Onere della prova dell'avvenuta iscrizione del mediatore nel ruolo tenuto dalla Camera di Commercio

10 Febbraio 2023

La questione esaminata attiene all’individuazione delle modalità di assolvimento dell’onere della prova dell’avvenuta iscrizione del mediatore nel relativo ruolo tenuto dalla camera di Commercio.

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene alle modalità di adempimento dell'onere della prova dell'avvenuta iscrizione del mediatore nel ruolo tenuto dalla Camera di Commercio ai fini della regolarità dell'attività da esso posta in essere ai fini del pagamento della relativa provvigione a opera delle parti dell'operazione contrattuale oggetto di prestazione.

Il principio di diritto
Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2023, n. 4019

Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le Camere di Commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di ius novorum in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio.

Il contrasto

Onere della prova dell'avvenuta iscrizione del mediatore nel ruolo tenuto dalla Camera di Commercio

La pronuncia n. 20556/2021 (in senso conforme, Cass. civ., sez. III, n. 15658/2013) della Corte si pone in inconsapevole contrasto con altra giurisprudenza di legittimità relativamente alla questione dell'individuazione delle modalità di assolvimento dell'onere della prova dell'avvenuta iscrizione del mediatore nel relativo ruolo tenuto dalle Camere di Commercio.

Il punto di partenza, assolutamente condiviso in entrambi gli orientamenti, è che il mediatore che agisca in giudizio per ottenere la condanna delle parti al pagamento della propria provvigione deve dimostrare di essere in regola con gli adempimenti di legge previsti per il regolare esercizio dell'attività professionale, tra i quali rientra anche quello di iscrizione nel ruolo, espressamente disciplinato dall'art. 6 della l. n. 39/1989, recante Modifiche ed integrazioni alle l. n. 253/1958, concernente la disciplina della professione di mediatore.

Il dissenso attiene all'individuazione delle modalità di assolvimento dell'onere probatorio.

Secondo l'ordinanza n. 20556/2021, il requisito dell'iscrizione del mediatore nel ruolo, benché obbligatorio per la legislazione speciale applicabile al professionista, non assurge a elemento costitutivo della domanda di pagamento della relativa provvigione, atteso che oggetto di tale domanda è il pagamento della provvigione, al cui fine ciò che va accertato è l'effettivo espletamento dell'attività mediatoria e la sua sussumibilità nei canoni previsti dal combinato disposto degli artt. 1754 e 1755 c.c.

Da tanto consegue che la mancata iscrizione va qualificata come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, come tale rientrante nell'alveo delle eccezioni in senso proprio che solo le parti convenute possono sollevare, non potendo il giudice rilevare ex officio tale mancanza.

La natura dispositiva dell'eccezione fa concludere tale orientamento nel senso che ve sulla questione della mancata iscrizione (o della irritualità dell'iscrizione indicata dal mediatore) non sia stata sollevata alcuna eccezione da parte del convenuto per il pagamento della provvigione, tanto qualifica la non contestazione sulla questione dell'iscrizione nel ruolo e, conseguentemente, esonera il mediatore dal fornire sul punto specifica prova.

A tale orientamento si contrappone quello espresso dalla sentenza n. 4019/2023 (che trova precedente conforme in Cass. civ., sez. II, ord., n. 14971/2022), secondo cui l'art. 6 della l. n. 39/1989, laddove prevede l'obbligo per il mediatore di iscriversi nel ruolo presso le Camera di Commercio, ha natura imperativa.

Da tanto consegue che tale requisito si pone come fatto costitutivo primario rispetto a qualsivoglia domanda che il professionista rivendichi in giudizio in rispetto all'esercizio di tale attività e, come tale, è sottratto al principio di non contestazione (nel senso precisato da Cass. civ., sez. un., n. 761/2002). Ne consegue che la prova dell'iscrizione deve sempre essere fornita dal mediatore che agisca in giudizio, del tutto a prescindere dall'atteggiamento che il cliente convenuto per il pagamento delle provvigioni assuma rispetto a tale requisito preliminare di legittimazione.

E ciò con l'ulteriore conseguenza che il giudice, da un canto, ha l'obbligo di verificare, anche d'ufficio, la sussistenza della prova dell'iscrizione e, dall'altro, che tale prova non può essere dedotta dalla mera non contenzione sul punto a opera del cliente convenuto.

La sentenza in commento precisa, tuttavia, che ciò che può essere oggetto di non contestazione è la diversa questione attinente alle concrete modalità con cui il mediatore ritenga di poter assolvere all'onere della prova. Di talché, a esempio, ove nell'atto di citazione il mediatore trascriva il numero di iscrizione nel ruolo della Camera di Commercio e il convenuto non ne contesti la veridicità o la correttezza, in tale ipotesi può ben ritenersi essersi formata una non contestazione, con il relativo effetto processuale per il mediatore della relevatio ab onere probandi.

La dottrina

In generale, sul tema, si veda:

Cian, Scritti, Cedam 2023, 1063 e ss.

Alpa – Mariconda, Codice dei contratti commentato, Wolters Kluwer, 2020, 1789 e ss.

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