Responsabilità civile
RIDARE
Ludovico Berti
30 Gennaio 2024

Il Tribunale di Roma, proseguendo la riflessione ex art. 47-quater dell’Ordinamento Giudiziario, iniziata nell’ormai lontano 1990, lo scorso 10 novembre ha pubblicato l’aggiornamento delle Tabelle per la valutazione del danno biologico, sostituendo quindi quelle pubblicate nel 2019.

L’obbiettivo di tale attività è stato da un lato quello di procedere all’adeguamento degli importi sulla base dell’incremento dell’indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022, e dall’altro quello di perseguire nell’opera di ricerca di nuovi criteri, condivisi e predeterminati, da utilizzare nella liquidazione di ulteriori ipotesi di danno.

Pertanto, le nuove Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale hanno:

  • incrementato gli importi per adeguarli agli effetti del tasso di inflazione annuo rilevato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre del 2022, nella misura del 15,8%;
  • introdotto modifiche e novità con riferimento ai criteri di liquidazione del danno parentale, del danno morale soggettivo, del danno catastrofale e del danno da morte per stessa causa.

La ratio di tale attività ed i risultati raggiunti meritano un certo plauso non solo perché sono finalizzati a rendere gli importi risarcitori adeguati a quello che è l’odierno costo della vita ma anche perché, comunque, aggiungono un tassello a quella che è la affannosa ricerca di predittività che sia danneggiati che danneggianti perseguono per avere certezza delle regole del gioco.

La pubblicazione viene accompagnata da una puntuale relazione che non sostituisce ma si aggiunge come un addendum a quella della precedente edizione del 2019, con la quale si evidenziano e si motivano, le novità apportate, senza tralasciare tuttavia di sottolineare le argomentazioni a sostegno del primato di tali tabelle su quelle meneghine.

Non è oggi il momento di scendere nella ormai annosa disputa fra le due tabelle e di analizzarne, a confronto, i rispettivi criteri e le scelte sottese alla loro creazione, potendoci limitare ad evidenziare gli aspetti innovativi che caratterizzano le nuove tabelle di Roma.

ll danno biologico

Il punto di riferimento è l'art. 138 cod. ass. che prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. Inoltre la stessa norma prevede che il valore economico del punto sia funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresca in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

Ciò significa che ciascun punto deve essere non solo di valore superiore a quello che precede ma che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.

Il dichiarato intento è quindi quello di conformarsi al disposto normativo nell'elaborazione di una curva crescente che si ritiene raggiunto sia con riferimento al danno biologico che, come vedremo, al danno da sofferenza soggettiva.

Tali tabelle si applicano per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per la cd micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass.), e in ogni altro caso di lesioni a prescindere dall'entità percentuale della stessa e, quindi, anche nel range dall'1% al 9%.

La tabella liquida l'aspetto di danno non patrimoniale relativo al danno biologico – dinamico relazionale e quindi non il danno morale che, nel rispetto della più costante giurisprudenza e come vedremo, ha un criterio proprio.

Come preannunciato l'aggiornamento ha previsto l'adeguamento degli importi agli effetti del tasso di inflazione procedendo alla rideterminazione del valore del cd. punto base da €. 1.182,41 ad €. 1.369,23.

L'invalidità temporanea

Come per il danno biologico permanente anche gli importi dell'invalidità temporanea sono stati incrementati da €. 110,60 ad €. 128,07 giornalieri per l'ipotesi di invalidità temporanea assoluta e da €. 55,30 ad €. 64,03 per quella di invalidità temporanea relativa al 50%.

Logicamente qualora il danno biologico permanente sia compreso tra l'1% ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla Legge 57/2001, come sostituiti dall'art. 139 del cod. ass. ed aggiornati dal d.m. 22 giugno 2022 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione o dall'esercizio di attività

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