Salario minimo: il giudice disapplica il CCNL se non rispettati i requisiti costituzionali di sufficienza e proporzionalità della retribuzione

10 Gennaio 2024

L'art. 36 Cost. non può essere invocato solo nel caso di rapporti non tutelati dal contratto collettivo. Infatti, per garantire un salario minimo, non basta retribuire i dipendenti secondo quanto previsto dal Ccnl sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e coerente con il settore merceologico in cui si opera. Anche in presenza delle indicazioni del contratto collettivo di appartenenza, il giudice, nel determinare la misura della retribuzione minima secondo la Costituzione, deve operare secondo l'art. 36 Cost. e i requisiti di proporzionalità e sufficienza in esso indicati. Così, la circostanza dedotta in causa dell'esatta applicazione del Ccnl vigilanza e servizi fiduciari è stata dal giudice ritenuta insufficiente a soddisfare la rispondenza ai detti requisiti di proporzionalità e di sufficienza retributiva. Per stabilire la “giusta retribuzione” si sono quindi utilizzati parametri quali le relazioni annuali Istat sulla povertà e i contratti collettivi relativi a settori analoghi o affini.

Massima

La violazione dell'art. 36 Cost. è denunciabile anche se la retribuzione in fatto corrisposta è conforme a quella stabilita dal contratto collettivo, potendo anche accadere che la prestazione del lavoratore presenti caratteristiche peculiari per qualità e quantità che la differenziano da quelle contemplate nella regolamentazione collettiva, sicché non può escludersi che sia insufficiente la stessa retribuzione fissata dal contratto collettivo.

Il caso

Accertamento giudiziale ex art. 36 Cost.

I dipendenti di una società con mansioni di portiere venivano destinati al guardianato presso le sedi della committente, la società A.T.M. spa, e inquadrati nel livello D del Ccnl per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata, servizi fiduciari.

La prestazione veniva svolta prevalentemente nel turno notturno, senza pausa, per quattro notti consecutive e due giorni di riposo, per un turno giornaliero di 11 ore e 10 minuti, ed una retribuzione mensile netta di 863,00 euro per tredici mensilità.

I dipendenti assumevano di avere una retribuzione al di sotto della soglia di povertà non conforme, peraltro, ai principi dettati dall'art. 36 Cost. e chiedevano al Tribunale di Milano che venisse loro riconosciuta: (i) una retribuzione mensile lorda pari a quella prevista dal Ccnl portieri (dipendenti da proprietari di fabbricati), categoria D1; (ii) la maggiorazione per il lavoro notturno ex art. 2108 c.c.; (iii) la retribuzione relativa ad ore 11 e minuti 17 per ogni giorno di ferie; (iv) la condanna in solido della società e della committente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche a titolo di t.f.r.

All'esito del contenzioso di primo grado le domande dei lavoratori venivano solo parzialmente accolte tanto da indurre le società convenute in giudizio e i lavoratori a presentare, rispettivamente, appello e appello incidentale.

La Corte di Appello, come del resto il Tribunale di Milano, procedeva ad una verifica di rispondenza della retribuzione prevista dal Ccnl vigilanza e servizi fiduciari ai requisiti imposti dall'art. 36 Cost. per poi scegliere un Ccnl di settore analogo come parametro in base al quale determinare la giusta retribuzione nel senso costituzionale del termine.

La Corte territoriale affermava poi che la medesima retribuzione del periodo ordinario di lavoro così determinata doveva essere assicurata anche durante le ferie per non indurre il lavoratore a rinunziare al diritto alle ferie e quindi al riposo annuale, oltre al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro straordinario feriale notturno e diurno (Cass. n. 37589/2021).

Il provvedimento della Corte territoriale è stato censurato con ricorso per cassazione presentato dalla società datrice di lavoro e con ricorso incidentale dalla committente.

La questione

La “giusta retribuzione” di un dipendente con contratto collettivo servizi fiduciari

Ci si domanda se la retribuzione mensile netta di 863,00 euro per tredici mensilità percepita da un lavoratore inquadrato nel livello D del Ccnl per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata, servizi fiduciari con turno notturno, senza pausa, per quattro notti consecutive e due giorni di riposo, per un turno giornaliero di 11 ore e 10 minuti sia “giusta” nei sensi voluti dall'art. 36 Cost.

Le soluzioni giuridiche

La proporzione e la sufficienza, elementi della retribuzione ex art. 36 Cost.

Secondo l'art. 36, comma 1, Cost., il lavoratore ha diritto ad una retribuzione che sia “proporzionata” alla quantità ed alla qualità dell'attività prestata e “sufficiente” ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Entrambi i requisiti costituiscono i criteri da osservare per la determinazione della misura della retribuzione minima secondo la Costituzione, che ha infatti accolto una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi.

I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono così i limiti all'autonomia negoziale anche collettiva.

Ed infatti, la Corte di Cassazione in esame ritiene che non possa essere condivisibile limitare la portata precettiva dell'art. 36 Cost. ai soli rapporti di lavoro non tutelati dal contratto collettivo.

L'operazione di ricostruzione del quantum del salario costituzionale deve essere in partenza improntata al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (v. Cass.17/05/2003 n. 7752, Cass. 08/01/2002 n. 132, Cass. 09/03/2005 n. 5139, Cass. 01/02/2006 n. 2245), ritenuti idonei a realizzare le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità.

Ma, nel caso in cui il trattamento economico previsto dalle parti sociali sia appena di qualche euro sopra la soglia di povertà, il Giudice è tenuto a verificare il rispetto in concreto del citato art. 36 Cost.

Viene in sintesi fatto salvo ed anzi favorito l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art. 36 Cost. Se la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e il giudice deve adeguare la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale.

Nel caso in esame, la normale retribuzione prevista dal Ccnl servizi fiduciari si è rivelata non conforme al principio costituzionale della “giusta retribuzione”, proporzionata e sufficiente. A maggior ragione poi la stessa non è stata considerata come idonea retribuzione delle ferie.

Ricordiamo che l'art. 36 Cost. riferisce anche di un diritto del lavoratore al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite a cui non si può rinunciare.

In presenza del rischio di rinuncia, la clausola collettiva dovrà essere considerata nulla e quindi ben potrà il giudice determinare la retribuzione spettante durante le ferie includendovi i compensi per lavoro straordinario e notturno qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente.

Secondo la Cassazione predominante (Cass. 17/10/2001, n. 12683; nello stesso senso Cass. n. 17077/2002; Cass. n. 7040/2003) la clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di retribuzione utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione. Nel caso in esame, all'esito dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, è risultato che il lavoro notturno e straordinario non era una mera modalità di esecuzione della prestazione, bensì un tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro.

Osservazioni

Parametri di determinazione della “giusta retribuzione” secondo la Costituzione

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti di proporzionalità e di sufficienza di cui all'art. 36 Cost., i giudici hanno fatto ricorso, nel caso che ci occupa, agli importi della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri Ccnl ed al tasso soglia di povertà assoluta.

Il primo costituisce un criterio fondamentale per valutare proporzionalità e sufficienza. Si tratta della retribuzione ritenuta dalle parti sociali proporzionata rispetto ad un'attività lavorativa che, avendo ad oggetto mansioni analoghe, fino a prova contraria, può presumersi avere la stessa qualità della prestazione lavorativa di cui si discute.

Quanto al tasso soglia di povertà assoluta, l'Istat lo definisce come il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza”. Esso non identifica certo l'importo idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, costituendo semplicemente una soglia al di sotto della quale si deve dubitare seriamente della sufficienza di una retribuzione a tempo pieno.

In sede di applicazione dell'art. 36 Cost., il giudice di merito gode, ai sensi dell'art. 2099 c.c., di un'ampia discrezionalità che gli permette di utilizzare parametri anche differenti da quelli contrattuali e "fondare la pronuncia, anziché su tali parametri, sulla natura e sulle caratteristiche della concreta attività svolta, su nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche su criteri equitativi" (Cass. n. 19467/2007, Cass. n. 2791/1987, Cass. n. 2193/1985; più di recente Cass. n. 24449/2016).

Tra l'altro, anche “l'ammontare del reddito di cittadinanza costituisce un indice significativo. La scelta quantitativa compiuta dal legislatore nell'introdurre tale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale offre infatti un'autorevole indicazione di quale sia il reddito minimo necessario a sostenere le spese e essenziali e dunque concorre anch'esso a determinare la soglia al di sotto della quale la retribuzione deve ritenersi insufficiente alle esigenze di vita” (Trib. Bari, sez. lav., 13 ottobre 2023, n. 2720).

Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata il giudice può fare altresì riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022, "relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea", che convalida il riferimento in questa materia agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali. Nel considerando n. 28, la Direttiva prevede che "un paniere di beni e servizi a prezzi retali stabilito a livello nazionale può essere utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso".

Detto ciò, come ricordato dai giudici della sentenza in esame, deve restare sempre valido il monito formulato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con cui si invita il giudice che si discosti da quanto previsto dai contratti collettivi ad usare massima prudenza e adeguata motivazione, "giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali" (Cass. 1° febbraio 2006, n. 2245 e Cass. 14 gennaio 2021 n. 546).

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