Negoziazione assistita, prime applicazioni post riforma Cartabia in materia di divorzio

La Redazione
15 Novembre 2023

Il PM presso il Tribunale di Ferrara ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale in quanto nell’accordo di negoziazione assistita concluso tra le parti non era stato chiarito come l’ex moglie, che non disponeva di alcun reddito, avrebbe trovato un adeguato sostentamento una volta esaurita la somma pattuita.

Il nuovo testo dell'art. 6, comma 2, l. n. 162/2014, come modificato dalla riforma Cartabia, dispone che «In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.  In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3».

La procura della repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha di recente dato applicazione della norma citata. Nel caso esaminato, le parti avevano dichiarato la comune volontà di modificare le condizioni di divorzio secondo i termini e le condizioni esposti nell'accordo di negoziazione assistita. Con provvedimento del 26 ottobre 2023, il PM ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento non essendo stato chiarito come l'ex moglie, che non disponeva di alcun reddito, avrebbe trovato un adeguato sostentamento una volta esaurita la somma pattuita che corrispondeva a cinque anni di corresponsione dell'assegno divorzile.

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