La mancata nomina di un curatore speciale determina la nullità del procedimento di affido del minore

La Redazione
05 Dicembre 2023

Nel caso in cui il giudice disponga con provvedimento l’affido del minore presso i Servizi sociali con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale, l’intero processo viene dichiarato nullo se non è stato previamente nominato un curatore speciale nell’interesse del minore medesimo.

La causa trae origine dalla limitazione della responsabilità disposta dal Tribunale nei confronti di ambedue i genitori di una minore a causa della situazione familiare particolarmente difficile nella quale la stessa versava. Il Tribunale inoltre incaricava i servizi sociali di effettuare un'indagine per individuare il più idoneo collocamento per la minore, alla creazione di premesse per un nuovo legame con la madre nonché avviare quest'ultima a un percorso per consolidare le proprie competenze genitoriali.

Nell'esaminare la questione i Giudici di legittimità richiamano quanto precedentemente affermato nell'ordinanza n. 32290 del 2023 in merito a quali siano le diverse “voci” «dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici e atipici a tutela del minore».

Sempre nell'ordinanza soprarichiamata, viene evidenziato che nel caso in cui i genitori si rivelino del tutto o solo parzialmente inadeguati, gli interventi possibili a favore del minore possono essere divisi in due gruppi:

  • «interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore» che si sostanziano nell'affiancamento ai genitori di un soggetto terzo;
  • «interventi in tutto o in parte ablativi allorché […]si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongano dei limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non adizione».

Quindi, nel caso in cui un minore venga assegnato ai Servizi Sociali occorrerà distinguere tra il c.d. mandato di vigilanza e supporto dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità.

Come precisa la Corte, infatti, «nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore» da definire come vigilanza e supporto poiché non incide sulla sottrazione di responsabilità genitoriale. È comunque necessario che tale mandato sia suffragato da un provvedimento del giudice adeguatamente dettagliato sui compiti demandati e i tempi della loro attuazione, sempre il più rapidi possibile.

Nel caso di provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, invece, vi è una vera e propria ingerenza nella vita privata e familiare «cosicché deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità». L'adozione di questo secondo tipo di provvedimento deve avvenire a seguito di un contraddittorio e dell'audizione del minore «i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale» e sempre in conformità con il principio di proporzionalità tra misura adottata e obiettivo perseguito.

Tenendo conto della distinzione qui delineata, il Collegio giudicante, nel caso di specie, afferma che poiché il provvedimento di affidamento del minore ai Servizi sociali ha carattere limitativo della responsabilità genitoriale, il giudice avrebbe dovuto nominare un curatore speciale degli interessi del minore e procedere alla risoluzione del conflitto.

Sulla base della mancata nomina del curatore speciale non effettuata dal giudice del merito, la Corte di Cassazione dichiara la nullità dell'intero processo e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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