Legato di usufrutto e cautela sociniana: la Cassazione stabilisce il confine tra i due istituti
05 Dicembre 2023
Massima Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima. Il caso Il punto di partenza è dato dalla successione di Tizio – i cui parenti prossimi erano la moglie, la sorella e i due nipoti (figli del fratello premorto) – regolata da testamento mediante il quale il de cuius aveva disposto dell'usufrutto generale a favore del coniuge e della nuda proprietà degli immobili a favore della sorella e dei nipoti; in particolare un cespite sito in Comune di Mondovì era stato attribuito ad una nipote. Il coniuge, asserendo di essere stata lesa nella quota di legittima, citava in giudizio cognata e nipoti, ma il Tribunale di Cuneo – avendo qualificato il lascito a favore dell'attrice come legato in sostituzione di legittima – reputava inammissibile l'esercizio dell'azione di riduzione per non avere il coniuge medesimo previamente rinunziato la legato; ad abundantiam, asseriva che la domanda fosse comunque inaccoglibile nel merito non avendo l'attrice determinato la misura della lesione. A seguito dell'appello promosso dagli eredi della moglie, nel frattempo deceduta, la Corte d'Appello di Torino – dopo aver ribadito che l'immobile sito in Comune di Mondovì facesse parte della comunione legale tra testatore e moglie – confermava la pronuncia di prime cure sulla base principalmente di tre argomentazioni: 1) avendo l'attrice esercitato un'azione di riduzione ed essendo destinataria di un legato in sostituzione di legittima, la stessa non aveva assolto alla condizione di rinunziare al legato sostitutivo (tenendo, anzi, presente che ella avrebbe tenuto una condotta orientata nel senso opposto, cioè a trattenere il legato); 2) l'eventuale sussunzione del legato di usufrutto nella fattispecie della cautela sociniana di cui all'art. 550 c.c. sarebbe stata dedotta tardivamente (cioè solo nella comparsa conclusionale); 3) parte attrice non avrebbe assolto all'onere probatorio di indicare entità dell'asse e la misura della lesione. Avverso la sentenza d'appello la parte soccombente ricorreva in Cassazione sulla base di sei motivi. Tralasciando in questa sede i primi tre che erano inerenti alla ricomprensione o meno nell'asse ereditario dell'immobile sito in Comune di Mondovì: con il quarto denunciava la violazione dell'art. 550 c.c. e la falsa applicazione dell'art. 551 c.c., in quanto l'azione promossa dal coniuge si sarebbe dovuta ricondurre allo schema di attuazione della cautela sociniana, dato che l'attribuzione dell'usufrutto non avrebbe costituito legato bensì istituzione di erede e quand'anche si fosse voluto interpretare come legato nel caso di specie non sarebbe emerso l'intento di renderlo sostitutivo alla legittima; con il quinto denunciava la violazione degli articoli 456,550,620 e 649 c.c., e conseguente nullità della sentenza per difetto di motivazione, poiché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della scelta già effettuata dall'attrice – come richiesto dall'art. 550 c.c. – di conseguire la legittima, il tutto come risultante sia dalle scelte processuali sia dalle condotte antecedenti che erano sintomatiche del comportarsi come proprietaria e non come usufruttuaria; con il sesto denunciava la violazione degli articoli 551,554 e 564 c.c., e conseguente nullità della sentenza per difetto di motivazione, in quanto anche volendo ricostruire la domanda attorea come azione di riduzione (e non come attuazione della cautela sociniana), la stessa sarebbe stata ammissibile. La questione La vertenza in commento pone principalmente due questioni. La prima: l’attribuzione dell’usufrutto generale è una disposizione a titolo universale (che attribuisce al beneficiario la qualifica di erede) o particolare (che, invece, gli attribuisce quella di legatario)? La seconda: quando un legato, in generale ma anche quando ha ad oggetto l’usufrutto, può essere qualificato in sostituzione di legittima? Le soluzioni giuridiche Il primo quesito nasce, principalmente, dalla formulazione dell'art. 588 c.c. che al primo comma detta una regola generale tale per cui le disposizioni testamentarie che non comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore siano a titolo particolare, ma al secondo comma la attenua prevedendo che «l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio» (è la c.d. institutio ex re certa, in seno alla quale l'attribuzione, pur avendo ad oggetto singoli beni, può essere qualificata a titolo universale). La norma si spiega con il fatto che l'interpretazione della disposizione testamentaria non può limitarsi al suo aspetto meramente estrinseco e letterale, imponendo – invece – una più penetrante indagine di quella che era l'effettiva volontà del testatore: è chiara sul punto – proprio al fine di accertare la qualificazione della natura, universale o particolare, di una disposizione avente ad oggetto singoli beni – Cass., sez. VI, 5 marzo 2020, n. 6125 per cui nell'interpretazione del testamento si deve accertare «in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento». Tale indagine si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, è incensurabile in cassazione se congruamente motivato (Cass., sez. VI, 5 marzo 2020, n. 6125; Cass.,sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24163; Cass., sez. II, 1° marzo 2002, n. 3016; App. Bari, 29 luglio 2005, n. 790). Tuttavia, si afferma che la sussistenza di una institutio ex re certa costituisca pur sempre un'eccezione rispetto al criterio interpretativo generale, derivandone che nei casi dubbi l'attribuzione di singoli beni debba essere qualificata come legato (Trib. Savona, 1° agosto 2019; App. Venezia, 23 novembre 2017). In particolare, è controverso se costituisca istituzione di erede o legato l'attribuzione per testamento dell'usufrutto su tutti o su una quota indivisa dei beni ereditari, dato che sul punto la giurisprudenza non ha assunto una posizione unitaria. In base ad una ricostruzione, siffatta disposizione dovrebbe essere qualificata come legato (Cass., sez. II, 26 gennaio 2010, n. 1557; Cass., 15 febbraio 1979, n. 986; Trib. Bologna, 6 ottobre 2008; sul punto, seppur in maniera del tutto apodittica, anche la sentenza in commento). Gli argomenti principalmente addotti a sostegno della tesi sono due: il primo, è che non potendo l'usufruttuario di eredità rispondere dei debiti – responsabilità esclusa dall'art. 1010, comma 2, c.c. che gli impone il pagamento esclusivamente delle annualità e degli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata – vi sarebbe un insanabile conflitto il principio generale in base al quale l'erede risponde, invece, anche dei debiti; il secondo, è che l'usufruttuario sia titolare di un diritto per definizione temporaneo come tale inconciliabile con il principio della perpetuità del titolo successorio, riassunto nel brocardo semel heres semper heres tradizionalmente desunto dall'art. 637 c.c.. Altro filone interpretativo (Cass., sez. II, 31 maggio 2018, n. 13868; Cass., sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4435; Cass., sez. II, 12 settembre 2002, n. 13310; Trib. Bari, 18 marzo 2016; Trib. Brescia, 3 dicembre 2003) reputa, invece, che la disposizione in questione costituisca un'attribuzione a titolo universale proprio grazie alla previsione del già citato art. 588, comma 2, c.c.: infatti, essendo l'erede il soggetto istituzionalmente preposto al subentro in tutti i rapporti giuridici che facevano capo al defunto, analoga potenzialità potrebbe essere ravvisata in capo all'usufruttuario di eredità dato che il di lui diritto abbraccia, seppur con le limitazioni intrinseche dello ius in re aliena, tutto il patrimonio ereditario; quindi, questi concettualmente subentrerebbe non in singoli rapporti, ma fondamentalmente in un universum ius. In relazione al secondo quesito, occorre premettere che lo strumento del legato (cioè dell'attribuzione testamentaria di singoli beni e non dell'universalità patrimoniale) può essere utilizzato dal testatore in sostituzione della quota di legittima di spettanza del beneficiario del lascito: posto, infatti, che come principio generale del nostro impianto successorio – sancito dall'art. 549 c.c. – la quota spettante al legittimario deve essere libera da pesi o condizioni, la medesima norma fa salve alcune eccezioni, tra le quali è ricompreso l'art. 551 c.c. ai sensi del quale «se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima». La logica sottesa a detta previsione è chiara: da un lato, il testatore invece che attribuire al legittimario una quota indivisa del patrimonio, può attribuirgli uno o più beni così da evitare la di lui partecipazione alla comunione ereditaria, notoriamente fonte di potenziali litigi; dall'altro, spetta comunque al legittimario l'insindacabile valutazione di accettare o meno l'attribuzione sostitutiva. La giurisprudenza reputa che non siano necessarie formule sacramentali, ben potendo la natura del legato essere desunta dall'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità (Cass., sez. II, 6 luglio 2022, n. 21435; Cass., sez. II, 19 novembre 2019, n. 30082; Cass., sez. II, 3 novembre 2014, n. 23371; Cass., sez. II, 9 settembre 2011, n. 18583; Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2011, n. 12854; Cass., sez. II, 29 luglio 2005, n. 16083; Cass., sez. II, 15 giugno 1999, n. 5918; così sul punto anche la sentenza in commento: «è principio acquisito che la volontà del testatore, di tacitare il legittimario con un legato, non deve esprimersi attraverso formule tipiche o con l'uso dell'espressione “legato in sostituzione”») e che non occorra l'esplicitazione da parte del testatore della facoltà di scelta che la legge attribuisce al legatario tra accettare il legato o rinunziarvi al fine di agire in riduzione (Cass., sez. II, 15 marzo 2006, n. 5779; così sul punto anche la sentenza in commento: «né è richiesto che si preveda espressamente l'alternativa, per l'onorato, tra il legato e il titolo di erede. Questa alternativa si produce in forza della legge»). Viene da sé che ove il legato non possa essere qualificato come in sostituzione, lo stesso non possa che essere un ordinario lascito in conto di legittima. Quanto alla natura giuridica del legato in sostituzione è convincente l'idea che si tratti di una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, poiché solo a seguito di un evento futuro ed incerto – dato dalla sua rinuncia – viene meno l'effetto sostitutivo (Cass., sez. II, 27 giugno 2013, n. 16252; Cass., sez. un., 29 marzo 2011, n. 7098). Come detto sopra, il testatore non può “costringere” il legatario ad accettare la disposizione, essendo la valutazione di opportunità rimessa esclusivamente a quest'ultimo il quale – alternativamente – potrà: a) accettare il legato, o meglio non rifiutarlo dato che anche per il legato in sostituzione di legittima vale il principio di cui all'art. 649, comma 1, c.c. per il quale il legato si acquista senza bisogno di accettazione salva la facoltà di rinunziare (Cass., sez. un., 29 marzo 2011, n. 7098; Cass., Sez. II, 27 maggio 1996, n. 4883; Cass., 24 febbraio 1984, n. 1311), precludendosi in tal modo la facoltà di ottenere un'integrazione patrimoniale per il caso in cui il valore del lascito sia inferiore alla quota di legittima, fatta eccezione per il caso particolare di cui all'art. 551, comma 2 ultima parte, c.c. in applicazione del quale il testatore gli abbia concesso di richiedere comunque un supplemento;b) ove voglia agire in riduzione, rinunciare al legato (tenendo presente che ove lo stesso abbia ad oggetto diritti reali immobiliari sarà imprescindibile la forma scritta essendo il diritto legato già entrato, automaticamente, nel patrimonio del legatario: Cass., sez. II, 29 aprile 2022, n. 13530; Cass. civ., sez. un., 29 marzo 2011, n. 7098; Cass., sez. II, 22 giugno 2010, n. 15124; Cass., sez. II, 10 giugno 2003, n. 9262; Cass., sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1261; Cass., 5 giugno 1971, n. 1683). Da ultimo occorre chiedersi fino a quando detta facoltà di rinuncia possa essere esercitata: se è vero, infatti, che in termini generali ogni diritto è – salvo eccezioni – soggetto a prescrizione decennale, è evidente che nel caso di specie la prerogativa del legatario è strettamente connessa all'esercizio dell'azione di riduzione di modo che il termine ultimo dovrebbe essere dato dall'assunzione della decisione (Cass., sez. II, 4 agosto 2017, n. 19646; Cass., sez. II, 26 gennaio 1990, n. 459). Osservazioni La vertenza in commento poneva la necessità di tracciare il confine ideale tra un legato in sostituzione di legittima (avente ad oggetto l'usufrutto universale) ed un legato di usufrutto eccedente la disponibile (meglio noto come cautela sociniana), in quanto: il primo è soggetto alla disciplina dell'art. 551 c.c. di modo che, come detto sopra, il legatario si trova davanti alla scelta di accettare la disposizione, perdendo la possibilità di agire in riduzione, ovvero di rinunciarvi, così mantenendo integre le proprie prerogative di legittimario; il secondo a quella dell'art. 550 c.c. in seno al quale la vicenda si “inverte” dato che sono i legittimari – ai quali è stata assegnata la nuda proprietà – che possono scegliere se eseguire la disposizione (e, quindi, trattenere anche la disponibile, ma solo in nuda proprietà) ovvero se, attraverso l'esercizio di un diritto potestativo, abbandonare la nuda proprietà della disponibile (e, quindi, trattenere la sola quota di legittima, ma in piena proprietà). Chiaramente, il suddetto problema di delimitazione delle aree operative si pone esclusivamente nel caso in cui l'attribuzione avente oggetto l'usufrutto universale venga qualificata non come istituzione a titolo di erede, bensì come legato e così, seppur in modo a dir poco sbrigativo, è stato sostenuto dai Giudici di legittimità: «deve infatti ribadirsi che il lascito dell'usufrutto generale non è istituzione di erede, ma legato». Il punto – però – è un altro, in quanto a detta degli Ermellini il giudice di merito si è completamente disinteressato di procedere ad una qualificazione della complessiva scheda testamentaria. In particolare, la Corte di merito sarebbe incorsa in un'indebita confusione: se è vero, infatti, che il legatario tacitato ex art. 551 c.c. per agire in riduzione deve necessariamente effettuare la preventiva rinuncia al legato, analogo presupposto non può essere imposto al legittimario che, invece, intende far valere il meccanismo di cui all'art. 550 c.c. e ciò per una ragione ben precisa data dal fatto che «quando il testatore abbia disposto nei modi stabiliti dall'art. 550 c.c., la scelta che si pone al legittimario non è fra l'abbandono della disponibile e l'esercizio dell'azione di riduzione, ma fra l'esecuzione delle disposizioni testamentarie e l'abbandono della disponibile, che gli consente di avere la legittima in proprietà, non essendoci più spazio a quel punto per l'applicabilità del rimedio della riduzione» (analogamente: Cass., sez. II, 18 gennaio 1995, n. 511; Trib. Savona, 2 maggio 2007); in tal contesto diventa, quindi, irrilevante l'asserita condotta della moglie che avrebbe – attraverso il possesso dei beni – dato una sorta di spontanea ed implicita accettazione della disposizione testamentaria (proprio perché nella cautela sociniana non è imposta la rinuncia al lascito al fine di operare la scelta di cui all'art. 550 c.c.). Stando così le cose, nel giudizio di merito era stata omessa l'analisi di un fatto decisivo: premesso che il legato in sostituzione presupporrebbe un intento “privativo”, tale per cui il beneficiario dovrebbe essere in toto escluso dalla successione legittima proprio perché tutte di lui ragioni sono state assorbite nella disposizione testamentaria (Cass., sez. II, 26 maggio 1998, n. 5232); e tenuto conto che – essendo l'attribuzione dell'usufrutto universale stata qualificata come un legato – ben ci potrebbero essere altri cespiti in relazione ai quali il legatario risulterebbe chiamato alla successione ex lege; ebbene, l'omessa indagine sulla corretta qualificazione delle complessive disposizioni testamentarie, rende la riconduzione della fattispecie all'alveo dell'art. 551 c.c. rispetto a quello dell'art. 550 c.c. non sorretta da idonea motivazione. Sulla base di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d'Appello di Torino affinchè il Collegio proceda, sulla base dei principi sopra enunciati, «a rinnovato esame della fattispecie successoria». |