Revoca dei poteri gestori al socio accomandatario: l’accomandante può nominarsi amministratore provvisorio
27 Novembre 2023
In materia di società in accomandita semplice, l'art. 2323, comma 2, c.c. - ai sensi del quale al venir meno della categoria dei soci accomandatari, gli accomandanti possono provvedere a nominare un amministratore provvisorio, dotato di poteri di gestione ordinaria, per il periodo di sei mesi richiesto dal precedente comma 1 prima che si verifichi lo scioglimento della società – trova applicazione anche nella diversa ipotesi in cui al socio accomandante siano revocati i poteri gestori. Tanto nel caso in cui vengano meno i soci accomandatari, disciplinato espressamente dall'art. 2323 c.c., tanto nel caso in cui ad essi siano solo revocati i poteri gestori, pur sempre la società si troverebbe nella medesima situazione di non poter essere amministrata, ovvero in un situazione di impossibilità di perseguire il suo scopo imprenditoriale: da tale eadem ratio discende l'esigenza, in entrambi detti casi specifici di impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, di garantire la sopravvivenza semestrale dell'attività della società mediante nomina di amministratore provvisorio, con conseguente facoltà per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel suddetto termine, esprimendo il legislatore un favore circa la conservazione della possibile operatività dell'ente. |