Nullità delle delibere assembleari e rilevabilità d’ufficio

09 Novembre 2023

Il giudice ha il potere di dichiarare nulla una delibera assembleare anche per vizi diversi da quelli denunciati. Il suo perimetro di valutazione è però quello segnato dall'art. 2379 c.c., sia per quanto riguarda i vizi che per quanto riguarda il tempo della loro rilevazione.

Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di una delibera assembleare per vizi diversi da quelli denunciati?

Il codice civile (art. 2379) detta i casi in cui chiunque vi abbia interesse può impugnare una delibera assembleare. La norma cita espressamente i casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione. In questi casi la delibera può essere impugnata entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta nè a iscrizione nè a deposito. Possono invece essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. In tutti questi casi, e nei predetti termini, il secondo comma dell'art. 2379 c.c. dà al giudice il potere di rilevare d'ufficio l'invalidità della delibera. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che, il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'editio actionis), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo (Cass. Civ., Sez. I, sent., 4 maggio 2016 n. 8795). Intervenuta nuovamente sull'argomento la suprema Corte ha specificamente evidenziato come, in tema di società, il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato. Se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento della delibera, la rilevabilità d'ufficio della nullità di quest'ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere coordinata con il principio della domanda per cui il giudice, da una parte, può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda ma, dall'altra parte, non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata. Nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, tale potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze (Cass. Civ., Sez. I, ord., 18 aprile 2023 n.10233).   

L'art. 2377, comma 8, c.c. (richiamato espressamente dall'art. 2379 c.c.) prevede che l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In generale una delibera nulla potrebbe comunque essere sanata (qualora, per esempio, venisse fatto decorrere il tempo per la sua impugnazione), producendo così effetti giuridici definitivi.

In conclusione, il giudice ha il potere di dichiarare nulla una delibera assembleare anche per vizi diversi da quelli denunciati. Il suo perimetro di valutazione è però quello segnato dall'art. 2379 c.c., sia per quanto riguarda i vizi che per quanto riguarda il tempo della loro rilevazione. Sicché, appare corretto dire che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di una delibera assembleare negli stessi casi e negli stessi termini previsti per la sua impugnazione.