Codice Civile art. 2635 ter - Pene accessorie1

Rosa Pezzullo

Pene accessorie1

[I]. La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni  caso  l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone  giuridiche  e  delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per  quello  di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Inquadramento

Per il commento vedi sub art. 2636.

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