Codice Civile art. 2635 ter - Pene accessorie1Pene accessorie1 [I]. La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma. [1] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. InquadramentoPer il commento vedi sub art. 2636. Potrebbe interessarti |