Revoca dei poteri gestori al socio accomandatario: l’accomandante può nominarsi amministratore provvisorio

La Redazione
27 Novembre 2023

L’art. 2323 c.c. pone temporaneo rimedio ad un vuoto gestorio determinato dal venir meno della figura del socio accomandatario: secondo il Tribunale di Venezia tale norma si applica anche quando allo stesso sia inibita la possibilità di amministrare la società, a seguito di una revoca dei poteri gestori.

In materia di società in accomandita semplice, l'art. 2323, comma 2, c.c. - ai sensi del quale al venir meno della categoria dei soci accomandatari, gli accomandanti possono provvedere a nominare un amministratore provvisorio, dotato di poteri di gestione ordinaria, per il periodo di sei mesi richiesto dal precedente comma 1 prima che si verifichi lo scioglimento della società – trova applicazione anche nella diversa ipotesi in cui al socio accomandante siano revocati i poteri gestori.

Tanto nel caso in cui vengano meno i soci accomandatari, disciplinato espressamente dall'art. 2323 c.c., tanto nel caso in cui ad essi siano solo revocati i poteri gestori, pur sempre la società si troverebbe nella medesima situazione di non poter essere amministrata, ovvero in un situazione di impossibilità di perseguire il suo scopo imprenditoriale: da tale eadem ratio discende l'esigenza, in entrambi detti casi specifici di impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, di garantire la sopravvivenza semestrale  dell'attività della società mediante nomina di amministratore provvisorio, con  conseguente facoltà per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel suddetto  termine, esprimendo il legislatore un favore circa la conservazione della possibile operatività dell'ente.

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