La Consulta risolve la questione della reclamabilità del provvedimento di rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo

09 Gennaio 2024

Con la sentenza n. 202 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis c.p.c.

Massima

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità)il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis del medesimo codice.

Il caso

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 dicembre 2022, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite. Nella vicenda da cui trae origina il provvedimento di rimessione alla Consulta, il giudice monocratico aveva dichiarato l'inammissibilità di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. per la nomina di un consulente tecnico per l'accertamento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale. Avverso tale pronuncia veniva presentato reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. Nel procedimento così instaurato, la parte reclamata eccepiva l'inammissibilità del reclamo, stante la natura non cautelare del provvedimento impugnato e la mancata allegazione della sussistenza del periculum in mora.

Il giudice rimettente, sotto il profilo della rilevanza della questione, evidenziava la necessità di decidere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla reclamata. In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, il Collegio rilevava che l'art. 696-bis, comma 1, c.p.c.,  a norma del quale la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite può essere richiesta “anche” al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 c.p.c., non poteva essere interpretato nel senso che l'esperimento della consulenza tecnica preventiva era possibile anche in condizioni d'urgenza, atteso che in questa ipotesi la parte deve richiedere l'accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. civ. 28 febbraio 2020, n. 5463). In ragione di ciò, secondo il Tribunale di Roma, non era condivisibile l'orientamento della S.C. che aveva ammesso la reclamabilità del provvedimento di rigetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, valorizzando la natura “latamente cautelare” del provvedimento (Cass. civ. 29 settembre 2022, n. 28326 e Cass. civ. 26 settembre, n. 23976). Dunque, non essendo caratterizzata la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi da alcuna urgenza, ad avviso del giudice rimettente, non era possibile estendere alla fattispecie in esame i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 16 maggio 2008, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedevano la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c., facendo leva sulla natura cautelare di questo procedimento.

La questione

Secondo il Tribunale di Roma la non reclamabilità del provvedimento di rigetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite determinava un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti cautelari e all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. (art. 3 Cost.) nonché un vulnus all'art. 24 Cost., stante la funzionalità dell'assoluzione dell'onere della prova al principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).

Le soluzioni giuridiche

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202/2023, ha ritenuto fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Roma con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali evocati.

Punto di partenza del ragionamento della Consulta è che le recenti pronunce con cui la S.C. ha ammesso la reclamabilità del provvedimento di rigetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite non integrano una situazione di “diritto vivente”, dal momento che tale soluzione è stata prospetta dai giudici di legittimità come un semplice “obiter dictum”, al sol fine di avvalorare la decisione secondo cui il provvedimento che non ammette la consulenza tecnica preventiva non può essere impugnato con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Dunque, stando al tenore letterale dell'art. 695 c.p.c., che stabilisce che il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e che trova applicazione anche per l'istituto in esame, in quanto richiamato per l'accertamento tecnico preventivo dall'art. 696, comma 3, c.p.c., e, per il tramite di questo, anche dall'art. 696-bis c.p.c., il provvedimento che non ammette la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non è reclamabile. Né, ad avviso della Corte, può giungersi ad una diversa conclusione valorizzando il fatto che l'art. 695 c.p.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 144/2008, unitamente all'art. 669-quaterdecies c.p.c., nella parte in cui non prevede il rimedio del reclamo cautelare, atteso che questa decisione riguarda unicamente i ricorsi proposti ai sensi degli artt. 692 (assunzione di testimoni) e 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo)

Ciò precisato, la Consulta ha messo in evidenza che la regola della non reclamabilità del provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di nomina del consulente tecnico preventivo priva la parte di un'importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, determinando un vuluns al diritto di agire di cui all'art. 24 Cost. più intenso del rigetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c., essendo quest'ultimo provvedimento reclamabile dopo la citata sentenza n. 144/2008 della Consulta. Il che appare tanto più vero se si considera che il provvedimento in questione, pur incidendo negativamente sui diritti sostanziali o processuali della parte istante, non è soggetto ad alcuna forma di controllo, neppure in sede di legittimità. Né potrebbe obiettarsi, secondo la Corte, che il rigetto del ricorso non preclude la riproponibilità dell'istanza, dal momento che non vi è equivalenza, sotto il profilo della qualità della tutela giurisdizionale, tra la reclamabilità del provvedimento di rigetto dinanzi ad altro giudice e la riproponibilità della domanda dinanzi al medesimo giudice che l'ha respinta (Cort. cost. 28 novembre 2002, n. 493 e 23 giugno 1994, n. 253).

Per di più, secondo la Consulta, il divieto di reclamabilità in questione è incostituzionale con riferimento all'art. 3 Cost.

Il punto di partenza della riflessione delle Corte è rappresentato dalla collocazione sistematica dell'art. 696-bis c.p.c., il quale è compreso nella sezione IV, del Capo III, del Titolo I, del Libro IV del codice di procedura civile dedicata ai procedimenti di istruzione preventiva, la cui disciplina processuale si plasma sull'accertamento tecnico preventivo, in relazione al quale l'art. 696, comma 3, c.p.c. rinvia all'art. 695 c.p.c., che, unitamente all'art. 669-quaterdecies c.p.c., è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c.

Alla luce di ciò, secondo la Consulta, è evidente che la mancata previsione di uno strumento di controllo del provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 696-bis c.p.c.determina una diseguaglianza nei mezzi di tutela contemplati per i provvedimenti che, per scelta ex ante del legislatore, sono riconducibili al genus dell'istruzione preventiva. A tanto si aggiunge il rilievo che le norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali a cui occorre far riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina dei procedimenti ispirati alla stessa ratio (Cort. cost. 28 gennaio 2010, n. 26), dal momento che, sebbene il provvedimento di rigetto dell'istanza di nomina del consulente tecnico preventivo sia privo di natura d'urgenza, il rimedio del reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. va nondimeno esteso alla fattispecie in esame “in una prospettiva di equivalenza delle garanzie”, a fronte di “provvedimenti di analogo contenuto sul piano effettuale”.

Osservazioni

L'art. 696-bis c.p.c. è stato inserito nel codice di rito in sede di conversione del d.l. n. 35/2005 nella l. n. 80/2005, con la finalità di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale. In virtù di tale norma, la parte interessata può richiedere al giudice l'espletamento di una consulenza tecnica ante causam «ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito». Nell'ambito di questo procedimento, il consulente ha la facoltà ex lege, ma non l'obbligo, di tentare la conciliazione tra le parti. In caso di conciliazione, il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale contenente l'accordo raggiunto tra le parti. Sotto questo profilo, l'istituto in esame rappresenta un vero e proprio strumento di deflazione processuale. Altrimenti, ciascuna parte può chiedere che la relazione tecnica sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. In questo caso, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite costituisce un mezzo istruttorio preventivamente acquisito, che giustifica la collocazione sistematica dell'istituto nell'ambito della sezione dedicata all'istruzione probatoria preventiva.

La consulenza preventiva prescinde dal presupposto dell'urgenza e del periculum in mora, come si evince dalla previsione contenuta nell'art. 696-bis c.p.c. per cui il procedimento in questione si può instaurare «anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696». In ragione di ciò, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che il provvedimento del giudice non abbia natura cautelare.

Quanto ai rimedi esperibili, nel silenzio della norma, si era posta la questione della reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. In tale dibattito ha assunto particolare rilievo il fatto che l'art. 696-bis, comma 1, c.p.c., pur non disponendo nulla al riguardo, rinvia all'art. 696, comma 3, c.p.c., che a sua volta richiama l'art. 695 c.p.c., a norma del quale giudice decide sull'istanza di istruzione preventiva per mezzo di un'ordinanza non impugnabile. Inoltre, l'art. 669-quaterdecies c.p.c. dispone che, tra le disposizioni regolanti il procedimento cautelare uniforme, solo l'art. 669-septies c.p.c. è applicabile all'istruzione preventiva.

Dunque, ad una prima lettura, sembrava doversi escludere la proponibilità del rimedio di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.

In tale quadro normativo, la tesi di gran lunga prevalsa nella dottrina e nella prassi è stata quella restrittiva, secondo la quale il suddetto provvedimento non era reclamabile (Masoni, 11 ss.). Questa posizione valorizzava il fatto che l'esperibilità del rimedio del reclamo, oltre a non essere consentita dalla disciplina sulla consulenza tecnica preventiva, non poteva trarsi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 144/2008, la quale aveva riconosciuto l'ammissibilità del reclamo avverso il diniego dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in considerazione della natura cautelare di tale provvedimento e, in particolare, dell'urgenza dell'assunzione del mezzo istruttorio, requisito, questo, non riscontrabile nel procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c., in quanto diretto a favorire la conciliazione della lite, a prescindere dalla sussistenza di ragioni di urgenza (Trib. Reggio Emilia, 20 febbraio 2020; Trib. Reggio Emilia, 19 gennaio 2012; Trib. Mantova, 3 luglio 2008).

In una diversa prospettiva, si era affermato che il discrimine per valutare se l'ordinanza di rigetto fosse o meno impugnabile non era rappresentato dalla presenza di un ricorso ex art. 696 c.p.c. piuttosto che 696-bis c.p.c., essendo l'unico requisito indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 144/2008 relativo alla presenza o meno di elementi di urgenza nell'assunzione preventiva del mezzo istruttorio (Trib. Padova, 21 settembre 2018).

Non erano però mancate voci in dottrina che avevano comunque affermato la natura cautelare della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e la conseguente esperibilità del reclamo nel caso di rigetto dell'istanza, evidenziando che la consulenza tecnica preventiva, anche se prescindeva dal presupposto dell'urgenza, aveva nondimeno carattere provvisorio e strumentale rispetto al giudizio di merito, come l'accertamento tecnico preventivo, con conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 669-bis -669-terdecies c.p.c., «in quanto compatibili» (BESSO, 1329). A tanto si aggiungeva il rilievo che, potendo essere disposta la consulenza tecnica in caso di dimostrata urgenza, non poteva negarsi in siffatto caso la reclamabilità del provvedimento di rigetto. In quest'ottica, assumeva particolare importanza anche la collocazione topografica dell'art. 696-bis c.p.c., il quale era stato inserito dal legislatore nella sezione relativa ai procedimenti di istruzione preventiva, il che tradiva la volontà del legislatore di assoggettare la consulenza tecnica preventiva alla relativa disciplina. Alla luce di ciò, si affermava che, quanto meno in caso di urgenza, la consulenza tecnica di cui all'art. 696-bis c.p.c. aveva la stessa natura dei procedimenti di istruzione preventiva, sicché non poteva escludersi la reclamabilità del provvedimento di rigetto (nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 28 ottobre 2008).

Tale prospettazione è stata di recente condivisa dalla Corte di Cassazione, che, sul presupposto che il procedimento di cui all'art. 696-bis  c.p.c. è da intendersi “latamente cautelare”, potendo essere disposta la consulenza tecnica preventiva anche anche in caso di urgenza, come evincibile dalla formulazione letterale della norma, che ne ammette l'esperibilità “anche” al di fuori delle condizioni di cui all'art. 696, comma 1, c.p.c., ha ritenuto possibile estendere quanto affermato dalla Consulta con la richiamata sentenza n. 144/2008 al caso di non accoglimento della richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (Cass. civ. n. 28326/2022 cit.; Cass. n. 23976/2019, cit.; in senso conforme v. Trib. Napoli, 6 dicembre 2021).

La questione della reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di consulenza tecnica preventiva è stata “risolta” dalla Corte Costituzionale, la quale, dopo aver negato che tale ultimo orientamento della S.C. costituisca “diritto vivente”, ha considerato la non reclamabilità del provvedimento di non accoglimento dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. lesiva dei principi espressi dall'art. 24 Cost., nella misura in cui priva la parte interessata della possibilità di accedere alla definizione concordata della controversia, e dall'art. 3 Cost., determinando il divieto in questione una diseguaglianza nei mezzi di tutela contemplati per i provvedimenti riconducibili nell'ampio genus dell'istruzione preventiva. Da qui, la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis c.p.c.

Riferimenti

Besso, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Le recenti riforme del processo civile, II, Chiarloni (a cura di), Bologna, 2007, 1316 ss.;

Frus, Brevi osservazioni sulla reclamabilità del provvedimento di rigetto di un'istanza di ammissione di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in Giur. it., 2009, 4, 929 ss.;

Masoni, La consulenza tecnica d'ufficio e l'accertamento tecnico preventivo dopo le riforme processuali del 2005, in Giur. it., 2007, 11 ss.;

Panzarola, L'istruzione preventiva riformata, in Giusto proc. civ., 2,  2006, 112;

Sacchetto, Consulenza tecnica preventiva - la reclamabilità del diniego di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in Giur. it., 2020, 5, 1111;

Scalamogna, Alcune questioni controverse in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 3, 957 ss. 

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