Adozione del maggiorenne: requisiti
16 Febbraio 2024
Nel caso di specie, la domanda di adozione era stata in primo grado respinta, essendosi ritenuta operante la condizione ostativa del rifiuto di consenso da parte della coniuge dell'adottante, all'epoca non legalmente separata. Il Collegio sottolinea che «per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art.297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992), quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante» (Corte Cost. n. 345/1992). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, «né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti». L'art. 298 comma 2 stabilisce poi che, «finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il consenso»; e questa Corte ha affermato che, «nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli articoli 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte d'appello in Sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale» (Cass. n. 1133/1988). Quindi, dopo la sentenza del Tribunale che pronuncia l'adozione, la revoca del consenso, dell'adottante o dell'adottando, è irrilevante in quanto è già intervenuta la sentenza di adozione, costitutiva dello status. Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel ritenere ammissibile la deduzione, in sede di reclamo avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di adozione, del fatto sopravvenuto rappresentato dalla separazione consensuale omologata tra l'adottante e la moglie che in primo grado aveva negato l'assenso all'adozione, che faceva venir meno la causa ostativa, ha implicitamente ritenuto che tale assenso costituisse una mera condizione dell'adozione, non un presupposto processuale, che poteva intervenire sino al momento della decisione, anche d'appello. Doveva, inoltre, essere verificata la condizione del persistere del consenso dell'adottanda. Ne consegue l'accoglimento del ricorso in oggetto. (Fonte: Diritto e Giustizia) |