Esecuzione presso terzi (PCT)

Alessandro Barale
24 Giugno 2020

Il pignoramento presso terzi è disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c. oltre che dalle disposizioni applicabili in tema di espropriazione forzata in generale. La presente trattazione analizzerà l'istituto con particolare riferimento agli aspetti “telematici” del procedimento e quindi si occuperà delle modificazioni che hanno interessato la disciplina a seguito della “telematizzazione” del processo esecutivo
Inquadramento

***DOCUMENTO IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE***

Il pignoramento presso terzi è disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c. oltre che dalle disposizioni applicabili in tema di espropriazione forzata in generale. La presente trattazione analizzerà l'istituto con particolare riferimento agli aspetti “telematici” del procedimento e quindi si occuperà delle modificazioni che hanno interessato la disciplina a seguito della “telematizzazione” del processo esecutivo (trattasi essenzialmente del disposto dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche, nonché degli interventi operati sul codice di rito dagli artt. 18 lett. b) e 19, lett. e), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162).

Tali importanti novelle legislative hanno inciso profondamente sulla disciplina del pignoramento presso terzi coinvolgendone svariati profili: le regole sulla competenza territoriale, le modalità di iscrizione a ruolo della procedura – sia dal lato soggettivo, essendo mutato il soggetto che dà impulso al processo esecutivo, sia dal lato oggettivo, con il passaggio al supporto telematico – ed infine la stessa natura dell'atto di pignoramento, nel quale la citazione a comparire all'udienza interessa soltanto il debitore e non più i terzi.

Come anche nelle altre fattispecie espropriative, può dirsi che la “telematizzazione” dell'esecuzione presso terzi abbia spinto il legislatore a mettere le regole processuali “al servizio” degli strumenti telematici, in quanto molte delle modifiche intervenute sono state necessitate da esigenze pratiche, conseguenti alle nuove modalità a cui sono assoggettate le diverse incombenze processuali.

La notificazione del pignoramento presso terzi

Nell'esecuzione presso terzi, a norma dell'art. 543 c.p.c., l'esecuzione inizia con la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, incombenza attribuita dalla legge all'ufficiale giudiziario e che per tale ragione deve essere allo stato eseguita sotto tutti gli aspetti con le modalità tradizionali, ovvero senza avvalersi degli strumenti telematici, non essendo attualmente l'UNEP nelle condizioni di poter compiere notificazioni telematiche, nonostante la vigenza, sin dall'anno 2010, dell'art. 149-bis c.p.c. ed a prescindere dal fatto che il destinatario della notificazione sia munito di un indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato su un pubblico elenco.

Ciò presuppone quindi che la richiesta della notificazione venga effettuata mediante consegna, da parte del creditore procedente all'UNEP competente, di copia cartacea dell'atto di pignoramento, in originale e copie per la notificazione nonché di titolo esecutivo ed atto di precetto; atti, questi ultimi, che possono essere anche soltanto esibiti (Cass., 4 ottobre 2010, n. 20596). Ove titolo esecutivo e atto di precetto fossero stati notificati con modalità telematiche dal creditore procedente ex art. 3-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53, potranno essere esibite all'ufficiale giudiziario copie analogiche dichiarate conformi secondo le previsioni di cui all'art. 16-undecies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 (sul tema v. anche Bussola “Copie, duplicati e attestazioni di conformità”).

Nell'ipotesi di titolo esecutivo giudiziale pare corretto escludere che l'esecuzione possa fondarsi su una copia autenticata dal difensore ove la formula esecutiva sia apposta con modalità tradizionali e non sia resa disponibile nel fascicolo telematico.

L'originale e le copie dell'atto di pignoramento dovranno quindi essere sottoscritte con le modalità tradizionali dal difensore del creditore procedente munito di regolare procura nonché, nella relativa parte, dall'ufficiale giudiziario.

Compiute le operazioni di notificazione – da eseguirsi, quindi, senza il ricorso alla PEC – l'atto di pignoramento presso terzi sarà restituito al procedente da parte dell'UNEP e dalla data di restituzione decorrerà il termine di trenta giorni per l'iscrizione a ruolo del procedimento dinnanzi al tribunale territorialmente competente, a norma del nuovo comma 4 dell'art. 543 c.p.c.. La data di restituzione va intesa come il giorno in cui il creditore riceve materialmente l'atto, sicché nel caso di trasmissione dello stesso a mezzo posta non potrà che assumere rilievo la data in cui il plico postale perviene al difensore dell'istante.

Alla luce delle prassi seguite da svariate cancellerie è consigliabile che il creditore procedente si procuri sempre la prova della data di ricevimento del plico quando gli perviene dall'UNEP a mezzo posta, se del caso richiedendo all'addetto del servizio postale un documento ad hoc. Ciò in quanto normalmente non viene rilasciato al ricevente un documento attestante l'indicazione della data di consegna nel caso di spedizione di atti in contrassegno (modalità seguita nel caso di richiesta di notificazione all'UNEP ai sensi dell'art. 104, comma 3, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

L'art. 543, n. 3, c.p.c., menziona tra gli elementi contenuti nell'atto di pignoramento, accanto alla dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale competente, anche l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente. A seguito dell'introduzione del c.d. “domicilio digitale” (v. la Bussola “Domicilio digitale”) di cui all'art. 16-sexies,d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, deve ritenersi che sia sostanzialmente venuta meno la necessità di elezione di domicilio presso il comune ove si trova il giudice dell'esecuzione, in quanto l'indicazione del domicilio digitale evita in ogni caso il rischio che la notificazione di un'eventuale opposizione possa essere effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.

La dichiarazione del terzo

Il terzo pignorato, ora anche ove il rapporto tra il debitor debitoris ed il debitore rientri nelle ipotesi di cui all'art. 545 c.p.c., è tenuto nel termine di dieci giorni dalla notificazione a dichiarare di quali beni o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 543, n. 4, c.p.c. e dell'art. 547 c.p.c., può essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del creditore procedente, opportunamente specificato nell'atto di pignoramento, ovvero in alternativa a mezzo di lettera raccomandata a.r., non potendo certo il legislatore costringere tutti coloro che dovessero trovarsi coinvolti in qualità di terzi pignorati in un processo esecutivo a munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

Va chiarito che la trasmissione della dichiarazione non costituisce in alcun modo una notificazione sicché non è necessario che siano rispettate le relative formalità previste in tema di notificazione telematica quali ad esempio la sottoscrizione del documento con firma digitale o l'inclusione degli indirizzi PEC del mittente e del destinatario nei pubblici elenchi.

Secondo le prassi virtuose di alcuni tribunali le dichiarazioni del terzo possono essere depositate telematicamente dal creditore come allegato alla busta telematica contenente l'iscrizione a ruolo del procedimento ovvero autonomamente prima dell'udienza. Trattasi in effetti di modalità senz'altro preferibile ove la dichiarazione pervenga a mezzo PEC, potendo così il creditore depositare direttamente il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto.

Non condivisibile pare invece la prassi già riscontrata in alcuni uffici di trasmettere le comunicazioni di cancelleria relative al procedimento anche presso la casella di posta elettronica certificata del terzo pignorato, ricavandola dalla dichiarazione del terzo ovvero dal pubblico elenco ogniqualvolta possibile: nessuna norma prevede una simile comunicazione e d'altra parte il coinvolgimento del terzo nel procedimento, salva l'ipotesi in cui sia contestato quanto dichiarato e quindi si dia corso all'accertamento dell'obbligo del terzo, inizia e si conclude oggi con l'invio della dichiarazione, mentre sarà poi onere e interesse del creditore comunicare l'ordine impartito dal giudice dell'esecuzione in sede di assegnazione.

A seguito delle recenti modifiche normative intervenute non è pacifico il momento in cui sorga l'obbligo di versamento del contributo unificato nell'esecuzione presso terzi (sul punto si tornerà infra), sennonché ove si ritenesse che questo sia dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa e se si tiene conto che essa, a pena d'inefficacia del pignoramento, va iscritta a ruolo entro trenta giorni dalla restituzione degli atti all'ufficiale giudiziario, è ben possibile che in tale momento il terzo pignorato non abbia ancora reso la propria dichiarazione al creditore procedente. Nella suddetta ipotesi il creditore, non conoscendo la dichiarazione del terzo, dovrà nel dubbio provvedere all'iscrizione a ruolo per evitare la sopravvenuta inefficacia del pignoramento.

È allora possibile configurare una qualche conseguenza sanzionatoria in capo al terzo pignorato che ometta di rendere la dichiarazione nei termini di legge?

Se dal punto di vista processuale è pacifico che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 543, n. 4, c.p.c., costituisca un termine ordinatorio sicché va esclusa una qualsiasi conseguenza negativa in capo al terzo nell'ambito del pignoramento presso terzi, in linea generale non è da escludersi che possa rinvenirsi in capo al terzo una forma di responsabilità – da far valere in separata sede – per aver costretto il creditore ad iscrivere a ruolo la procedura ove la sua dichiarazione, resa poi tardivamente, dovesse rivelarsi negativa.

L'iscrizione a ruolo del procedimento

Nel termine di trenta giorni dalla data in cui riceve dall'UNEP l'atto di pignoramento notificato il creditore procedente è tenuto ad iscrivere a ruolo il procedimento dinnanzi al tribunale competente, a pena d'inefficacia del pignoramento presso terzi (art. 543, comma 4, c.p.c.).

L'eventuale sopravvenuta inefficacia del pignoramento deve essere comunicata dal creditore mediante notificazione (anche in forma telematica, ove possibile) al debitore ed ai terzi entro cinque giorni ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c. La norma non contempla una sanzione nel caso di mancato rispetto, anche perché la cessazione degli effetti del pignoramento prescinde dalla comunicazione del creditore e ben potrà essere comunicata ai debitores debitoris dalla parte esecutata, ben più interessata a far valere l'inefficacia dei vincoli dell'esecuzione.

Nulla vieta che, ove il creditore si accorga dell'intervenuta inefficacia del pignoramento causata dall'omessa tempestiva iscrizione a ruolo, egli provveda a notificare un nuovo atto di pignoramento, facendolo poi seguire da una comunicazione ex art. 164-ter disp. att. trans. c.p.c. riferita al primo, così da ristabilire un nuovo vincolo sui beni o sui crediti pignorati prima che il terzo, appresa l'inefficacia del pignoramento, provveda a riconsegnare i beni al debitore o a saldare il proprio debito.

L'iscrizione a ruolo del pignoramento deve naturalmente avvenire nei registri SIECIC e più in particolare presso la sezione o l'ufficio esecuzioni mobiliari del tribunale territorialmente competente. Al riguardo va fatto presente che a norma dell'art. 26-bis c.p.c. (introdotto dall'art. 19, lett. b), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162), è ora il luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore ad assumere rilievo ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, anche a seguito del venir meno della necessità che il terzo compaia all'udienza.

Se oggi è pacifica la modalità telematica da seguire per l'iscrizione a ruolo del procedimento di esecuzione presso terzi, è sufficiente una schematica sintesi delle modifiche normative intercorse a partire dal 2014 per rendersi conto dell'assoluta disorganicità ed incoerenza delle scelte legislative che, unite alle difficoltà ermeneutiche circa l'ambito di applicabilità dell'obbligo di deposito telematico nel processo esecutivo [il tema è a mio avviso meritevole di una trattazione autonoma, ad esempio di un “focus”], hanno reso l'interpretazione della disciplina un'opera assolutamente disagevole.

Infatti:

- fino al 29 giugno 2014 l'iscrizione a ruolo seguiva le modalità tradizionali, salva la facoltà di deposito telematico in forza di decreto autorizzativo

DGSIA

“locale”;

- dal 30 giugno 2014, con l'entrata in vigore dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, l'introduzione dell'obbligo del deposito telematico per gli atti successivi a quelli con cui inizia l'esecuzione ha sancito, quantomeno secondo la tesi che pare più convincente, l'obbligatorietà dell'iscrizione a ruolo telematica del processo di espropriazione presso terzi, non trattandosi infatti del deposito dell'atto introduttivo dell'esecuzione in quanto allora (e fino al 10 dicembre 2014) era l'ufficiale giudiziario a curare il deposito dell'atto di pignoramento presso la cancelleria;

- a partire dall'11 dicembre 2014 la nota di iscrizione a ruolo è invece tornata ad essere un atto da depositarsi con le modalità tradizionali, in quanto ad essa il creditore procedente è tenuto ad allegare (a seguito delle modifiche apportate all'art. 543 c.p.c. dall'art. 18, lett. b), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. inl. 10 novembre 2014, n. 162) l'atto di pignoramento presso terzi, compiendo quindi in tale momento il deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione che, secondo il disposto del primo periodo dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, fuoriesce dall'obbligo di deposito telematico e segue le forme tradizionali (e se così non fosse non si spiegherebbe l'esigenza dell'introduzione dei successivi periodi al medesimo comma 2 appena citato);

- a partire dal 31 marzo 2015 è invece espressamente previsto dalla medesima norma appena menzionata che l'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi segue le forme telematiche sicché l'inottemperanza a tale obbligo dovrebbe comportare l'inefficacia del pignoramento.

Secondo la disciplina tuttora vigente – ed auspicabilmente ormai definitiva – il creditore procedente incardina l'esecuzione (che è già iniziata con la notifica dell'atto di pignoramento) dinnanzi all'ufficio giudiziario competente depositando telematicamente in unica soluzione sia la nota di iscrizione a ruolo, sia l'atto di citazione notificato – incombenza quindi non più gravante sull'ufficiale giudiziario – unitamente al titolo esecutivo ed all'atto di precetto.

Contenuto della nota di iscrizione a ruolo e relativi allegati

Passando ad analizzare rapidamente il contenuto della nota di iscrizione a ruolo, essa deve includere ai sensi dell'art. 159-bis disp. att. trans. c.p.c. “l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento”, oltre alle informazioni specificate ad hoc dal Decreto del Ministero della Giustizia 19 marzo 2015, che ha stabilito nel caso dell'esecuzione presso terzi l'inserimento dei seguenti ulteriori dati: l'importo del precetto; la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione; la data di notifica dell'atto di precetto; i dati identificativi del terzo pignorato e del custode (ove presente); gli estremi del titolo esecutivo ed infine la tipologia del bene o del credito pignorato. Ulteriori dati sono poi richiesti nell'ipotesi di conversione di sequestro.

Tali elementi non possono certo essere ritenuti necessari a pena di nullità, tuttavia si è riscontrato che talune omissioni comportano l'impossibilità per la cancelleria di accettare il deposito telematico con potenziali conseguenze sul rispetto dei termini di cui all'art. 543, comma 4, c.p.c. In tali situazioni è senz'altro auspicabile che il giudice dell'esecuzione ritenga comunque tempestivo il deposito ovvero rimetta in termini il creditore procedente.

Il deposito deve avvenire utilizzando l'apposito schema di atto che prevede l'inserimento della nota di iscrizione a ruolo come atto principale – tipicamente generata in modo automatico dai redattori atti in commercio – e dell'atto di pignoramento presso terzi, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto come allegati obbligatori.

L'impossibilità di allegare unitamente titolo e precetto – operazione più appropriata ove essi siano stati notificati congiuntamente – costringe ad allegare per due volte il medesimo file, non potendo certo suddividere in due parti il documento (e poi certificarlo come conforme all'originale) ove i due atti siano stati oggetto della medesima notifica.

L'atto di pignoramento, il titolo esecutivo e l'atto di precetto debbono essere muniti di apposita attestazione di conformità apposta dal difensore, da inserire ai sensi dell'art. 16 undecies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e delle successive specifiche tecniche (Decreto DGSIA 28 dicembre 2015) e debbono essere firmati digitalmente del pari della nota di iscrizione a ruolo.

Sul punto va registrata una pronunzia, senz'altro discutibile, emessa in sede di sospensione dell'esecuzione, che ha individuato la conseguenza al deposito dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto privi della prescritta certificazione di conformità nella sopravvenuta inefficacia del pignoramento (Trib. Pesaro, ord., 10 giugno 2015 nello stesso senso anche App. Milano, 13 gennaio 2017; contra: Trib. Napoli, 17 gennaio 2017; Trib. Pesaro, 19 gennaio 2016; sul tema V. Barale, “Inefficace il pignoramento se manca l'attestazione di conformità sulle copie depositate con l'iscrizione a ruolo” in Giurisprudenza commentata).

In allegato alla nota d'iscrizione a ruolo il creditore procedente allega normalmente anche le ricevute di pagamento del contributo unificato (variabile tra € 43,00 ed € 139,00 in funzione del valore del procedimento) e della marca da bollo (di € 27,00), sebbene seguendo un'interpretazione più vicina al tenore letterale delle relative disposizioni sulle spese di giustizia tali versamenti possono essere eseguiti sino all'udienza di assegnazione. Infatti, seppure la prassi attuale degli uffici sia nel senso di richiedere il pagamento del contributo unificato all'atto dell'iscrizione a ruolo (e quindi nel termine di trenta giorni da quando l'avvocato del creditore procedente si vede restituire l'atto di pignoramento presso terzi), secondo l'art. 14, comma 1, d.P.R. 30 marzo 2002, n. 115 (“Testo unico spese di giustizia”) l'obbligo di pagamento sorge soltanto al momento in cui viene presentata l'istanza di vendita o di assegnazione, sicché nell'esecuzione presso terzi tale momento non può non coincidere con l'udienza in cui il creditore rivolge al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei crediti pignorati presso il terzo (o di vendita di cose mobili in possesso del terzo).

Nulla vieta che il creditore stabilisca di unire altri allegati alla nota di iscrizione a ruolo quali ad esempio la dichiarazione del terzo, ove già pervenuta, ovvero il documento attestante la data di avvenuto ricevimento del plico da parte degli ufficiali giudiziari. Tale ultimo documento, sicuramente utile all'udienza ove sorgessero contestazioni sul punto, non può tuttavia essere richiesto dalla cancelleria come condicio sine qua non dell'iscrizione a ruolo dell'esecuzione presso terzi, in quanto non è certo il cancelliere il soggetto abilitato a svolgere tale controllo, dovendo comunque accettare la busta telematica ed iscrivere a ruolo il processo.

Non parrebbe infine essere suscettibile di condurre ad inefficacia o invalidità del pignoramento l'iscrizione a ruolo del processo in data successiva a quella dell'udienza indicata nell'atto di citazione, a condizione che il deposito telematico avvenga entro trenta giorni dalla restituzione degli atti al creditore. In tale caso il giudice dell'esecuzione fisserà naturalmente l'udienza in data successiva onerando se del caso il procedente di darne comunicazione al debitore ed al terzo.

L'udienza di assegnazione

All'udienza di assegnazione il creditore potrà depositare, ove non l'abbia fatto in precedenza, le dichiarazioni dei terzi pignorati, in originale ovvero in copia analogica nel caso si tratti di comunicazione pervenuta a mezzo p.e.c.

Il giudice dell'esecuzione, svolti i controlli di rito, provvederà quindi all'assegnazione dei crediti ovvero all'assegnazione o alla vendita delle cose mobili.

Non paiono condivisibili e normativamente fondate le prassi sorte in diversi uffici giudiziari di imporre in udienza l'esibizione (e talvolta addirittura il deposito) degli originali dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto e neppure pare accettabile la tesi che ritiene ancora attuale la necessaria presenza del titolo esecutivo in originale nel fascicolo dell'esecuzione sulla scorta dell'art. 488 c.p.c.: d'altra parte non esiste alcuna norma che prescriva quando il titolo esecutivo in originale dovrebbe essere depositato o che ne sanzioni in qualche modo il mancato deposito; inoltre la “telematizzazione” del processo verrebbe irrimediabilmente meno costringendo l'ufficio esecutivo a gestire un fascicolo ibrido.

L'ordinanza di assegnazione, quale che sia la modalità – telematica o tradizionale – con cui viene depositata, ove sia contenuta nel fascicolo telematico della procedura, può essere estratta in copia autentica dal creditore procedente ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale potrà quindi evitare a tale fine l'accesso alla cancelleria, che diverrà necessario solo in caso di rilascio di copia esecutiva.

Nell'ipotesi in cui invece l'ordinanza venga emessa non in forma telematica e la cancelleria non si adoperi all'acquisizione del documento per renderlo disponibile nel fascicolo telematico – scenario ancora attuale in alcuni uffici – sarà inevitabile estrarne copia presso la cancelleria.

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