p.c. impone al creditore procedente un obbligo positivo che consegue all’avvenuta iscrizione a ruolo (mentre la disposizione attuativa presuppone che si sia verificato l’evento specularmente opposto) e il cui mancato adempimento ha conseguenze sul processo esecutivo instaurato.

Introduzione

L'art. 1, comma 32, l. n. 206 del 2021 ha introdotto un nuovo comma all'art. 543 c.p.c., in virtù del quale: a) entro la data indicata nell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione di crediti (che ha la forma della citazione a comparire ad udienza fissa), il creditore deve provvedere alla notifica al debitore e al terzo (o ai terzi) di un avviso riguardante l'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e deve, inoltre, provvedere al deposito di tale atto nel fascicolo dell'esecuzione; b) la mancata notifica ed il mancato deposito dell'atto in questione importano la inefficacia del pignoramento.

Inoltre, laddove il pignoramento sia effettuato nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti del terzo o dei terzi nei confronti dei quali sia stata omessa l'attività in questione.

Le disposizioni trovano applicazione con riferimento ai procedimenti iniziati a far data dal 22.6.2022.

Ratio della disposizione 

Il novellato art. 543, comma 5, c.p.c. si collega a quella contenuta nell'art. 164-ter d.a. c.p.c. (introdotta nel 2015 e ancora in vigore, per quanto non coordinata con la disposizione qui in commento) secondo cui “quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito dell'iscrizione a ruolo entro il termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato”, tenuto comunque conto del fatto che “in ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge”.

Ciò nondimeno, il mancato inoltro di tale comunicazione da parte del creditore non aveva (non ha) che conseguenze sul piano risarcitorio.

Il novellato art. 543 c.p.c.impone al creditore procedente un obbligo positivo che consegue all'avvenuta iscrizione a ruolo (mentre la disposizione attuativa presuppone che si sia verificato l'evento specularmente opposto) e il cui mancato adempimento ha conseguenze sul processo esecutivo instaurato (diversamente, come notato, dalla violazione dell'obbligo informativo stabilito dalla disposizione attuativa, incidente solo sul piano risarcitorio, stante la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento e quindi la mancata creazione di un fascicolo dell'esecuzione).

Si tratta, come è evidente, di un capovolgimento di prospettiva radicale, che ha come obiettivo quello di tutelare l'interesse del terzo (e di riflesso quello del debitore) a che le somme non restino vincolate sine die laddove il creditore procedente, dopo la notifica del pignoramento, non abbia provveduto alla iscrizione a ruolo del procedimento.

Non a caso la Relazione illustrativa alla l. n. 206 del 2021 evidenzia come “la previsione mira a completare il disposto dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c.”.

Alla luce di quanto detto, pare evidente che la disposizione abbia il precipuo fine di “alleggerire” proprio la posizione del terzo, attraverso la previsione di un meccanismo “più certo”, rispetto a quello previgente, circa i presupposti perché si possa procedere allo svincolo delle somme pignorate (o in ipotesi al versamento delle stesse in favore di altro creditore pignorante, stante l'inefficacia del “primo” pignoramento).

In sintesi, l'udienza di comparizione delle parti diventa uno snodo essenziale (anche) rispetto alla questione della persistenza degli obblighi di custodia da parte del terzo; se entro tale udienza il terzo non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del creditore, le somme possono (anzi devono) essere svincolate, in quanto il pignoramento è divenuto inefficace malgrado – è, si crede, questa l'ipotesi riguardata dalla novella – l'avvenuta iscrizione a ruolo dello stesso.

La peculiarità sta nel fatto che il meccanismo in esame opera nel processo esecutivo, presupponendo che si sia proceduto alla relativa iscrizione, mentre, nel caso di mancata iscrizione a ruolo, dovrebbe trovare luogo – in una logica di complementarietà - l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 164-ter d.a. c.p.c., che fa testualmente riferimento a questa causa di inefficacia del primo atto dell'esecuzione.

Dall'anzidetto consegue la possibilità di costruire l'attività che la novellata disposizione assegna al creditore in termini di “atto di impulso”, con quanto ne consegue – come si dirà – sul piano della scelta dei rimedi ove il G.E. abbia dichiarato l'inefficacia del pignoramento (in questi termini v. COLANDREA, MERCURIO, Le novità della legge n. 206 del 2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi , in www.judicium.it.; in giurisprudenza, da ultimo, v. Trib. Napoli Nord, 18.5.2023; contra v. SALETTI, Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi, in www.judicium.it).

Notificazione dell'avviso al debitore e al terzo e conseguenze della relativa mancanza

L'adempimento della notificazione va curato “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”.

La prima questione che si pone sta nello stabilire se il legislatore abbia inteso riferirsi esclusivamente a tale data o se, ai fini dell'espletamento dell'attività in esame, rilevi la data della effettiva celebrazione dell'udienza di comparizione, ove, per esigenze organizzative dell'ufficio, si sia provveduto al relativo differimento (come accade presso molti Tribunali).

Se è vero che la ratio della disposizione sta, come prima avvertito, nell'esigenza di far sì che il terzo abbia chiara, con riferimento ad un momento temporale “certo”, quale debba essere la “sorte” delle somme pignorate, allora sembra evidente, conformemente al tenore letterale della disposizione, che si debba guardare alla data indicata nell'atto introduttivo, non rilevando eventuali differimenti (sui quali peraltro il terzo avrebbe l'obbligo di informarsi).

Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'ermeneutica di una norma di legge, il significato delle parole e la interpretazione letterale devono assolutamente prevalere su ogni altro mezzo interpretativo (…) sicché, solo quando la lettera della legge dia luogo a dubbi, si deve andare a ricercare la mens legis” (Cass. civ. n. 2290/1973), mentre più di recente si è precisato che “ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge (…), l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, (…) non essendo (…) consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa” (Cass. n. 24165/2018 che si ricollega ad affermazioni piuttosto ricorrenti: v. già: Cass. civ. n. 1255/1980; Cass. civ. n. 3276/1979; Cass n. 937/1975; Cass. civ. n. 263/1974; Cass. civ. n. 2415/1973; Cass. civ. n. 507/1971).

D'altro canto, depone nel senso suddetto anche l'esigenza di non determinare una “sperequazione” tra la situazione di creditori operanti nell'ambito di circondari “più efficienti” e creditori operanti nell'ambito di circondari “meno efficienti”, peraltro con l'effetto paradossale che i primi sarebbero svantaggiati rispetto ai secondi (che avrebbero più tempo a disposizione per curare l'adempimento in esame).

La giurisprudenza di merito pare orientata in questo senso: al riguardo v. Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib. Caltanissetta, 7.1.2023; Trib. Catania, 16.3.2023; Trib. Napoli Nord, 18.5.2023; contra Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 1.2.2023.

Altra, molto rilevante, questione concerne il se, nel caso di specie, possa trovare applicazione il principio della scissione degli effetti, costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di notifiche; altrimenti detto, occorre chiedersi se, entro la data indicata nell'atto introduttivo, la notificazione debba essersi “perfezionata” o, all'inverso, se sia sufficiente che il procedimento notificatorio sia stato solo avviato (in tal caso dovendosi quindi procedere ad un rinvio da parte del G.E. per verificare, in un secondo momento, l'avvenuto completamento del medesimo).

La configurazione dell'atto in questione come “atto di impulso” e l'esigenza complessivamente perseguita dalla disposizione (costruire l'udienza di comparizione delle parti come uno “spartiacque” rilevante anche ai fini della persistenza o meno degli obblighi di custodia) porta a ritenere che, entro la data suddetta, la notificazione debba essersi perfezionata e che quindi il creditore debba individuare la stessa tenuto conto delle eventuali “difficoltà” che potrebbero insorgere nell'effettuare le notifiche.

D'altronde, in dottrina si è sostenuto apertis verbis che il termine in questione abbia natura perentoria, e ciò non tanto per la previsione di una conseguenza lato sensu sanzionatoria (l'inefficacia del pignoramento) quanto in ragione della “struttura di fondo del sistema introdotto e, in particolar modo, [de]l fatto che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo” (COLANDREA, MERCURIO, op. cit.; contra SALETTI, op. cit.).

Una ulteriore questione che si pone sta nello stabilire secondo quali modalità debba procedersi alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo.

Va premesso che, malgrado si siano poste, nei primi mesi della vigenza della disposizione, questioni al riguardo (v. al riguardo la circolare emessa dal Ministero della giustizia in data 20.9.2022), l'atto di cui si discute sia un atto di parte, soggetto, per ciò che concerne la sua notifica, alla relativa disciplina di legge.

Per questo motivo, la notifica al terzo ben potrà essere effettuata anche via PEC, ove consentito in ragione della natura soggettiva del terzo stesso.

Fermo restando quanto detto (e cioè che l'atto in questione è un atto di parte, soggetto, quanto alla notifica, alla conferente disciplina codicistica), è opportuno precisare ove si debba effettuare la notifica al debitore, in quanto questo soggetto potrebbe avere interesse a rendersi difficilmente reperibile, così potendo maliziosamente concorrere a determinare la inefficacia del pignoramento.

Ebbene, si deve ritenere che, in quanto il debitore abbia ricevuto, in occasione della notifica dell'atto di pignoramento, l'avviso di eleggere domicilio si possa procedere alla notifica in Cancelleria in caso di “mancata costituzione”, secondo una regola generale che non vi è motivo di ritenere derogata nel caso di specie.

Sul piano “sanzionatorio”, la disposizione è chiara nello stabilire che la mancata notificazione dell'avviso “al debitore e al terzo” comporta l'inefficacia del pignoramento.

Se è vero che la equiparazione quo ad effectum tra le posizioni del debitore e del terzo appare per molti versi ingiustificata, alla luce della divisata ratio della disposizione, è anche vero che ciò non autorizza, a nostro parere, a praticare interpretazioni “costituzionalmente orientate”, volte a restringere la portata del (chiaro) precetto normativo alla sola ipotesi in cui sia mancata la notifica al terzo.

Se si ritiene (ed è plausibile per molti versi ritenerlo) che la disposizione abbia sottoposto allo stesso regime situazioni oggettivamente differenti (non foss'altro che per la diversa qualificazione dei soggetti interessati, uno parte del procedimento e l'altro, appunto, “terzo”) la strada da praticare è quella del sollevamento della questione di costituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost.

L'omesso deposito dell'avviso (notificato) nel fascicolo dell'esecuzione

Come detto, oltre alla notificazione dell'avviso, il creditore deve procedere, entro la medesima “barriera temporale”, al deposito dell'avviso medesimo nel fascicolo dell'esecuzione: la conseguenza “sanzionatoria” è la stessa rispetto a quella prevista per la mancata notificazione, prevedendosi che, in caso di mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo (quantunque per ipotesi correttamente notificato), il pignoramento diventi inefficace.

È stata sottolineata la differenza, sul piano funzionale, tra l'obbligo del deposito e l'obbligo della notificazione, siccome “la formalità del mero deposito dell'avviso risponde alla diversa esigenza di far sì che il giudice dell'esecuzione abbia contezza dell'intervenuto adempimento a carico del creditore”; ed alla luce di ciò si è sostenuto che “appare preferibile una interpretazione ispirata ai canoni di proporzionalità e di congruità”, in base ai quali “la sanzione dell'inefficacia del pignoramento (…) può ragionevolmente prospettarsi solo qualora il creditore abbia del tutto omesso il deposito in questione (…)”, non rilevando il mero ritardo nel deposito e ciò “in particolar modo laddove il deposito abbia luogo in modo da consentire le determinazioni cui è chiamato il giudice all'udienza di comparizione” (COLANDREA, MERCURIO, op. cit.).

Per quanto ispirata all'obiettivo di temperare la gravità delle conseguenze dell'omesso (tempestivo) deposito dell'avviso, non si concorda con l'opinione in esame (che ha trovato seguito anche in giurisprudenza: v. Trib. Catania, 28.4.2023).

Ancora una volta va valorizzata la costruzione dell'attività in questione come “attività di impulso” della procedura.

Similmente a quanto accade in altri casi, il mancato espletamento di una attività doverosa ha implicazioni sulla perdurante efficacia del pignoramento potremmo dire in sé e per sé.

Può apparire utile il confronto con altra ipotesi riguardante il presso terzi: si allude alla inefficacia del pignoramento ex art. 543, comma 4, c.p.c., laddove il creditore non abbia provveduto, entro trenta giorni dalla iscrizione a ruolo del pignoramento, al deposito delle copie attestate di conformità del titolo, del precetto e dell'atto di citazione.  

La tesi del tutto prevalente che si è formata riguardo a tale disposizione è nel senso della inefficacia del pignoramento in ragione della mera omissione dell'obbligo di deposito in capo al creditore, non rilevando che il G.E. potrebbe ordinare l'esibizione e il deposito degli atti in questione (in specie, ad esempio, del titolo esecutivo) [tra le tante, v. Trib. Milano, 29.6.2016, n. 9446, conf. da App. Milano, 13.1.2017, n. 146].

Del resto, si tratta di una posizione in linea con l'intendimento del legislatore di perseguire l'obiettivo di “efficientare” le procedure esecutive: si prevedono scansioni temporali “certe” e conseguenze “radicali” per la relativa violazione nell'intento di far sì che il procedimento si concluda, salvi i casi di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., all'esito di un'unica udienza (appunto quella di “prima” comparizione delle parti).

In alternativa, può sostenersi che la indebita omologazione, sotto il profilo sanzionatorio, di situazioni diverse sul piano strutturale e funzionale debba dar luogo al sollevamento di un incidente di costituzionalità: a nostro parere, tertium non datur.

Il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia e il sistema di rimedi

Laddove il creditore non abbia proceduto alla notifica dell'avviso al debitore ed al terzo ed al relativo deposito nel fascicolo dell'esecuzione nel termine sopra indicato, il G.E. dovrà dichiarare l'inefficacia del pignoramento.

È bene rimarcare che il provvedimento ha, a nostro avviso, mera valenza dichiarativa e che quindi gli obblighi di custodia del terzo cessano automaticamente laddove, entro la data indicata nell'atto di pignoramento, non sia pervenuto – a mo' di conferma della positiva coltivazione del procedimento – l'avviso di iscrizione a ruolo.

Ciò nondimeno, dato che, come detto, la disposizione dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui il procedimento sia stato iscritto a ruolo ma non ulteriormente coltivato (perché in caso di mancata iscrizione a ruolo dovrà trovare applicazione il diverso regime di cui all'art. 164-ter d.a. c.p.c.), è necessario verificare quale sia il regime del provvedimento in questione e (di conseguenza) il sistema dei rimedi esperibili.

Ancora una volta la costruzione dell'attività in esame come “atto di impulso” porta a ritenere che la relativa omissione rilevi sub specie di inattività qualificata.

Ciò implica: a) che l'estinzione può essere rilevata d'ufficio; b) che l'ordinanza debba essere impugnata nelle forme di cui al reclamo ex art. 630 c.p.c. (in termini conformi v. ancora COLANDREA, MERCURIO, op. cit.; contra v. SALETTI, op. cit.; in giurisprudenza v. Trib. 27.12.2022).

Sotto il primo profilo, va evidenziato che tale potere ben potrebbe essere “propiziato” da una istanza al G.E. da parte del debitore (non essendo necessaria la proposizione di una opposizione formale) e che, per come è conformata tale inefficacia, che opera di diritto, non dovrebbe operare il limite temporale di cui all'art. 630, comma 2, c.p.c. quanto al rilievo d'ufficio da parte del G.E.

Quanto al secondo aspetto, si propone, da parte di una dottrina, la “precisazione” secondo cui, in caso di emissione dell'ordinanza di assegnazione (malgrado la mancata notificazione e/o il mancato deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo nel termine di legge), tale provvedimento sarebbe impugnabile nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., in particolar modo da parte del terzo, stante la sua peculiare posizione processuale (COLANDREA, MERCURIO, op. cit.).

Riferimenti

Barale, L’avviso di iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi, in ilcaso.it; COLANDREA-MERCURIO, Le novità della legge n. 206 del 2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi, in www.judicium.it; SALETTI, Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi, in www.judicium.it.

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