Non sono ripetibili le spese effettuate per i bisogni della famiglia utilizzando somme presenti su un conto corrente cointestato tra i coniugi

04 Marzo 2024

La questione esaminata dalla Corte di cassazione afferisce alla ripetibilità, a seguito della separazione personale, delle spese effettuate per i bisogni della famiglia utilizzando somme presenti su un conto corrente cointestato tra i coniugi.

Massima

Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. - che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun il diritto al rimborso

Il caso

Il Tribunale e la Corte di Appello avevano rigettato la domanda proposta da Tizio nei confronti della moglie Caia, da cui si era separato, volta ad ottenere la condanna al pagamento della somma di Euro 250.000,00, che assumeva dovuta a titolo di restituzione e/o risarcimento di danni patrimoniali, consistiti nell'indebito prelievo e utilizzo da parte della ex coniuge di Euro 121.060,50 depositati sul conto corrente cointestato alle parti, nonché nell'indebita disposizione di Euro 55.000,00 mediante assegno circolare emesso in proprio favore.

I giudici di merito avevano ritenuto che: 1) l'attore non aveva assolto all'onere della prova necessario a superare la presunzione legale di cui all'art. 1298 c.c., essendo stato, al contrario, dimostrato che il conto corrente fosse stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri dell'intera famiglia e che alla formazione della provvista non avesse contribuito in via esclusiva l'attore; 2) risultava processualmente dimostrata l'esistenza di accordi di indirizzo familiare intervenuti tra i coniugi, in base ai quali la moglie aveva interrotto la collaborazione presso uno studio legale per prestare la propria attività professionale esclusivamente in favore del marito verso il quale emetteva peraltro regolare fattura. Alle fatture non seguiva alcun pagamento diretto da parte del marito sull'intesa che il cospicuo lavoro professionale della moglie potesse essere compensato con l'utilizzo del denaro sul conto corrente; 3) non era stato dimostrato che il conto corrente fosse destinato al soddisfacimento dei soli bisogni primari fondamentali della famiglia; 4) sussistevano tra i coniugi, exartt. 143 e 316-bis c.c., precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e capacità, sicché la cointestazione del conto corrente costituiva specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale di cui all'art. 143 c.c.; 5) la moglie aveva fornito elementi dai quali si evidenziava che molti dei prelievi, che secondo la prospettazione dell'ex marito servivano per spese voluttuarie, in realtà erano stati utilizzati per far fronte alle necessità familiari o mediche.

Tizio proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello.

La S.C. ha rigettato il ricorso evidenziando che la Corte di Appello, attraverso un iter logico ineccepibile, era pervenuta alla conclusione che il conto corrente cointestato era stato alimento non solo da denaro del marito ma anche dalla provvista fatta affluire dalla moglie, con la conseguenza che la presunzione di comproprietà delle somme depositate nel conto corrente non era stata vinta.

I Giudici di legittimità hanno, altresì, sottolineato che le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. - che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun il diritto al rimborso.

La questione

La questione esaminata dalla Corte di cassazione afferisce alla ripetibilità, a seguito della separazione personale, delle spese effettuate per i bisogni della famiglia utilizzando somme presenti su un conto corrente cointestato tra i coniugi.

Le soluzioni giuridiche

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (Cass. civ., sez. VI, 07/05/2018, n. 10927).

I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale (Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2004, n. 18749).

In applicazione di tali principi, con la pronuncia in commento la S.C. ha ritenuto che non sono ripetibili le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., anche se traggono provvista in un conto corrente cointestato tra i coniugi.

In precedenza, i giudici di legittimità avevano già chiarito che:

- il coniuge non può chiedere il rimborso delle spese sostenute sull'abitazione di proprietà dell'altro effettuate in adempimento dell'obbligo di contribuzione ex art. 143 comma 3 c.c. al fine di rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione utilizzata come casa familiare (Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2015, n. 10942);

- non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge per le spese relative alle utenze domestiche nella fase precedente alla separazione (Cass. civ., sez. VI, 07 maggio 2018, n. 10927);

- il coniuge che, in seguito alla separazione personale, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo di un immobile acquistato da entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari (Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17765).

Osservazioni

La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto.

Tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2021, n. 4838; Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 2015, n. 18777).

Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2006, n. 4066; Cass. civ., sez. I, 09 luglio 1989, n. 3241).

Invero, nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente (Cass. civ., sez. II, 14 settembre 2022, n. 27069). Sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 2021, n. 29324).

La S.C. ha, peraltro, già da tempo chiarito che la cointestazione di somme depositate presso un istituto di credito costituisce donazione indiretta solo quando viene verificata l'esistenza dell'animus donandi: pertanto, chi ha interesse ad argomentare la configurabilità di una donazione indiretta deve dimostrare che il proprietario del denaro, al momento della cointestazione, aveva quale unico scopo quello della liberalità, alla luce di tutte le circostanze del singolo caso (Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4682; Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2010, n. 468).

Di conseguenza, il coniuge non può prelevare somme di denaro presenti sul conto corrente cointestato, se questo proviene dal versamento da parte dell'altro coniuge effettuato per mere ragioni di opportunità, ove non si configuri un'ipotesi di donazione indiretta, in presenza dell'animus donandi al momento del versamento medesimo (Cass. civ., sez. I, 03 aprile 2023, n. 9197).

Riferimenti

Andreola, Mutuo cointestato e regime dei rimborsi tra coniugi separati, in Fam. e dir., 2024, I, 55;

Pezzella, Conto corrente cointestato: prova contraria alla presunzione di contitolarità delle somme, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 13 ottobre 2022;

Ravot, La moglie può prelevare somme dal conto corrente cointestato?, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 31 maggio 2023.

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