Lavoro pubblico contrattualizzato: lo svolgimento di mansioni superiori deve essere accertato avuto riguardo alla contrattazione collettiva vigente ratione temporis?
01 Marzo 2024
Nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, se il dipendente ha svolto mansioni superiori che solo nel successivo regime negoziale sono state ricondotte alla stessa area, ha comunque diritto a percepire il precedente trattamento retributivo superiore? In base alla giurisprudenza di legittimità, in ambito di mansioni superiori il giudice è chiamato a un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica consistente nella verifica: 1) delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto; 2) delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda; 3) del raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte. Tale giudizio trifasico dovrà tener conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale vigente ratione temporis, anche di quella integrativa di tempo in tempo vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza e il loro inquadramento, fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi (art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001). L'operazione trifasica dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l'equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali sono ricondotte attività parimenti esigibili e ciò ancorché esse - secondo una precedente classificazione - fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo. Ne consegue che al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime negoziale, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell'ambito della stessa area - compete il solo trattamento proprio di quell'area, secondo la nuova contrattazione. In mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio, l'assetto complessivo dei rapporti di lavoro quale definito dall'ultima contrattazione, possa essere sindacato in vista della salvaguardia di pretese individuali del lavoratore fondate sulla previgente disciplina negoziale. |