Revocatoria degli atti di scissione e competenza delle Sezione Specializzate

Alessandro Simioniato
15 Dicembre 2023

Viene rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione societaria e se tale azione rientri nella competenza delle Sezioni Specializzate.

Massima

Merita di essere deciso dalle Sezioni Unite se l'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 c.c. o dell'art. 66 l.fall. nei confronti di un atto di scissione societaria, sia da ricomprendere nelle cause e procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario”, di cui al d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), per i quali è stabilita la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, o se dette domande, non rientrando nell'ambito di applicazione della norma citata, siano soggette alla disciplina ordinaria sul riparto di competenze.

Il caso

Il Tribunale di Parma dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine alle domande di revocatoria di alcuni atti di scissione e dei relativi conferimenti proposte da diverse curatele fallimentari, disponendo la rimessione delle parti avanti al Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa. Il Tribunale di Bologna promuoveva d'ufficio regolamento di competenza, ritenendo che la competenza a decidere in merito all'azione revocatoria dell'atto di scissione societaria non spettasse in via funzionale ed inderogabile alla sezione specializzata in materia di impresa, ma dovesse essere individuata, per materia e territorio, in capo al Tribunale di Parma originariamente adito. La prima sezione civile della Cassazione condivide l'orientamento del Tribunale di Bologna ma, reputando che venga in rilievo una questione di interpretazione di una regola processuale per la quale si profila l'esigenza di necessità di un orientamento uniforme, anche in ragione di discordanti precedenti, richiede l'intervento delle Sezioni Unite.

Le questioni giuridiche e le soluzioni

L'orientamento favorevole all'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria della scissione, anche in concorso con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., si va ormai definitivamente consolidando alla luce degli interventi della giurisprudenza di legittimità (Cass. 4 dicembre 2019, n. 31654; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2153, in Giur. Comm., 2022, II, 1334 con nota di L. Archinvolti; Cass. 6 maggio 2021, n. 12047; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30184. Anche la più recente giurisprudenza di merito ha aperto alla soluzione positiva: Trib. Bari 30 maggio 2022, in Foro It., 2022, I, 2541) e della Corte di Giustizia UE (C. Giust. UE 30 gennaio 2020, C-394/18, in Notariato, 2020, 115 ss.), superandosi così il precedente contrario orientamento della giurisprudenza di merito e le numerose riserve della dottrina prevalente (N. Gasperoni, voce Trasformazione e fusione delle società, in Enc. Dir., XLIV, Giuffré, 1992, 1060 ss.; F. Ferrara Jr. - F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Giuffé, 1992, 844; D. Davigo, Brevi spunti su alcune questioni relative all'ammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare dell'atto di scissione societaria, in Giur. Comm., 2007, II, 269 ss.; A.D. Scano, Gli effetti sostanziali della scissione, in Trasformazione, Fusione e Scissione, Bologna, 2014, 882 ss.; F. Fimmanò, Scissione societaria ed irrevocabilità della circolazione del patrimonio, in Società, 2019, 469 ss; A. Da Prà, Scissione di società e protezione dei creditori, Pisa, 2022; A. Picciau, Sulla difficile coesistenza dell'istituto della revocatoria con la scissione di società, Riv. Soc., 2019, 695 ss. In questo stesso senso si era espresso anche il notariato: cfr. D. Latella, Scissione di società e revocatoria: un arretramento della corte di giustizia nel processo di modernizzazione del diritto societario dell'Unione Europea, Studio CNN n. 117/2020. In senso favorevole, invece, A. Serra, Le scissioni, in Fusioni e scissioni di società, Torino, 1994, 230; A. Genovese, L'invalidità della fusione, Torino, 1997, 212; S. Cacchi Pessani, La tutela dei creditori nelle operazioni di merger-leveraged buy out, Giuffré, 2007, 186 ss.).

Meno indagata e tuttora discussa è, invece, la questione relativa alla competenza a decidere su tali azioni: se cioè spetti al Tribunale ordinario, in composizione monocratica, oppure alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Com'è noto, il D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, dispone che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti […] per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, […] le opposizioni di cui agli artt. 2445 c.c., comma 3, art. 2482 c.c., comma 2, art. 2447-quater c.c., comma 2, art. 2487-ter c.c., comma 2, art. 2503 c.c., comma 2, art. 2503-bis c.c., comma 1, e art. 2506-ter c.c.; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Nell'ordinanza in commento la Corte ricorda che l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa ha avuto il dichiarato obiettivo di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di capitali, sul presupposto che, con riferimento a controversie attinenti a settori in cui è maggiormente avvertita la necessità che il giudice sia dotato di competenze specialistiche non solo giuridiche, ma anche economiche e finanziarie, l'obiettivo della riduzione dei tempi della risposta giudiziaria sia raggiungibile con la concentrazione delle controversie in un numero ridotto di sedi giudiziarie e con la specializzazione del giudice (Cass. 5 febbraio 2020, n. 2754; Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882).

Il Tribunale di Parma ha negato la propria competenza, in favore della competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, aderendo all'orientamento interpretativo inaugurato dall'ordinanza della S.C. 5 febbraio 2020, n. 2754 (a cui si è conformata la successiva Cass. 5 dicembre 2022, n. 35590). L'orientamento si fonda sulla considerazione per cui la citata previsione dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 168 del 2003, deve intendersi in senso ampio, proprio alla luce della ricordata ratio sottesa all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, prestandosi a ricomprendere anche l'azione revocatoria di un atto di scissione societaria, poiché: a) l'azione è diretta ad accertare il modo di essere del negozio di scissione, sebbene in termini di inopponibilità verso chi esercitata la revocatoria e, dunque, è riconducibile alla nozione generale delle azioni di accertamento; b) l'azione coinvolge in via diretta le società fra cui risulta intervenuto l'atto di scissione; c) la controversia ha riguardo all'accertamento, sebbene soltanto verso il creditore che la esercita, di un fenomeno di modificazione ed estinzione dell'assetto delle società coinvolte.

Il Tribunale di Bologna ha dissentito da tale tesi e, in particolare, dalle affermazioni secondo le quali l'azione revocatoria coinvolgerebbe in modo diretto le società interessate dal revocando atto di scissione e la relativa controversia inerirebbe a fenomeni modificativi o estintivi dell'assetto delle società coinvolte. Gli argomenti addotti dal Tribunale felsineo sono così riassumibili: a) viene richiamata la tesi seguita dalla giurisprudenza in epoca antecedente alla menzionata ordinanza n. 2754 del 5 febbraio 2020, favorevole all'individuazione della competenza del tribunale ordinario, in composizione monocratica, per le controversie aventi ad oggetto la domanda di revocatoria di un atto di scissione societaria (in senso contrario, però, già Trib. Napoli Nord, 25 luglio 2016, in dirittobancario.it); b) si dà conto del principio espresso da alcune pronunce di merito (Trib. Napoli Nord 24 luglio 2017, e Trib. Napoli 16 novembre 2020, entrambe in ilcaso.it) secondo cui tra l'art. 66, comma 2, l.fall., che sancisce la competenza del tribunale fallimentare a conoscere dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare e l'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 168 del 2003 sussiste un rapporto di specialità reciproca, che consentirebbe di affermare, in via interpretativa, la competenza del tribunale fallimentare anche per l'azione revocatoria di scissione societaria proposta dal curatore ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.; c) l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare di un atto di scissione societaria non rimette in discussione né tra le società coinvolte, né tra quella debitrice ed il suo creditore attore, l'esistenza, la validità e gli effetti propriamente costitutivi, modificativi o organizzativi direttamente discendenti dal negozio impugnato, avendo il giudizio ad oggetto unicamente l'inefficacia relativa dell'atto di scissione, e, quindi, la sola sua giuridica inopponibilità rispetto ad un terzo; d) mette in rilievo la contraddittorietà del censurato orientamento interpretativo, nella parte in cui estende la competenza della sezione specializzata all'azione revocatoria di un atto di scissione societaria, ma non anche all'azione revocatoria della cessione di quote societarie, benché anche tale atto sia suscettibile di determinare implicazioni e conseguenze sull'assetto e sulla composizione della società, in relazione al possibile mutamento soggettivo della compagine sociale e alla variazione nella proporzionale titolarità delle quote.

Nell'ordinanza di rimessione in commento la Corte dubita dell'orientamento inaugurato dalle citate sentenze della S.C. e ritiene che lo stesso meriti di essere ripensato alla luce dei seguenti argomenti: a) la giurisprudenza della Corte, nell'individuare la competenza della sezione specializzata, ha posto l'accento sulla necessità che l'oggetto della controversia sia influenzato in via diretta dalla questione societaria, valorizzando il legame diretto della controversia medesima con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22149; Cass. 20 marzo 2018, n. 6882; Cass. 4 aprile 2017, n. 8738); b) il collegamento dell'oggetto della controversia con la questione societaria deve essere tale da “rendere trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino” (Cass. 20 marzo 2018, n. 6882); c) in applicazione di tali principi è stata costantemente esclusa la competenza delle sezioni specializzate sulle azioni revocatorie di atti di trasferimento di quote societarie (secondo Cass. 8 maggio 2020, n. 8661 “l'azione revocatoria, quand'anche ricada sull'atto di vendita di quote societarie, non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei soli confronti di chi agisce, non alterando per il resto la situazione proprietaria né l'assetto societario, e pertanto rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa”); d) i medesimi principi valgono anche per le azioni revocatorie di atti di scissione societaria, atteso che anche in questo caso il loro accoglimento è inidoneo a determinare l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario o, comunque, ad incidere sulla vita della società e sulla struttura e il funzionamento del sodalizio; in altri termini, l'azione revocatoria, sia che abbia oggetto una scissione societaria, sia che abbia ad oggetto una cessione di quote, attinge unicamente il piano dell'efficacia dell'atto nei confronti del terzo e non anche quello della validità o dell'efficacia nei confronti di altri soci o delle società interessate; e) l'azione ha ad oggetto solo l'accertamento dell'efficacia o dell'inefficacia dell'atto relativamente al creditore terzo attore, senza alcun possibile effetto per le società coinvolte, i cui reciproci rapporti, nonché quelli tra le stesse e i rispettivi soci, non sono suscettibili di essere direttamente incisi dall'azione medesima; f) l'argomentazione spesa dal contestato orientamento secondo la quale nell'azione revocatoria di una scissione societaria la controversia richiederebbe comunque l'accertamento di un fenomeno di modificazione ed estinzione dell'assetto delle società coinvolte – perché un tale accertamento, attenendo all'esistenza dell'atto di disposizione, è comunque presupposto anche nell'azione revocatoria della cessione di quote sociali – non appare decisiva, perché comunque non si tratta di un accertamento idoneo a connotare causalmente la controversia.

Osservazioni

Risulta certamente condivisibile la scelta di sottoporre alle Sezioni Unite la decisione sulla questione della competenza a decidere sull'azione revocatoria della scissione, anche alla luce del segnalato uniforme orientamento di legittimità che ormai ammette la proposizione dell'azione.

Gli argomenti valorizzati dalla sezione rimettente che depongono per l'assegnazione della competenza alle sezioni ordinarie meritano indubbiamente considerazione: nella pratica, tuttavia, l'adozione della soluzione caldeggiata comporterebbe l'assegnazione ad un giudice non specializzato dell'esame di temi in relazione ai quali potrebbero indubbiamente giovare competenze specialistiche non solo giuridiche, ma anche economiche e finanziarie, frustrando così la ratio stessa dell'istituzione delle sezioni specializzate; rispetto all'esempio addotto della revocatoria di cessione di quote sociali, infatti, le problematiche che il giudice potrebbe trovarsi a dover esaminare sono, almeno potenzialmente, di maggiore difficoltà, anche soltanto considerando la maggiore complessità dell'operazione di scissione. L'argomento per cui l'inefficacia conseguente all'accoglimento della revocatoria inficerebbe, sub specie di inefficacia relativa, esclusivamente le movimentazioni patrimoniali collegate alla scissione, senza caducare gli aspetti organizzativi societari dell'operazione, inoltre, risulta solo apparentemente ineccepibile: la scissione, infatti, non è un mero atto di disposizione patrimoniale, ma è (anche) un atto di riorganizzazione societaria connesso a tale disposizione, cosicché non è agevole concepirne la revocatoria come un atto che produce solo l'inefficacia relativa degli effetti patrimoniali e lascia intatti gli effetti riorganizzativi e corporativi. L'inefficacia relativa, invero, nella misura in cui consente l'esecuzione sui beni trasferiti alla beneficiaria, incide a posteriori sull'assetto della sua compagine sociale, nel senso che fa venir meno l'assegnazione patrimoniale che costituisce ragion d'essere dell'attribuzione delle partecipazioni sociali della beneficiaria ai soci della scissa (in questo senso, per sostenere l'inammissibilità dell'azione revocatoria della scissione, A. Picciau, loc. ult. cit.). Non resta che attendere la decisione delle Sezioni Unite.

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