Una prima lettura della normativa di rango secondario in tema di mediazione: il D.M. n. 150/2023

Roberta Nardone
08 Novembre 2023

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 255 del 31-10-2023) il decreto del Ministro della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 la cui entrata in vigore è prevista il 15 novembre 2023. Si tratta del Regolamento, abrogativo dell’intero D.M n. 180/2010,  recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli Organismi di mediazione e dell'Elenco degli enti di formazione. 

Oggetto del decreto

Il decreto n.150/2023 disciplina l’istituzione presso il Ministero della Giustizia:

a) del registro degli organismi;

b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-octies, comma 1, lettera a) , del Codice del consumo;

c) dell’elenco degli enti di formazione;

d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;

e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione.

Inoltre, hanno trovato specifica regolamentazione:

a) i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;

b) i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;

c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;

d) gli obblighi degli iscritti;

e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;

f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;

g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

Il nuovo registro, i requisiti di iscrizione, il procedimento di iscrizione, sospensione e cancellazione

Il D.M. n. 150/2023 disciplina (art. 3) il nuovo Registro degli Organismi, l’Elenco degli enti di formazione e l’Elenco dei mediatori e formatori nonché gli Elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del Registro e dell'Elenco degli enti di formazione.

Il registro, la cui tenuta e vigilanza (art. 12) spetta al Ministero – Dipartimento per gli Affari di Giustizia e la cui responsabilità è affidata al direttore generale degli affari interni (o persona da lui delegata con qualifica dirigenziale e con qualifica di magistrato) è così composto: parte prima riservata agli organismi pubblici, parte seconda  riservata agli organismi privati; sezione speciale riservata agli organismi ADR.

La Parte Prima è a sua volta divisa in quattro sezioni (A-D) una per ogni tipologia (A: mediatori; B: mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere; C: mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; D: elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell’associazione in cui l’organismo pubblico è inserito).

La sezione speciale parte prima, riservata agli organismi ADR pubblici, contempla sia l’elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR (parte prima A),  che l’elenco dei mediatori (parte prima B); la sezione speciale parte seconda è riservata agli organismi ADR privati (anch’essa divisa in parte A e B). I requisiti per l’iscrizione della sezione speciale per gli organismi ADR sono disciplinati dall’art.9.

Gli artt.4, 5 e 6 delineano  i requisiti  per l'iscrizione del Registro: onorabilità (art. 4), serietà (art. 5), efficienza (art. 6).

Ai fini dell’iscrizione nel registro, quanto ai predetti requisiti, ben delineati dal decreto nel loro esatto contenuto, è l’organismo richiedente che ne attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi.

L’iscrizione degli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali avviene (art. 7) su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza di cui ai citati articoli 4, 5 e 6 del decreto subordinatamente, fatta eccezione per gli organismi costituiti da consigli degli ordini degli avvocati, al conseguimento dell’autorizzazione da parte del responsabile del registro.

L’art.8 delinea i requisiti per l’inserimento nell’elenco dei mediatori.

Il decreto precisa che è l’organismo che chiede l’iscrizione nel registro e a tale scopo indica i mediatori da inserire negli elenchi attestandone i requisiti. Per ciascun mediatore la richiesta è corredata da una serie di attestazioni compiute, invece, dal mediatore: a) di disponibilità a svolgere il servizio presso l’organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi; b) del possesso dei requisiti di onorabilità; c) del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico; d) del conseguimento, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, della laurea triennale; e) del conseguimento della qualificazione formativa prevista da decreto (art. 23).

L’art.9 elenca i requisiti  per l’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR.

L’art.13 disciplina il procedimento di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti dal decreto: si prevede l’utilizzo di “modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore”  del decreto.

La modalità è anche telematica tale da assicurare “la certezza dell’avvenuto ricevimento”; il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione o per il suo mantenimento è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione degli organismi va corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell’articolo 22 e dal codice etico e, per gli organismi privati, il regolamento deve essere corredato dalla tabella delle spese di mediazione (redatta ai sensi dell’art.32 del decreto). In alternativa il regolamento può contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all’allegato A. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Se il provvedimento di iscrizione non è comunicato nel detto termine, e salva una richiesta di integrazione di documenti, la domanda si intende rigettata.

Gli arrt.35 e 36  individuano , rispettivamente, le “cause di sospensione” e le “cause di cancellazione” dal registro.

Enti di formazione: elenco, requisiti, obblighi formativi

Il decreto istituisce (art. 10) presso il Ministero l’elenco degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione per mediatori e formatori secondo quanto previsto dagli artt. 24, 25, comma 3, e 27 del decreto.

L’elenco dei formatori (sezione A) si distingue da quello riservato (sezione B) ai formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere. E’ prevista anche una sezione C) riservata all’elenco dei responsabili scientifici e quella (D) riservata all’elenco dei rappresentanti

degli enti.

 Ai fini dell’iscrizione nell’elenco predetto l’ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4 cit. nonché specifici requisiti di serietà e di efficienza.

Ai sensi dell’art.15, gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l’adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27 (per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di trasmissione predetto è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027).

Tale trasmissione è funzionale alla conferma da parte del responsabile del registro, entro il 31 marzo dell’anno successivo, della iscrizione nel registro o nell’elenco. E’ prevista la procedura da adottare ove il responsabile rilevi la insufficienza o incompletezza delle attestazioni relative all’aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l’iscrizione.

Il Capo IV del decreto è dedicato ai “ PERCORSI DI FORMAZIONE” e disciplina sia la “Formazione iniziale” che la “Formazione continua” sia dei mediatori (artt. 23 e 24), dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e rapporti di consumo (art. 24, comma 2) che dei formatori (artt. 26 e 27).

Gli obblighi degli iscritti 

Gli articoli da 16 a 20 tracciano una serie di obblighi degli iscritti.

Sono previsti obblighi di natura formale (menzione del proprio numero d'ordine di iscrizione nel registro nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità), obblighi di informazione e trasmissione dati   al responsabile del registro, obblighi di conservazione.

Rilevante il divieto del comma 2 dell'art. 16: dopo l'iscrizione l'organismo non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Gli art. 17, 18 e 19 disciplinano rispettivamente gli obblighi di trasparenza degli Organismi, degli Organismi ADR in materia di consumo e degli enti di formazione.

L'art. 21 disciplina specificamente gli obblighi dei mediatori, le incompatibilità e conflitti di interesse.

L'art. 21, in particolare, al comma 1 conferma la possibilità per i mediatori di essere iscritti in cinque organismi. Il mediatore designato dall'Organismo esegue personalmente la prestazione;  non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile; il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento (comma 5).

La violazione dei citati obblighi commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto (comma 6). Il responsabile del Registro è tenuto a informarne gli organi competenti.

Il regolamento di procedura

L’art. 22 contiene le indicazioni per i regolamenti di procedura. Degne di nota le lettere a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo; b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto; la lettera m), in realtà già presente nel D.M. n. 180/2010, secondo cui non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate; e la lettera r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

Le indennità, spese e tabelle

Importante novità è la retribuzione dell’Organismo e, di conseguenza, del mediatore, al primo incontro informativo (art.c28). La norma prescrive, infatti, un importo da pagare per l’avvio della mediazione (“a titolo di indennità, oltre alle spese vive”), che comprende anche il compenso del mediatore (di cui ai commi 4 e 5). Questa è una novità visto che fino ad oggi il mediatore in caso di mancato avvio nel primo incontro non godeva di alcun compenso.

Oltre alle spese di avvio  - negli importi fissati dal comma 4 – la norma prevede che sono altresì dovute le “spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte p priva di propria firma digitale e per il rilascio di copie dei documenti previsti  dall’articolo 16, comma 4” (si tratta  degli atti   dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati  che l’organismo  conserva per un periodo di tre anni ex at.2961 c.c.).

Sono previsti tre scaglioni e, quindi al comma 4 le seguenti  “spese di avvio”:

  • € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
  • € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

 Al comma 5  le seguenti spese di mediazione:

  • € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
  • € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
  • € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

I commi 6, 7 e 8 dell’art.28 prevedono che, quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7 (ultima regola era già contenuta nel DM 180/2010).

L’art. 29 prevede le regole per la determinazione del valore della pratica di mediazione. Ai sensi del comma 2, quando con l’atto di adesione si introduce un'ulteriore domanda, deve esserne indicato il valore.

Per il dettaglio delle indennità previste dall’art. 30 il Decreto contempla una specifica tabella di seguito riportata.

In caso di accordo successivamente al primo incontro, l’art. 30, comma 2, prevede che sono dovute agli Organismi pubblici o agli Organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella menzionata  nell'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del Registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

TABELLA A (art. 31 comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite

Spese in Euro

Minimi

Massimi

Fino a euro 1.000,00

80,00

160,00

da euro 1.001,00 a euro 5.000,00

160,00

290,00

da euro 5.001,00 a euro 10.000,00

290,00

440,00

da euro 10.001,00 a euro 25.000,00

440,00

720,00

da euro 25.001,00 a euro 50.000,00

720,00

1.200,00

da euro 50.001,00 a euro 150.000,00

1.200,00

1.500,00

da euro 150.001,00 a euro 250.000,00

1.500,00

2.500,00

da euro 250.001,00 a euro 500.000,00

2.500,00

3.900,00

da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00

3.900,00

4.600,00

da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00

4.600,00

6.500,00

da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00

6.500,00

10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

L’art.34  individua i soggetti tenuti al versamento delle spese di mediazione: ciascuna parte, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione;   ciascuna parte per le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30 quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo; in solido, per le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Il testo del decreto (art. 34, comma 4) precisa che, ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.

L'abrogazione del D.M. n. 180/2010 e le disposizioni transitorie 

Il Decreto n.150 in esame ha disposto, all’articolo 49, l’abrogazione dell’intero D.M. n. 180 del 2010 prevedendo una dettagliata disciplina transitoria (artt. 42, 45 e 46) relativa: al passaggio dal precedente al nuovo Registro; all’applicazione del previgente Decreto Ministeriale ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto n.150, avviati dal responsabile del Registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto  n. 180 (art. 45, comma 2); in tema di spese.

In particolare, l’art. 46, comma 1, prevede che alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del decreto n.150 continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata. Inoltre, secondo il comma 2, alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del decreto n.150, gli Organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli Organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al nuovo decreto.

Riferimenti

Marinaro M., Diritto della mediazione civile e commerciale,  Il Sole 24 Ore s.p.sa , Milano, 2023;

Masoni R., (a cura di) Commentario sistematico al nuovo processo civile, Giuffrè, 2023.

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