No alla cancellazione della madre intenzionale nell'atto di nascita

La Redazione
08 Marzo 2024

Il tribunale di Padova in tema di trascrizione di atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali, ammette che l’ufficiale di stato civile che accetta la dichiarazione della madre intenzionale procedendo alla sua annotazione sull’atto di nascita, non viola la normativa vigente.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova presentava ricorso volto a chiedere la rettifica dell'atto di nascita di un minore iscritto presso il Comune di Padova, in quanto l'atto indicava due genitori dello stesso sesso. Conseguentemente Il PM chiedeva la cancellazione del nominativo della madre non biologica dall'atto di nascita.

Sulla questione Il tribunale di Padova conclude per l' esclusione della legittimazione del Pubblico Ministero (PM) ad agire ex art 263 c.c. per impugnare il riconoscimento del figlio. il PM può intervenire solo in cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ma non può esercitare direttamente l'azione di impugnazione. L'interpretazione di "chiunque vi abbia interesse" nell'art 263 c.c. non include il PM.

Nel caso specifico, si evidenzia la mancanza di legittimazione attiva del PM. L'art 264 c.c. assegna al PM il compito di promuovere l'azione nell'interesse del minore, ma la valutazione di questo interesse spetta al Tribunale che può nominare un curatore speciale per agire.

Pertanto il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso del PM.