Autorizzazione al rilascio del passaporto e ricorribilità in cassazione del relativo provvedimento

26 Luglio 2023

Le Sezioni Unite hanno deciso la questione relativa alla natura del provvedimento emesso in sede di rilascio del passaporto, per gli effetti sulla possibilità di impugnativa, ai sensi dell'art. 111 Cost., del decreto assunto a conclusione del reclamo.

Questione controversa

La questione controversa ha per oggetto l'interrogativo se sia o meno consentito il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento adottato dal giudice tutelare all'esito della procedura avviata ai sensi dell'art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

L'art. 3, comma 1, lett. b), l. n. 1185/1967 prevedeva, nella formulazione previgente alla novella del 2023, che il minore potesse ottenere il passaporto con l'assenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure, nel caso in cui uno dei genitori non prestasse il proprio consenso, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. L'autorizzazione del Giudice Tutelare era finalizzata a controllare se il genitore che avesse intenzione di lasciare il territorio italiano non eludesse in tal modo gli obblighi di mantenimento, di educazione, di istruzione e di assistenza morale e materiale nei confronti dei propri figli. Pertanto, il provvedimento autorizzativo poteva essere concesso solo all'esito di un giudizio sull'affidabilità del genitore in ordine all'adempimento degli obblighi verso la prole (1). La domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto dava luogo ad un procedimento di volontaria giurisdizione, il quale, per l'orientamento maggioritario, non era volto a risolvere un conflitto tra i contrapposti diritti dei genitori del minore, ma solo a valutare la sussistenza di prevalenti interessi del figlio (2). Il decreto del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 45, comma 2, disp. att. c.c., poteva poi essere oggetto di reclamo avanti al Tribunale per i Minorenni (3), ma, ad avviso di un indirizzo granitico in materia, non era impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. in considerazione della mancanza del carattere di definitività e di decisorietà sia del provvedimento del Giudice Tutelare sia del provvedimento del Tribunale per i Minorenni emesso in sede di reclamo (4).

Una lettura evolutiva dell'art. 3 della l. n. 1185/1967 ha indotto tuttavia ad osservare che il provvedimento di autorizzazione al rilascio del passaporto ha carattere definitivo, in quanto, una volta emesso, detto provvedimento trova il suo contrappeso nella sola fattispecie del ritiro, quando intervengono circostanze nuove che ne avrebbero legittimato il diniego.

Si è poi notato che detto provvedimento, oltre ad essere definitivo, è anche decisorio. A ciò non osta il carattere camerale del procedimento, in quanto il legislatore sempre più spesso ricorre a tale modello quando vuole perseguire la rapida tutela dei diritti soggettivi e ciò soprattutto quanto oggetto della decisione siano i diritti o gli status e quando il provvedimento che ad essi si riferisce sia caratterizzato da una stabilità temporanea, che lo rende idoneo «ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus» (5).

Soprattutto, è stata posta in dubbio l'idea che il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare di autorizzazione al rilascio del passaporto a favore di genitore di figli minori appartenga alla giurisdizione volontaria.

Al riguardo è stato osservato che, con riguardo ai minori di età, i cui diritti soggettivi sono ora garantiti dalle modifiche introdotte dalla cd. riforma della filiazione agli artt. 315 c.c. e segg., il trascorrere del tempo può determinare una perdita definitiva o un pregiudizio irrimediabile agli stessi (6).  Dunque, alla base del provvedimento in questione non c'è la semplice cura degli interessi in gioco, ma la vera definizione di un conflitto intersoggettivo nel profilo che inerisce alla tutela del diritto del minore a ricevere dai genitori l'adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza anche morale.

(1Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30478.

(2Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2010, n. 11771; Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2013, n. 2696.

(3) Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011, n. 16959; Cass. civ., sez. I, 7 agosto 1990, n. 7957 e Trib. Min. Bologna, 20 ottobre 2013.

(4) v. per tutte Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2010, n. 11771.

(5) v. Cass. civ., sez. un. 21 ottobre 2009, n. 22238.

(6Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30478.

Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. VI-I, 17 novembre 2021, n. 34984
  • La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza dinanzi alla Prima sezione con ordinanza interlocutoria. La Prima sezione l'ha rimessa a sua volta al Primo presidente con ordinanza interlocutoria 17 ottobre 2022, n. 30478 per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, circa la questione relativa alla possibilità o meno di assoggettare il provvedimento, in casi simili, al ricorso straordinario per cassazione.
  • I giudici rimettenti erano stati chiamati a scrutinare il ricorso straordinario per cassazione presentato dalla madre dei minori per l'annullamento del decreto con cui il Tribunale dei Minorenni aveva confermato il provvedimento del Giudice tutelare che aveva autorizzato l'altro genitore ad ottenere il passaporto valido per l'espatrio, ritenendo che, in sede di comparazione degli interessi giuridici sottesi alle posizioni dei coniugi, dovesse prevalere il diritto del marito al rilascio del passaporto, espressione della fondamentale libertà di movimento.
  • Trattandosi di un'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 111 Cost., la Corte è stata investita del compito di scrutinare la sussistenza dei caratteri di decisorietà e definitività del provvedimento di rilascio del passaporto del ricorso straordinario per cassazione.

Principio di diritto

Le Sezioni Unite, con la sentenza 24 luglio 2023, n. 22048, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La qualificazione del decreto col quale si decide sul reclamo in ordine al rilascio del passaporto nei confronti di genitore di prole minore non coincide con un mero provvedimento di volontaria giurisdizione in quanto non si tratta della semplice cura degli interessi in gioco, bensì la sostanziale definizione di un conflitto intersoggettivo nel profilo che afferisce alla tutela del diritto del minore a ricevere dai genitori l'adempimento degli obblighi ex art. 147 c.c. (mantenimento, istruzione, educazione, assistenza anche morale) in contrapposizione col diritto del genitore di munirsi del titolo che gli consenta di esercitare la libertà garantita, salvi gli obblighi di legge, dall'art. 16 Cost. La duplice valenza, decisoria e definitiva, legittima l'assoggettamento del decreto al ricorso straordinario "secondo l'uniforme soluzione alla quale è stata ancorata - nel periodo più recente - la nozione di decisorietà in modo compatibile col dispiegarsi della tutela camerale". Ciò rappresenta l'unica conclusione sostenibile nell'alveo della garanzia costituzionale dell'art. 111, comma 7, Cost., rimanendo la decisorietà integrata dall'attitudine del decreto, in tal modo esitato, a un giudicato allo stato degli atti».

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2023, n. 22048
  • Le Sezioni unite hanno affermato che l'art. 3 della l. n. 1185/1967 nella formulazione previgente applicabile ratione temporis affida al Giudice tutelare il compito di stabilire se la limitazione del diritto alla libertà di circolazione del genitore sia necessaria allo scopo di evitare che quest'ultimo, espatriando, si sottragga ai propri doveri verso i figli. Tale valutazione implica una decisione su diritti contrapposti, trattandosi di dover risolvere un vero e proprio «conflitto intersoggettivo nel profilo che inerisce alla tutela del diritto del minore a ricevere dai genitori l'adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza anche morale (art. 147 c.c.) in contrapposizione col diritto del genitore di munirsi del titolo che gli consenta di esercitare la libertà garantita (salvi gli obblighi di legge) dall'art. 16 Cost». 
  • Questa caratteristica – oggi fatta esplicitamente propria dalla novella operata dal d.l. n. 69/2023, a mente del quale il Tribunale Ordinario, e non più il Giudice Tutelare, potrà inibire il rilascio del passaporto al genitore laddove vi sia il concreto ed attuale pericolo che, a causa del trasferimento all'estero, questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli – attribuisce al decreto finale carattere decisorio, insito nella natura contenziosa del procedimento, nonché carattere definitivo, perché, una volta concessa l'autorizzazione «e una volta seguita dall'espatrio, esso ha raggiunto anche il suo fine pratico. Pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in quanto decisorio e definitivo, è ricorribile per cassazione. 

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