PCT: la notifica PEC non sostituisce il deposito della notifica cartacea

La Redazione
20 Dicembre 2023

L’invio dei documenti in formato digitale tramite PEC indirizzata alla Cancelleria non sostituisce il deposito cartaceo della relata di notifica.

L'ordinanza pronunciata dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione trae origine da una vicenda a carattere processuale concernente la notifica telematica secondo il protocollo di intesa siglato, tra gli altri, anche con il Consiglio Nazionale Forense.

La querelle origina dalla richiesta di revocare un'ordinanza precedentemente emanata dalla Corte di appello di Catanzaro in un procedimento avente a oggetto la dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio nel quale non era stata esperita la procedura di mediazione poiché, a parere dei giudici d'appello, non era stata proposta nel termine sul rilievo «che l'appellata non aveva prodotto la comunicazione di avvenuto deposito della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione, negando che fosse possibile sanare in appello il mancato esperimento della mediazione». Viene proposto ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile per «carenza di prova del perfezionamento della notifica del ricorso, non avendo parte ricorrente depositato […] l'avviso di ricevimento della raccomandata […] e per non aver la parte chiesto in memoria la rimessione in termini».

Nella vicenda che ci occupa, la parte ricorrente lamenta di aver presentato il ricorso durante l'emergenza pandemica e che in ossequio all'accordo siglato tra il Primo Presidente della Corte di cassazione, la Procura generale e il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati, doveva essere fissato a mezzo PEC un appuntamento per poter accedere alla Cancelleria ed effettuare il deposito dell'avviso di ricevimento.

Secondo i Giudici di legittimità il ricorso è inammissibile poiché non risulta il deposito cartaceo della notifica del ricorso. Infatti, «la successiva spedizione a mezzo PEC della notifica non poteva sostituire le formalità di deposito cartaceo, come chiarisce lo stesso Protocollo di intesa sulla digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di cassazione, né la parte […] ha provveduto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011 non essendo sufficiente l'invio degli atti digitalizzati in allegato ad un messaggio di posta elettronica [… che] non solleva la parte dall'onere di procedere agli adempimenti imposti a pena di inammissibilità».

Non si ravvisa, quindi, alcun errore revocatorio poiché la notifica non è stata depositata in forma cartacea e non può essere surrogata dall'invio dei documenti in formato digitale in un messaggio di posta elettronica inviato alla Cancelleria.

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