Sorpasso azzardato e scontro con un’auto che si immette in carreggiata: chi è responsabile del sinistro mortale?
23 Gennaio 2024
A seguito di un incidente stradale mortale, veniva avviato il giudizio per il risarcimento dei danni. Dopo aver espletato CTU per la ricostruzione della complessa dinamica del sinistro e per la ricostruzione dei profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, i giudici di merito liquidavano di conseguenza il risarcimento dei danni. In particolare, scrivono i giudici di merito che il mancato rispetto da parte dei due motociclisti dei limiti di velocità e il sorpasso vietato di un'autocisterna in centro abitato, ove la careggiata presentava linea di separazione dei due sensi di marcia continua e segnaletica verticale indicante sia l'incrocio con strade senza diritto di precedenza, sia la presenza di passaggi pedonali il soprasso; nonché l'impossibilità del conducente dell'auto investitrice di avvistare i motociclisti al momento dell'immissione della manovra di svolta, era in grado di spiegare interamente l'evento verificatosi e induceva a concludere, superando la presunzione posta dall'art. 2054 c.c., che la responsabilità del sinistro fosse imputabile unicamente ai due motociclisti, andandone del tutto esente da responsabilità l'automobilista convenuto. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte che ha affermato i seguenti principi di diritto: - «In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita; deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento». - «Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita». - «La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo». La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello. (Fonte: Diritto e Giustizia) |