Licenziamento per gmo di personale in appalto: l’impossibilità di repêchage può dedursi implicitamente? L’impiego stabile di altro personale è rilevante?
24 Novembre 2023
Nel caso di licenziamento per g.m.o. può ritenersi implicitamente provata l'impossibilità di repêchage dalla motivazione del recesso, ossia la contrazione dell'attività datoriale? Può ritenersi irrilevante l'impiego stabile di altro personale (in appalto) laddove ciò avvenga già prima del licenziamento? In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giustificato motivo oggettivo è composto da tre elementi fondamentali: la soppressione del posto di lavoro in forza di una ragione organizzativa e/o produttiva; il nesso causale tra la ragione addotta, la soppressione del posto e il lavoratore licenziato; la dimostrazione, a carico del datore, della impossibilità del repêchage, e cioè di una proficua riutilizzazione del lavoratore in mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento contrattuale o anche a mansioni inferiori, tenendo in considerazione, peraltro, non tutti compiti astrattamente attribuibili al dipendente ma solo quelli coerenti con il proprio bagaglio tecnico professionale. La carenza anche soltanto di uno di questi elementi determina l'illegittimità del licenziamento. La mera contrazione dell'attività datoriale non potrebbe di per sé ritenersi sufficiente a escludere l'utile ricollocazione del dipendente, né l'impiego nelle stesse mansioni di altri lavoratori, operanti in azienda in forza di un contratto di appalto, potrebbe essere valutato irrilevante laddove tale impiego fosse precedente il licenziamento. Infatti, al fine di poter affermare l'impossibilità del repêchage è necessario un accertamento in concreto, incombendo sul datore gli oneri di allegazione e di prova in merito. Lo stabile impiego di altro personale nella mansione svolta dal lavoratore licenziato, oltre a incidere sulla tenuta dell'effettiva ragione addotta sul piano organizzativo (i.e. contrazione dell'attività), imporrebbe, invece, un accertamento circa la sussistenza del nesso causale tra la le ragioni organizzative addotte a fondamento giustificativo del recesso e la soppressione del posto occupato dal dipendente, senza che rilevi, come già sopra evidenziato, l'antecedenza rispetto al licenziamento. |