Eccezioni di prescrizione
13 Marzo 2017
Inquadramento
L'eccezione di prescrizione è tipica allegazione di un fatto estintivo della pretesa altrui e, anzi, costituisce la fattispecie esemplare di una difesa che si concreta nell'opporre ad una domanda in giudizio fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto fatto valere con tale domanda. In questo senso, l'eccezione di prescrizione presuppone che sia stata formulata una istanza con cui si chiede una pronuncia di accertamento o di condanna: alla quale si risponde con il contrapporre che il mancato esercizio del diritto vantato ha condotto alla sua estinzione. L'eccezione è propria alla posizione del convenuto, soggetto che nello schema del processo è colui che contesta la pretesa avversaria. Ma può essere proposta dall'attore, che replica alla riconvenzionale, e dal terzo, chiamato in giudizio o interveniente. La prescrizione (detta anche prescrizione estintiva, per distinguerla dalla prescrizione acquisitiva, con la quale in passato si designava l'usucapione) trova la sua ragione nell'esigenza di assicurare certezza nei rapporti giuridici. La mancanza di certezza nelle situazioni di fatto è fonte di contestazioni nelle relazioni che da quelle situazioni traggono origine e dalle quali debbono trovare regolamento. Uno dei modi per risolvere le contestazioni che sorgono allorchè un soggetto vanti un diritto, del quale non ha coltivato l'esercizio, è quello di accollare al negligente le conseguenze della sua inerzia, quando essa si è prolungata per un tempo prestabilito dalla legge. Il tempo consolida le posizioni: il disinteresse spoglia dei diritti coloro che vengono meno ai loro oneri di attivazione, a favore di chi si è comportato, nel frattempo, come il vero e proprio loro titolare. L'eccezione di prescrizione è tipica eccezione di parte. Essa non è rilevabile d'ufficio. È soggetta alle preclusioni processuali riguardanti le eccezioni di merito, in genere, e pertanto deve essere formulata nella comparsa di risposta depositata tempestivamente o, comunque, nel primo atto difensivo successivo al momento nel quale emergono nel giudizio gli elementi della sua sussistenza (Cass. n. 20147/2013). L'osservanza delle forme e dei termini di legge è richiesta anche a fronte di una domanda di condanna generica (Cass., Sez. Un., n. 581/2008). La giurisprudenza ha affermato che l'eccezione non è soggetta all'utilizzo di formule sacramentali, essendo sufficiente una manifestazione univoca della volontà di contrastare la pretesa della controparte con l'opporre un fatto estintivo di questa (Cass. n. 20147/2013). L'eccezione è validamente proposta quando la parte: ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare (Cass. 11843/2007); e abbia manifestato la volontà di avvalersi dei suoi effetti (Cass. n. 15790/2016). Si è ripetutamente affermato che la parte non ha l'onere di tipizzare l'eccezione, con lo specificare a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, in quanto spetta al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata (Cass., n. 15790/2016).
Termine prescrizionale
Si è discusso in passato se fosse onere dell'interessato allegare non soltanto il fatto costitutivo della prescrizione ma anche la durata dell'altrui inerzia, in corrispondenza della diversa durata dei termini previsti dalla legge per i diversi tipi di prescrizione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione affermarono (sent. 10955/2002) che la valutazione della durata del termine spetta al giudice, in quanto questione che attiene al diritto. In tal senso si è precisato che la determinazione della durata del tempo atto a maturare la prescrizione configura una quaestio juris sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale invocabile, rimessa al giudice, previa attivazione del contraddittorio (Cass. 1203/2017; Cass. 15337/2016). Da questo orientamento si sono desunte le affermazioni per cui non ha rilievo l'erronea individuazione del termine applicabile ovvero del suo momento iniziale o finale, in quanto questioni rimesse al giudice; e neppure ha rilievo l'errore della parte sulle norme invocate, posto che in proposito l'interpretazione della legge è rimessa al giudice (Cass. n. 1064/2014; Cass. n. 21752/2010). Nell'ambito dei poteri riservati al giudice rientra anche quello di ridefinire l'eccezione entro i termini dedotti dalla parte: se questa eccepisce la prescrizione decennale, ben può il giudice ritenere invece maturata la prescrizione quinquennale, come fattispecie difensiva compresa in quella di ambito più ampio (Cass. n. 11923/1998). A proposito dei poteri esercitabili dal giudice si è fatta una importante precisazione. Sulla questione concernente la durata del termine prescrizionale, se il giudice intende risolverla diversamente da quanto dedotto dalla parte, occorre attivare il contraddittorio (Cass. n. 7130/2013). La necessità di questo contraddittorio deriva da un'esigenza che si è ritenuta immanente al processo, quale garanzia di trasparenza e di tutela dei diritti delle parti; e che è divenuta regola generale per il dettato dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ.. Per il caso in cui, in via di controeccezione, si deduca l'applicabilità di una durata diversa di compimento della prescrizione, rispetto a quella indicata dalla parte che ha proposto l'eccezione di prescrizione, la Corte di cassazione ha affermato che il rilievo in tal senso può essere effettuato dal giudice d'ufficio e ciò: nel rispetto delle preclusioni previste dall'art. 183 se la controeccezione è fondata su nuove allegazioni di fatto; mentre se è basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza ordinari, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile (Cass. 9993/2016). Prescrizione presuntiva
Per la giurisprudenza, l'eccezione di prescrizione presuntiva e l'eccezione di prescrizione estintiva non sono tra loro fungibili e non rappresentano espressioni di una attività difensiva sostanzialmente unitaria. Esse costituiscono, invece, rispettivamente, una difesa fondata su una presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte e una difesa volta a far accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del diritto. Da questa considerazione consegue l'affermazione per cui, una volta proposta la prima eccezione, non è consentito alla stessa parte invocare in sua vece l'altra e viceversa (Cass. n. 19545/2013; Cass. n. 22649/2011; Cass. n. 17690/2011). Si è derogato a questo principio nel caso di formulazione genericamente proposta di un'eccezione di prescrizione, senza che il tempo occorrente per quella estintiva sia decorso: si è affermato che il giudice del merito può esaminare quella presuntiva, desumendone l'implicita proposizione dalla proposizione della difesa (Cass. n. 1203/2017: ma la parte aveva invocato la prescrizione presuntiva nella comparsa conclusionale). La regola giurisprudenziale così affermata deve confrontarsi con quella, di diritto sostanziale, per cui l'eccezione deve essere rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (art. 2959 c.c.). L'eccezione, in forza della precisa disposizione codicistica, è incompatibile con qualsiasi condotta del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione per cui l'obbligazione non è stata estinta: l'ammissione prevale sulla presunzione (Cass. 17275/2012). L'ammissione può risultare anche per implicito, ad esempio: dalla contestazione, da parte del debitore, dell'entità della somma richiesta (Cass. 12771/2012; Cass. 3105/2001); o dalla stessa negazione della sussistenza dell'obbligazione, da considerarsi come ammissione della sua mancata estinzione (Cass. 26986/2013; Cass. 12771/2012); oppure, dalla negazione che l'obbligazione sia sorta (Cass. 2977/2016); o, infine, dall'asserzione di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, così negando parzialmente l'originaria esistenza del credito (Cass. 7527/2012). Non vale l'inverso: l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione ma la proposizione di questa non determina l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Cass. 13401/2015). L'art. 2959 c.c. detta una regola da applicare nell'ambito del giudizio. Se l'ammissione è formulata fuori da esso, assume valore ai soli fini dell'interruzione del corso della prescrizione, ex art. 2944 c.c. (Cass. 9509/2012; Cass. 14943/2008). Eccezione di sospensione della prescrizione
L'eccezione di sospensione della prescrizione è, in realtà, una controeccezione, in quanto presuppone che sia stata proposta l'eccezione di prescrizione, che la deduzione di sospensione della stessa tende a privare di effetti. L'eccezione di sospensione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (Cass. 19567/2016, nella specie, con riferimento alla sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c.). Come è noto, sono eccezioni in senso lato quelle che non sono riservate all'esclusiva disponibilità delle parti. Nel caso della sospensione della prescrizione, la causa della sospensione consegue a disposizioni di diritto positivo, la cui interpretazione è appannaggio del giudice. Pertanto, la sussistenza della detta sospensione può essere rilevata d'ufficio quale questione in diritto rimessa al giudicante. Il limite al rilievo officioso è costituito dall'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti agli atti. Essi devono essere entrati nel processo con il rispetto delle forme e delle preclusioni che condizionano le attività di parte. Eccezione di interruzione della prescrizione
Anche l'eccezione di interruzione della prescrizione si risolve in una controeccezione, che viene opposta alla parte che ha eccepito la prescrizione del diritto azionato in giudizio. Come per la sospensione, l'eccezione di interruzione della prescrizione è considerata dalla giurisprudenza una eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio (Cass. n. 18602/2013). In particolare, la Corte di cassazione ha spiegato che non può essere applicata all'eccezione di interruzione la stessa regola che ravvisa una natura di eccezione di parte all'eccezione di prescrizione in genere, trattandosi, a differenza di questa, di una controeccezione: la quale non può essere considerata alla pari di una eccezione in senso stretto e implica unicamente l'interpretazione e l'applicazione della legge (Cass. Sez. Un. 15661/2005; Cass. n. 16542/2010). Per la diversa considerazione di eccezione in senso stretto si era pronunciata Cass. n. 5872/2011, rimasta, peraltro, isolata. Secondo l'orientamento prevalente, l'eccezione di interruzione può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo (e quindi anche in appello) purché sulla base delle risultanze ritualmente acquisite al processo (Cass. n. 18250/2009; Cass. n. 12401/2008). Eccezione di rinuncia alla prescrizione
L'eccezione di avvenuta rinuncia ad eccepire la prescrizione è considerata dalla giurisprudenza una eccezione in senso lato, vale a dire, una situazione che il giudice può rilevare d'ufficio e quindi senza necessità di una apposita iniziativa della parte interessata, purché i fatti, anche se non espressamente allegati in atti, siano stati ritualmente acquisiti al processo (Cass. n. 24113/2015; Cass. n. 4804/2007). L'allegazione dell'interruzione della prescrizione, provata mediante la produzione di documentazione, rappresenta una mera difesa, pienamente ammissibile anche in appello in quanto mera contestazione delle censure mosse all'atto impugnato, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine (Cass. n. 24214/2016, con specifico riferimento al contenzioso tributario). Riferimenti
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