Il genitore che non acconsente alla spesa per l’alloggio universitario della figlia non è automaticamente escluso dalla spesa sostenuta
16 Gennaio 2024
Massima Il mancato accordo tra i genitori o il dissenso manifestato da uno di essi in relazione a spese straordinarie nell’interesse del figlio che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita di quest’ultimo (nel caso di specie la spesa per la locazione dell’alloggio universitario), non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro genitore, ai fini del quale è tuttavia richiesta una valutazione del giudice circa la conformità della spesa all’interesse della prole e la sua adeguatezza allo standard socio-economico della vita familiare. Il caso Il Tribunale di Treviso condannava un padre alla refusione di alcune spese straordinarie, non preventivamente concordate, sostenute dalla madre nell’interesse della figlia, tra le quali anche quelle per il canone di locazione dell’alloggio universitario. La Corte di appello di Venezia rigettava il gravame proposto dal padre, avendo accertato sia la capacità economica del resistente a sostenere la spesa sia l’utilità della stessa per la figlia, nonché la mancanza di valide ragioni di dissenso all’esborso da parte del ricorrente. Il padre proponeva quindi ricorso in Cassazione, adducendo che la spesa per l’alloggio universitario non poteva essere posto a suo carico avendo egli manifestato la propria contrarietà al trasferimento della figlia nella sede universitaria, situata a breve distanza dall’abitazione della stessa. Sosteneva, altresì, che tale spesa non era qualificabile né come spesa straordinaria (mancando del requisito dell’imprevedibilità), né come spesa scolastica (non essendo necessariamente collegata alla frequentazione dell’università), né come spesa necessaria (non essendo stata fornita la relativa prova) e che, di conseguenza, avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva concertazione tra i genitori, spettando altrimenti al giudice la verifica della sua rispondenza all’interesse della figlia, attraverso la comparazione dell’entità dell’esborso con l’utilità arrecata alla suddetta. La Corte di Cassazione riteneva infondato l’unico motivo di gravame e rigettava il ricorso. La questione Il genitore che abbia sostenuto una spesa straordinaria per la prole senza il preventivo consenso dell’altro, o addirittura nonostante il dissenso di quest’ultimo, perde automaticamente il diritto al rimborso pro quota dell’esborso? Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, affronta nuovamente l'annosa questione del rapporto tra il diritto al rimborso delle spese straordinarie nell'interesse dei figli e il preventivo consenso in ordine alle stesse, confermando il proprio consolidato orientamento sull'argomento. Per comprendere appieno le argomentazioni della succinta motivazione, è utile fare alcune premesse, partendo dalla nozione di spese straordinarie. Il legislatore non qualifica né disciplina tale categoria di spese, la cui definizione e regolamentazione è pertanto rimessa all'interpretazione giurisprudenziale. Se la giurisprudenza di merito è alquanto variegata, quella di legittimità è più costante. In recenti pronunce (Cass. civ., sez. I, 07 agosto 2023, n.23903; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2023, n.17928; Cass., Sez. 1, 30 maggio 2023, n. 15229, Cass. civ., sez. I, 06 marzo 2023, n.6652; Cass. civ., sez. I, n. 13 gennaio 2021 n. 379), la Suprema Corte ha puntualizzato che all'interno dell'ampia categoria di “spese straordinarie” occorre tenere distinte: a) spese straordinarie routinarie, ossia gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, seppur non predeterminabili nel quantum, sono integrative, quali componenti variabili, dell'assegno di mantenimento ordinario (es. spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); b) le spese straordinarie in senso stretto, ossia quelle imprevedibili, imponderabili e rilevanti, che esulano dal regime ordinario di vita del figlio. Ai fini dell'azionabilità del diritto al rimborso, per le prime è ritenuto sufficiente l'originario titolo di condanna al mantenimento dei figli e al pagamento delle spese ulteriori, mentre rispetto alle seconde è necessario l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento e quindi di un titolo ad hoc (Cass. n. 379/2021). La ratio della consueta previsione autonoma delle spese straordinarie rispetto all'assegno di mantenimento è da ricondursi al concreto rischio - dovuto proprio alla loro eccedenza rispetto all'ordinario regime di vita dei figli - che la loro inclusione in via forfettaria nell'assegno c.d. ordinario pregiudichi il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c. e quello dell'adeguatezza del mantenimento e che, quindi, rechi grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. civ., sez. I, 06 marzo 2023, n.6652; Cass., civ. sez. I, 12 novembre 2021, n. 34100, Cass. civ., sez. VI, 23 gennaio 2020, n.1562; Cass. civ., sez. I, 08 giugno 2012 n. 9372). Fatte queste premesse di ordine generale, in merito al riconoscimento del diritto al rimborso in favore del genitore che abbia sostenuto spese straordinarie nell'interesse dei figli, l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, ribadito anche nell'ordinanza de qua, è quello secondo cui il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario ripetersi con regolarità, seppur non predeterminabili nel loro ammontare (es. spese scolastiche e spese mediche ordinarie), poiché il preventivo accordo è richiesto solo per le spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita del figlio (Cass. civ., sez. I, 07 agosto 2023, n. 23903; Cass., sez. I, 04 maggio 2023, n. 11724). Tuttavia anche in relazione a tali ultime spese, la mancanza di preventiva informazione e di assenso non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso, fermo restando che in caso di contestazione è rimessa al giudice di merito la valutazione della rispondenza delle stesse all'interesse del figlio, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Il principio regolatore è, dunque, quello secondo cui l'interesse del minore prevale rispetto all'obbligo di concertazione, salvo ovviamente la sostenibilità economica della spesa in questione. In merito alla più specifica ipotesi di spesa per la locazione dell'alloggio universitario del figlio, la Corte di legittimità ne ha riconosciuto la natura straordinaria, in quanto, seppur non sempre imprevedibile, è comunque di norma rilevante (Cass. civ., Sez. I, 10 luglio 2023, n. 19532) e, in caso di mancato accordo, la condanna al rimborso del genitore dissenziente richiede da parte del giudice di merito l'accertamento della rispondenza della spesa all'interesse preminente del figlio e della congruità rispetto alle condizioni economiche dei genitori. Nell'ordinanza in esame gli Ermellini hanno giudicato sufficientemente motivata la decisione della Corte territoriale, la quale aveva effettuato una congrua valutazione circa: a) l'utilità della locazione (la figlia, impegnata con profitto nel percorso universitario, era iscritta ad un corso con frequenza obbligatoria per cinque giorni a settimana e due sessioni di laboratorio e la disponibilità di un alloggio nella città sede dell'università le consentiva di risparmiare il tempo necessario per lo spostamento dalla città di residenza), b) la compatibilità dell'esborso alle condizioni economiche del padre, c) la mancanza di valide ragioni di opposizione da parte di quest'ultimo. Osservazioni Le controversie in tema di rimborso delle spese straordinarie per i figli rappresentano una delle appendici più frequenti ai procedimenti aventi ad oggetto il mantenimento della prole. Una delle ragioni del proliferare di tali contenziosi è da ricondursi alla mancanza di disposizioni normative che definiscano e disciplinino le spese straordinarie, prevedendo altresì i requisiti per il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle stesse. Da tempo numerosi tribunali hanno cercato di sopperire a tali incertezze, predisponendo apposite Linee Guida in tema di spese straordinarie. Tuttavia, le posizioni assunte dai vari uffici non sono uniformi (soprattutto per quanto riguarda la necessarietà o meno del preventivo accordo tra i genitori sugli esborsi da affrontare) e si assiste, pertanto, a prassi differenti da circondario a circondario e, più in generale, ad uno scollamento rispetto alla posizione della giurisprudenza di legittimità. Ovviamente i Protocolli sono vincolanti tra le parti solo se richiamati espressamente dal giudice nel provvedimento o dalle parti nelle condizioni dell'accordo ratificate. Riguardo al valore dei c.d. Protocolli, la Suprema Corte ha affermato che il cosiddetto “soft law”, così qualificabili le linee guida espresse con i Protocolli adottati dai Tribunali, non ha certamente la valenza cogente di norma dell'ordinamento (Cass., civ., sez. I, 28 febbraio 2023, n. 6029). Un'ultima osservazione riguarda la valenza della previsione dell'obbligo di preventiva concertazione delle spese straordinarie eventualmente contenuta nel provvedimento giurisdizionale relativo al mantenimento dei figli. Anche in questo caso, la valutazione del giudice circa la rispondenza della spesa all'interesse del figlio e la sua sostenibilità economica può sopperire alla mancanza di un accordo? In diverse pronunce la Corte di legittimità si è espressa ritenendo che il giudice può comunque riconoscere il diritto al rimborso se ritiene le spese necessarie nell'interesse del minore e compatibili con le condizioni reddituali dell'obbligato (Cass. civ., sez. VI, 13 febbraio 2023, n. 4322; Cass. civ., sez. VI., 30 luglio 2015, n. 16175, Cass. civ., sez. VI., 8 febbraio 2016 n. 2467; Cass. civ., sez. VI., 27 ottobre 2017, n. 25698; Cass. civ., sez. VI., 12 giugno 2018, n. 15240). In una recente ordinanza la Corte di legittimità ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso il diritto al rimborso delle spese relative all'alloggio universitario, in quanto spese straordinarie, per le quali il titolo giudiziale originario prevedeva la necessità del preventivo accordo (Cass., civ., sez., 10 luglio 2023 n. 19532). Così, anche in un'altra pronuncia, gli Ermellini hanno escluso la ripetibilità di alcune spese straordinarie rispetto alle quali il titolo giudiziale prevedeva l'obbligo inderogabile di concertazione preventiva (Cass., civ., sez. VI, 12 gennaio 2023 n. 793). |