Rapporto tra accettazione beneficiata e inventario: la parola alle Sezioni Unite?
25 Gennaio 2024
Massima Va rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se: a) nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari; b) se – quindi – tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio; c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'art. 489 c.c. Il caso Marito e moglie stipulavano un mutuo con un istituto di credito; a seguito della morte del marito ed in conseguenza del mancato pagamento delle rate, la banca notificava a moglie e figli precetto intimando il pagamento delle somme dovute; l'opposizione al precetto, fondata sull'eccezione di aver rinunciato all'eredità paterna entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età ai sensi dell'art. 489 c.c., veniva respinta il Tribunale di Padova con l'argomentazione che allorquando gli attuali opponenti erano ancora minorenni avevano sì accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ma non avevano poi – nel termine di cui all'art. 489 c.c. (cioè entro un anno dal compimento dalla maggiore età) – redatto l'inventario, il tutto con l'ineluttabile conseguenza di essere divenuti eredi puri e semplici. La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Corte d'appello di Venezia con la sentenza n. 2464/2017. In estrema sintesi, secondo i giudici di merito per l'erede minore, una volta effettuata la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 484, comma 1. c.c., vi sono esclusivamente due opzioni: o questi resta erede beneficiato, a condizione che rediga l'inventario entro il termine ultimo dato dal compimento del diciannovesimo anno di età, oppure il medesimo diventa erede puro e semplice ove non provveda alla redazione suddetta (ovvero, ancorchè esuli dal contenzioso in commento, incappi in ulteriori cause di decadenza dal beneficio). Non è consentita una sorta di terza via data dalla rinuncia all'eredità da effettuarsi nell'intervallo temporale che l'art. 489 c.c. concede ai minori esclusivamente per conformarsi alle regole della sezione II del capo V del titolo I del libro II del codice civile (tra le cui regole non è compreso l'istituto della rinuncia all'eredità). Avverso la sentenza d'appello la parte soccombente ricorreva in Cassazione sulla base di tre motivi: con il primo, denunciava la violazione degli articoli 471,484 e 489 c.c. asserendo che dalla concatenazione delle norme deriverebbe la possibilità per il neo maggiorenne, purchè entro il termine dato dal compimento del diciannovesimo anno di età, non solo di redigere inventario, ma anche di rinunciare all'eredità; con il secondo, denunciava la violazione degli articoli 519 e 521 c.c. per aver la Corte di merito infondatamente ritenuto che l'impossibilità di effettuare la rinuncia all'eredità entro il termine al compimento del diciannovesimo anno di età fosse motivata dalla mancata previsione di forme di pubblicità della stessa, poiché – a detta del ricorrente – dal sistema emergerebbe la priorità non di tutelare i terzi attraverso gli adempimenti pubblicitari, ma di evitare che l'incapace possa risultare erede pur a fronte di un'eredità dannosa; con il terzo, denunciava la violazione degli articoli 2908 e 2909 c.c., in quanto la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della sentenza passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova che aveva, invece, confermato la qualità di rinuncianti all'eredità in capo ai ricorrenti. La questione La vertenza in commento pone una questione dirimente rispetto a tutte le altre, costituita dallo stabilire se, per i soggetti incapaci d'agire di cui all'art. 471 c.c., l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva – che richiede per il suo perfezionamento non solo la dichiarazione di cui all'art. 484, comma 1, c.c. ma anche la redazione dell'inventario di cui all'art. 484, comma 3, c.c. – o se, invece, quest'ultimo adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari. Nella declinazione concreta della questione: avendo il genitore dei minori effettuato la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario senza redigere l'inventario, una volta compiuti i diciotto anni i figli possono ancora decidere di rinunciare all'eredità o ormai la loro alternativa è tra redigere l'inventario (al fine di preservare la limitazione di responsabilità ex art. 490 c.c.) o non provvedervi (divenendo eredi puri e semplici)? Le soluzioni giuridiche Prima di entrare nel merito del problema occorrono tre precisazioni preliminari inerenti allo sviluppo del fenomeno successorio, con particolare focalizzazione sulla posizione dei minori (essendo questo il campo d'indagine oggetto di contenzioso). La prima è che l'apertura della successione non determina di per sé sola l'acquisto dell'eredità in capo ai prossimi congiunti del defunto (in caso di successione legittima) o ai soggetti designati per testamento (in caso di successione testamentaria); con la morte di un soggetto, infatti, si avvia un articolato procedimento successorio scandito in precise fasi (chiaro in tal senso, G. Capozzi (a cura di) A. Ferrucci - C. Ferrentino, Successioni e donazioni, Milano, Giuffrè, 2015, I, 22: “Il procedimento successorio è un fenomeno complesso, che si articola in una molteplicità di fasi logicamente e temporalmente successive l'una all'altra: apertura della successione, vocazione, delazione, acquisto dell'eredità”). Ogni fase è, quindi, soggetta ad una precisa regolamentazione da vagliare prima di passare a quella successiva. La seconda è che per regola generale l'acquisto dell'eredità determina il subentro dell'erede nella medesima posizione giuridica, attiva e passiva, che faceva capo al defunto realizzandosi così la confusione dei rispettivi patrimoni (emblematicamente esaustivo in tal senso M. Vascellari, Note introduttive al Libro II, in Commentario Cian Trabucchi, 2016, 560, per il quale l'erede “viene così in qualche modo a prendere il posto del defunto”). Tuttavia, è (eccezionalmente) possibile che – nonostante il fenomeno successorio – il patrimonio del defunto possa restare distinto da quello dell'erede; la legge, infatti, consente di accettare l'eredità con beneficio d'inventario con le implicazioni effettuali sancite dall'art. 490 c.c. ai sensi del cui primo comma “l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”. A tal fine il c.c. subordina il citato effetto segregativo al rispetto di un determinato iter procedurale (costituito dalla dichiarazione formale ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e dalla redazione dell'inventario dell'eredità resa nelle forme prescritte dal codice di procedura civile: sulla portata della combinazione procedurale si avrà modo di tornare in seguito); inoltre, allo scopo di proteggere i minori, l'art. 489 c.c. sancisce che i medesimi si intendono decaduti dal beneficio d'inventario se entro il compimento del diciannovesimo anno non abbiano redatto l'inventario. La terza è che in base all'art. 470, comma 1, c.c. l'eredità può – a livello sistemico – essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario, competendo la relativa scelta al chiamato all'eredità. Vi sono, però, dei casi nei quali è la legge stessa ad imporre la procedura beneficiata, come nell'ipotesi dei minori: stante il tenore letterale dell'art. 471 c.c., ai sensi del quale “non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario”, è pacifico che un'eventuale accettazione pura e semplice e/o tacita posta in essere dal legale rappresentante del minore sarebbe totalmente improduttiva di effetti (Cass., Sez. II, 15 settembre 2017, n. 21456; Cass., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2211; Cass., Sez. III, 13 luglio 1999, n. 7417; Cass., Sez. II, 27 febbraio 1995, n. 2276; Cass., Sez. II, 27 febbraio 1986, n. 1267; del tutto singolare, invece, Cass., Sez. II, 15 settembre 2017, n. 21456, per cui “resta ferma con pieni effetti l'accettazione tacita effettuata per conto del minore dal suo legale rappresentante, allorché il soggetto già minore d'età non provvede a conformarsi alla disposizione degli artt. 489 cc e segg. entro un anno dal raggiungimento della maggiore età”). Ciò premesso, per quanto attiene ai minori è tradizionalmente di non semplice analisi il rapporto tra l'art. 471 c.c., che impone l'accettazione beneficiata, e l'art. 489 c.c., che impedisce la decadenza dal beneficio fino al diciannovesimo anno di età, in quanto vi è un intervallo temporale (compreso tra la dichiarazione di accettazione e, potenzialmente, il compimento del diciannovesimo anno di età) entro il quale la vicenda appare in un certo senso incerta dovendo, quindi, stabilirsi se l'erede sia già tale per effetto della dichiarazione di cui all'art. 484, comma 1, c.c. o se, invece, lo “diventi” per effetto anche della tempestiva redazione dell'inventario. Comparativamente, invece, la questione non si pone per i soggetti capaci – che, quindi, abbiano volontariamente accettato con beneficio d'inventario – dato che per questi è indubbio che lo status di erede sia conseguenza scaturente esclusivamente dalla dichiarazione di cui all'art. 484, comma 1, c.c., incidendo la redazione dell'inventario solo sul versante della separazione patrimoniale di modo che l'accettante che non compie l'inventario è considerato erede puro e semplice non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito (Cass., Sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477; Cass., Sez. II, 9 agosto 2005, n. 16739; Cass., Sez. II, 15 luglio 2003, n. 11030). Nell'analisi della posizione del minore la giurisprudenza non ha assunto una posizione unitaria. Secondo un orientamento (Cass., Sez. II, 5 giugno 2019, n. 15267; Cass., Sez. II, 23 agosto 1999, n. 8832; Cass., Sez. II, 19 luglio 1993, n. 8034; Cass., Sez. II, 27 febbraio 1995, n. 2276; Cass., Sez. II, 27 luglio 1988, n. 4780) netta è la distinzione dei ruoli tra dichiarazione di accettazione e redazione dell'inventario: con la prima, il chiamato acquista irrevocabilmente lo status di erede che permarrà a prescindere da qualsivoglia vicenda successiva; con la seconda, si consente la separazione patrimoniale come consacrata dall'art. 490 c.c.. Ragionando in questi termini: a) è da escludere che nell'anno successivo al compimento della maggiore età possa essere effettuata una rinuncia all'eredità, proprio perché l'erede è già tale sin dalla previa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 484, comma 1, c.c.; b) in caso di mancata redazione dell'inventario nel termine ultimo dato dal compimento del diciannovesimo anno di età, l'erede deve essere ritenuto puro e semplice; c) non è del tutto chiaro, come del resto ha sottolineato la pronuncia in commento, se il beneficio si acquisti in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484, comma 1, c.c. (salvo eventualmente decadervi) o se, invece, scatti solo con la redazione dell'inventario, con tutte le incertezze afferenti al regime della responsabilità per i debiti esatti nel periodo intermedio (intercorrente tra la dichiarazione di accettazione e la redazione dell'inventario). Secondo altra tesi (Cass., Sez. V, 4 marzo 2011, n. 5211; Cass., Sez. V, 27 ottobre 2009, n. 22712; Cass., Sez. II, 24 luglio 2000, n. 9648; Cass., Sez. I, 11 luglio 1988, n. 4561), invece, la dichiarazione di accettazione e la redazione di inventario costituiscono elementi tra loro non scindibili dell'intera fattispecie, con la conseguenza che l'acquisto dello status di erede e la di lui limitazione della responsabilità sorgono nello stesso momento che, a sua volta, è dato dalla sommatoria della dichiarazione delle due attività procedimentali. Ragionando in questi termini: a) è possibile che nell'anno successivo al compimento della maggiore età possa essere effettuata una rinuncia all'eredità, proprio perché il soggetto non è erede sin dalla previa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 484, comma 1, c.c., ma lo sarà solo per effetto anche della redazione dell'inventario, e – quindi – è allo stato un chiamato all'eredità;b) in caso di mancata redazione dell'inventario nel termine ultimo dato dal compimento del diciannovesimo anno di età, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità e non diventa erede puro e semplice; c)il tema della responsabilità debitoria medio tempore non ha motivo di porsi, in quanto l'erede “nasce” come beneficiato senza iato temporale tra dichiarazione di accettazione e redazione dell'inventario. Degna di richiamo è, infine, la non chiarissima posizione espressa da Cass., Sez. II, 16 novembre 2018, n. 29665, definita “intermedia” dalla Sentenza in commento, che pare fondere (indistintamente?) i principi riconducibili ad ambo gli orientamenti sopra esposti. Infatti, in base a detta pronuncia: a) se prima della maggiore età la procedura si è perfezionata (quindi con l'espletamento di entrambi gli adempimenti: dichiarazione di accettazione e redazione inventario), dopo il compimento della maggiore età all'erede è preclusa una rinuncia all'eredità, essendo la medesima già stata accettata (e tale assunto pare perfettamente lineare);b) se prima della maggiore età il legale rappresentante del minore ha effettuato la dichiarazione di accettazione ma non l'inventario, entro un anno dalla maggiore età l'erede potrà decidere se conservare o meno il beneficio d'inventario oppure se rinunciare all'eredità (conclusione che si allinea al secondo dei due orientamenti sopra esposti, in base al quale il minore – nonostante la dichiarazione di accettazione resa dal di lui legale rappresentante – resta tecnicamente un chiamato all'eredità); c)se prima della maggiore età il legale rappresentante del minore ha effettuato la dichiarazione di accettazione ma non l'inventario e se entro un anno dalla maggiore età l'erede non vi ha provveduto, questi sarà erede puro e semplice (conclusione che, invece, si allinea al primo dei due orientamenti sopra esposti, in base al quale il minore è già erede per effetto la dichiarazione di accettazione resa dal di lui legale rappresentante). Sulla base di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite al fine di esercitare la funzione nomofilattica. Osservazioni Ancorchè la materia sia di impatto pratico percentualmente ridotto, per l’intuibile ragione che il trapasso generazionale a favore di un minore costituisca un evento anomalo, già era nota agli operatori la magmaticità della materia. L’intersezione tra l’interesse privato (dato dalla trasmissione patrimoniale nell’alveo familiare) e quello più latamente collettivo (dato dall’ordinata gestione del flusso debitorio) merita un punto di maggior stabile di equilibrio, essendo l’attuale assetto interpretativo decisamente confuso: comprendere e stabilire a quali condizioni ed entro quali termini le legittime scelte patrimoniali e le altrettanto necessitate azioni creditorie debbano e possano essere effettuate, è esigenza insopprimibile dei traffici commerciali. Tenuto altresì presente che, in un simbolico effetto domino, per ogni scelta di campo conseguono fatalmente plurime implicazioni effettuali tali da mutare drasticamente gli equilibri degli interessi in giuoco. Si attende, quindi, che possa esservi a breve l’auspicato intervento chiarificatore del Supremo Organo. |