Conflitto di interessi: la partecipazione del condomino alla discussione della revoca della delibera da lui stesso impugnata
23 Febbraio 2024
Con la recente ordinanza n. 3192 del 2 febbraio 2023, la Cassazione ha statuito che, in ipotesi di delibera assembleare, volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio ed un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della medesima delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione. Si ritengono, invece, maggiormente condivisibili gli argomenti spesi dagli stessi magistrati del Palazzaccio in una remota pronuncia (v. Cass., 23 ottobre 1956, n. 3865), secondo la quale la disposizione dell'art. 1136, comma 6, c.c. deve essere osservata qualunque possa essere l'oggetto cui l'assemblea è chiamata a deliberare, e così anche quando si debba proporre di agire o resistere giudizialmente per la tutela degli interessi del condominio, per cui l'omesso avviso del condomino in conflitto di interessi basta a determinare la nullità - ora annullabilità - della delibera, senza che possa addursi in contrario che il voto dello stesso, non debitamente convocato, non avrebbe, in ogni caso, potuto avere influenza alcuna ai fini della maggioranza, semplice o qualificata, prescritta dalla legge; del resto, anche successivamente i giudici di legittimità hanno ribadito il principio che, nella causa promossa da un condomino contro il condominio, l'assemblea, chiamata a dichiarare se debba costituirsi e resistere, non può deliberare, se non consta che sia stato invitato anche il condomino che ha promosso la causa (v. Cass., 22 febbraio 1995, n. 1980). Il ragionamento espresso dagli ermellini contempla i seguenti passaggi motivazionali: l'ordinamento giuridico vigente, nel disciplinare la materia del condominio negli edifici, ha posto talune regole giuridiche inderogabili in ordine alla costituzione dell'assemblea condominiale ed alla validità delle delibere adottate dalla stessa, e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1136 c.c. dispone che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione. Da tale norma, quindi, discende che, nel caso di convocazione dell'assemblea, ciascun partecipante al condominio, senza limitazione alcuna, ha diritto di essere regolarmente invitato alla riunione; a ciò induce la chiara lettera del capoverso citato, in cui si disconosce espressamente all'assemblea il potere di deliberare, ove non consti che “tutti” i condomini siano stati invitati alla riunione medesima; l'aggettivo indefinito che precede il sostantivo “condomini” - ora, a seguito della legge n. 220/2012, “aventi diritto” - ha, infatti, la funzione specifica di fissare l'àmbito soggettivo della disposizione relativa alla valida costituzione dell'assemblea, comprendendovi edittalmente il numero completo dei partecipanti al condominio senza alcuna limitazione, proprio in vista della loro condizione di portatori di interessi comuni. Non sembra, infatti, che si possa negare la partecipazione alla riunione condominiale ad un condomino soltanto per il fatto che l'interesse di questi si trovi in una situazione di ipotetico conflitto con quella del condominio unitariamente considerato; la legge impone la presenza all'adunanza condominiale di tutti i partecipanti, ed anche di quelli in conflitto di interessi con il condominio, consentendo, altresì, una loro presenza attiva, nel senso di non vietare attività persuasive, che appaiono inoffensive a fronte della posizione contrastante degli altri partecipanti non confliggenti. In questa prospettiva, risulterebbe, quindi, invalida la delibera adottata nell'ipotesi di illegittima esclusione del condomino dall'assemblea, e ciò - lo si ripete - anche qualora il voto (ipotetico) del singolo partecipante in conflitto di interessi con il condominio non dovesse risultare determinante ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo, in quanto, con la sua partecipazione alla riunione, il medesimo condomino avrebbe potuto determinare un orientamento dei votanti in senso diverso da quello che si è in realtà manifestato con la votazione. Peraltro, anche la giurisprudenza di merito si è orientata in tal senso, precisando, però, che il condomino confliggente, debitamente convocato, deve, poi, astenersi al momento della votazione relativamente a quegli argomenti dell'ordine del giorno su cui esiste il contrasto (v., tra le altre, Trib. Genova 26 settembre 2003; Trib. Chieti 11 ottobre 2000; App. Milano 5 maggio 1998; contra, Trib. Pescara 30 luglio 2003). |