Risarcimento del danno al macro leso: le tabelle milanesi costituiscono diritto vivente?

Michele Liguori
29 Febbraio 2024

Per ricorrere in cassazione avverso la decisione che abbia liquidato il danno al macroleso derivante dalla circolazione di veicoli a motore senza applicare le tabelle milanesi è necessario aver prodotto tali tabelle in sede di merito?

Gli artt. 138 e 139 C.d.A. dettano i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale sia per lesioni da sinistri stradali che, in virtù dell'espresso richiamo di cui all'art. 7, comma 4, l. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), da responsabilità sanitaria rispettivamente:

- di non lieve entità e, cioè, relative alle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra il 10 e il 100% della complessiva validità dell'individuo;

- di lieve entità e, cioè, relative alle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra l'1 e il 9% della complessiva validità dell'individuo.

L'art. 139 C.d.A. - che prevede i criteri e la misura del risarcimento delle micro-invalidità - è operativo nonostante non sia stata ancora approvata la specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica prevista dalla norma.

L'art. 354, comma 4, C.d.A., infatti, proprio per evitare un vuoto normativo ha disposto la permanenza in vigore della tabella medico-legale delle micro-invalidità di cui al D.M. 3 luglio 2003 n. 11790 (in G.U. 11/9/2003 n. 211 e recante “Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”) che continuerà ad applicarsi fino all'approvazione della nuova tabella delle menomazioni micro-permanenti.

L'art. 138 C.d.A., invece, è ancora un cantiere aperto atteso che non sono state ancora emanate le tabelle uniche nazionali previste dalla norma quali:

- la tabella medico-legale delle macro-invalidità;

- la relativa tabella dei valori monetari.

In relazione a quest'ultima va segnalato che l'iter di approvazione sembrava essere pervenuto finalmente in dirittura d'arrivo in quanto:

  • il Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2024 ha approvato lo schema di D.P.R. recante la “Tabella unica del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti”;
  • il Ministero delle imprese e del made in Italy in data 31 gennaio 2024 ha chiesto al Consiglio di Stato l'obbligatorio parere sullo schema di D.P.R.

Solo che il Consiglio di Stato in data 20 febbraio 2024 ha reso il suo parere n. 164/2024 con cui, in maniera inaspettata, ha espresso delle dure osservazioni critiche in relazione:

  • all'attività di concertazione interministeriale (Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS) che ha rilevato essere stata insufficientemente espletata in quanto la stessa avrebbe richiesto un'effettiva compartecipazione all'elaborazione del provvedimento che, invece, è mancata;
  • a uno degli obiettivi dell'art. 138, comma 1, C.d.A. che è quello di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” che ha rilevato non possa andare a discapito dell'altro obiettivo previsto dalla stessa norma che è quello di “garantire il diritto delle vittime…a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto”; ciò in quanto “solo un eventuale e dimostrato esito di squilibrio macroeconomico sulla complessiva redditività delle imprese di settore potrebbe legittimare, nella prospettiva solidaristica evocata dalla Corte costituzionale (cfr. la sentenza n. 235/2014, peraltro riferita alle lesioni c.d. micropermanenti), una opzione sostanzialmente calmierante”.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha sospeso “l'espressione del parere” al fine di “consentire all'Amministrazione richiedente di riattivare (anche a mezzo di apposito confronto pubblico con i soggetti a vario titolo rappresentativi) l'analisi di contesto ed aggiornare (con il necessario supporto tecnico ed istruttorio) i dati sottostanti alla articolata elaborazione tabellare, esplicitando i termini di un confronto comparativo puntuale e circostanziato con i parametri tabellari attualmente utilizzati nelle varie sedi giudiziarie e validati dalla giurisprudenza di legittimità ed illustrando le opzioni di standardizzazione ed uniformazione perseguite”.

La S.C., così, nella perdurante mancanza delle tabelle uniche nazionali per le macro-invalidità ha rilevato che l'osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate disparità sia nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica (nonché del danno spettante, in caso di morte, ai congiunti della persona deceduta), sia nel metodo utilizzato per la liquidazione e che tale fenomeno, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose o resistenze strumentali, posto che equità non vuol dire soltanto "regola del caso concreto", ma anche "parità di trattamento".

La S.C., così, si è fatta carico di questo vuoto normativo e ha ritenuto che fosse specifico compito del giudice di legittimità, al fine di garantire l'uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l'art. 1226 c.c., relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia.

La S.C., pertanto, con un'opera pretoria (giurisdizione infarcita, nel senso benevole del termine, da legislazione) ha rivisitato il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. e ha autorevolmente e condivisibilmente affermato che i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano - adottati dalla maggior parte dei tribunali - devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e sono da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408, che è il leading case).

La S.C., in tale occasione - probabilmente preoccupata dal numero di ricorsi che si sarebbe trovata ad affrontare in base ai nuovi principi espressi - ha precisato che:

- l'aver assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno a persona alle disposizioni di cui agli artt. 1226 c.c. e 2056, comma 1, c.c. non avrebbe comportato, per il futuro, la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che avessero liquidato il danno in misura incongrua per il solo fatto di non aver applicato le tabelle di Milano;

- perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta sarebbe stato necessario che la parte ricorrente:

     (-) in primis si fosse specificamente doluta in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi;

     (-) in secundis, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle avesse anche versato in atti.

La S.C., successivamente, ha mantenuto fermo tale orientamento e ha precisato, anche di recente, che “le "tabelle" dei Tribunali non costituiscono fatto notorio, sicché risulta aspecifico per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare le somme risultanti dall'applicazione delle stesse, omettendo di indicarle specificamente tra i documenti ex art. 369, comma 2, c.p.c., e di individuare l'atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito e il luogo del processo in cui risultino reperibili, mentre non è ammissibile la loro successiva produzione ex art. 372 c.p.c., comma 2, non trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso” (Cass. civ., 11 dicembre 2023, n. 34395; conf. Cass. civ., 15 giugno 2016, n. 12288).

Secondo tale originario orientamento restrittivo, pertanto, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione per mancato utilizzo delle tabelle milanesi è necessario aver prodotto le tabelle quantomeno nei giudizi di merito instaurati in luoghi ove tali tabelle non siano comunemente adottate.

Negli anni, però, sul punto si è affermato un secondo orientamento liberale che ha ritenuto che le tabelle di liquidazione del danno a persona, ove abbiano acquisito la valenza di determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto, costituiscono diritto vivente che il giudice deve conoscere e applicare a prescindere la loro rituale produzione in giudizio.

La S.C., allo specifico riguardo, ha affermato che “le tabelle non sono una fonte di diritto che il giudice è tenuto a conoscere in virtù del potere di qualificazione giuridica dei fatti. Esse, tuttavia, quale monitoraggio della giurisprudenza di merito sul danno non patrimoniale ed estrazione da essa di parametri standard per la relativa liquidazione, integrano il diritto vivente se acquistano, come nel caso delle tabelle del Tribunale di Milano, la valenza di determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto. Deve considerarsi che, quando nel 2011 questa Corte enunciò l'esistenza dell'onere di produzione in giudizio, le tabelle milanesi, pur ampiamente diffuse sul territorio nazionale (ed anche a motivo di ciò da adoperare ai fini dell'uniforme liquidazione del danno), non erano comunque "comunemente adottate" in tutti gli uffici giudiziari. Da ciò la necessità di riversarle in atti, ove se ne invocasse l'applicazione. Il decennio da allora trascorso, che ha consolidato il diritto vivente in termini di utilizzo delle tabelle milanesi quale parametro di liquidazione del danno non patrimoniale basato sul sistema del punto variabile, impone di presumere non solo che l'assoluta prevalenza degli uffici giudiziari abbia adottato nella propria giurisprudenza le tabelle in discorso, ma anche che le tabelle siano facilmente accessibili mediante i comuni mezzi di comunicazione, ed in primo luogo i mezzi informatici. Più in generale l'informatica giuridica è ormai mezzo universalmente diffuso per l'accesso alle tabelle in generale di liquidazione del danno patrimoniale adoperate dagli uffici giudiziari, non solo quindi quelle milanesi (ad esempio, a parte le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quelle adottate dal Tribunale di Roma). Può pertanto sul punto concludersi che onere necessario e sufficiente per la parte è quello dell'istanza di liquidazione del danno patrimoniale non mediante la clausola generale dell'art. 1226 ma mediante le tabelle. Sarà poi il giudice, sulla base della domanda, ad applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto” (Cass. civ., 10 novembre 2021, n. 33005; conf. Cass. civ., 21 novembre 2023, n. 32373; Cass. civ., 3 ottobre 2023, n. 27901; Cass. civ., 13 ottobre 2022, n. 30104; Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29320; Cass. civ., 26 luglio 2022, n. 23268; Cass. civ., 23 giugno 2022, n. 20292; Cass. civ., 10 novembre 2021, n. 33005; Cass. civ., 10 gennaio 2018, n. 392; Cass. civ., 14 novembre 2017, n. 26805 che ha affermato che “è certamente predicabile l'evocazione in giudizio del principio iura novit curia in relazione ad un dato - le tabelle milanesi - ormai assurto a parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”).

A tali motivi se ne possono aggiungere altri due.

Il primo è che l'art. 138, comma 2, C.d.A. prevede che le tabelle uniche nazionali (quella medico-legale delle macro-invalidità e quella, che qui rileva, dei valori monetari) siano “redatte, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

Questo rinvio alle tabelle giurisprudenziali, seppur riferito direttamente agli emanandi Decreti del Presidente della Repubblica, si riferisce indirettamente anche ai giudici che dovranno farne uso.

Ma non potranno farne un uso corretto se non siano in grado di verificarne la loro rispondenza alla norma primaria e, quindi, alle stesse tabelle dei valori monetari “ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, come le tabelle del Tribunale di Milano.

Ne consegue che possa oggi ritenersi applicabile il principio iura novit curia alle tabelle milanesi, in base al rinvio operato dall'art. 138, comma 2, C.d.A., atteso che le stesse, in virtù di un consolidato orientamento della S.C., sono assurte a parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale.

Il secondo motivo è che alla S.C. è attribuita istituzionalmente la funzione nomofilattica.

L'art. 111, u.c., Cost., infatti, descrive la S.C. come supremo organo regolatore della giurisdizione.

L'art. 65, comma 1, r.d. n. 30/1/1941 n. 12 (vigente ordinamento giudiziario), a sua volta, descrive la S.C. quale organo supremo della giustizia e le affida il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale.

Questo comporta che:

- da un lato, i giudici di merito debbano conoscere “i precedenti della Corte di cassazione, soprattutto in quanto siano indici di orientamenti ben definiti e tendenzialmente stabili” (Cass. civ., 27 dicembre 2023, n. 36108);

- dall'altro lato, la stessa S.C. “è istituzionalmente tenuta a conoscere i propri precedenti” (Cass. civ., sez. un., 6 luglio 2023, n. 19129; conf. Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2007, n. 26482).

L'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano su tutto il territorio della Repubblica, come innanzi esposto, è un orientamento consolidato da molti anni.

Deve ritenersi, pertanto, che la stessa S.C., anche in caso di mancata produzione delle tabelle di Milano in sede di merito, non possa disconoscere le stesse tabelle che pur ha eletto a parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale.

In definitiva, il secondo orientamento liberale, più attuale, è perfettamente in linea sia con l'evoluzione (rectius: la rivoluzione) dei costumi e della società civile (atteso che lo sviluppo delle tecnologie e dell'informatica hanno cambiato radicalmente il metodo di studio e ampliato la conoscenza o il metodo di acquisizione della conoscenza) che con la coscienza sociale in questo determinato momento storico - che è parametro di rilievo giuridico che, secondo la giurisprudenza sia di legittimità (per tutte: Cass. civ., sez. un., 19 giugno 2023, n. 17526) che della Consulta (per tutte: Corte Cost. 28 marzo 2022, n. 79), può guidare l'attività dell'interprete del diritto positivo - e, pertanto, appare certamente preferibile sia per tutte le argomentazioni innanzi esposte, sia in quanto ha adeguatamente motivato la propria opinione dissenziente rispetto al precedente orientamento restrittivo da cui ha preso le distanze.

Cosa che, invece, l'orientamento restrittivo, più vetusto, non ha fatto, atteso che si è posto in contrasto inconsapevole con l'orientamento liberale innanzi indicato senza spendere una sola parola per motivare la propria opinione dissenziente (quasi a dimostrare che non ne abbia avuto consapevolezza).

Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto che la parte - che voglia ricorrere in cassazione avverso la decisione che abbia liquidato il danno al macroleso derivante dalla circolazione di veicoli a motore (e da responsabilità sanitaria) senza applicare le tabelle milanesi - debba aver solo chiesto in sede di merito l'applicazione di dette tabelle.

Non è necessario, pertanto, che abbia anche prodotto in giudizio le stesse tabelle in quanto:

  • in base a un'auspicabile interpretazione delle norme vigenti:

- alle stesse deve ritenersi applicabile il principio iura novit curia, in base al rinvio operato dall'art. 138, comma 2, C.d.A.;

- la S.C. non può disconoscere le stesse tabelle che pur ha eletto a parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale;

  • in base all'interpretazione maggioritaria delle norme vigenti, le stesse costituiscono diritto vivente o, quantomeno, fatto notorio.

Il principio di precauzione, però, impone che la parte produca in giudizio anche tali tabelle di cui chiede l'applicazione per il risarcimento del danno a persona per evitare il rischio di pervenire a un'ingiusta ed errata decisione di rigetto per inammissibilità, com'è avvenuto nell'ultimo caso innanzi indicato che ha inaspettatamente aderito all'orientamento restrittivo (Cass. civ., 11 dicembre 2023, n. 34395).

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