Conto corrente: domanda di ripetizione ed eccezione di prescrizione estintiva
09 Gennaio 2024
L'elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e della relativa disciplina. In tale ottica, elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale (nei sensi di cui si è detto), al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Minori problemi interpretativi sono stati sollevati per quanto concerne l'onere di allegazione a carico del correntista, il quale deve pur sempre indicare gli estremi del rapporto , delle aperture di credito e l'esistenza di versamenti indebiti, senza indicarli partitamente ovvero dimostrarne la specifica natura solutoria. Di conseguenza, in base alla soluzione interpretativa adottata, deve essere disciplinata la ripartizione degli oneri gravanti sulle parti, ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: il correntista, che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione, e la banca, che eccepisce la prescrizione, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare. Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché “il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”. |