Le comunicazioni commerciali
24 Novembre 2023
Nel linguaggio privacy, quando si discorre di comunicazioni commerciali si allude a quelle comunicazioni, trasmesse a mezzo di strumenti automatizzati o non automatizzati, che hanno ad oggetto materiale pubblicitario o di vendita diretta, ricerche di mercato o contenuti commerciali e che assumono carattere “indesiderato”, espressione che si richiama alla rubrica dell’art. 130 Codice privacy (“Comunicazioni indesiderate”). In particolare, una comunicazione si dice “indesiderata” quando non è previamente sollecitata dagli interessati che ne sono destinatari e, per tale motivo, appare svincolarsi dalle logiche tipicamente “negoziali” di cui all’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR. Molto eloquente in tal senso risulta essere la versione in lingua inglese dell’art. 13 Direttiva E-Privacy, di cui il citato art. 130 Codice privacy è diretta attuazione; la rubrica della disposizione menzionata si riferisce, infatti, alle c.d. Unsolicited communications, con ciò evidenziando appunto che trattasi di comunicazioni non implicate da previe richieste degli interessati destinatari. Al ricorrere dei richiamati elementi, l’art. 130 Codice privacy sopra citato impone la previa raccolta di uno specifico consenso privacy ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR quando vengano utilizzati strumenti automatizzati. In caso di ricorso a strumenti non automatizzati, la disposizione in esame si limita invece ad operare un rinvio agli artt. 6 e 7 GDPR, generando così un vivace dibattito tra i giuristi e gli operatori del settore. |