Procura alle liti rilasciata all'estero: è necessaria la traduzione in lingua italiana ai fini della validita?

13 Luglio 2023

In materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall’italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto, che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell’atto. 

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene alla necessità della traduzione degli atti processuali, compiuti all'estero, che siano prodromici alla corretta instaurazione del processo in Italia.

Il principio di diritto
Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2023, n. 19900

In materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione.

Il contrasto

Procura alle liti rilasciata all'estero: è necessaria la traduzione in lingua italiana ai fini della validità?

La pronuncia della Corte n. 19900/2023 del 12 luglio 2023 si pone in parziale contrasto con altra giurisprudenza di legittimità relativamente alla questione del se la redazione di un atto processuale che debba essere utilizzato in un processo che si celebra in Italia debba in ogni caso essere munito di traduzione ufficiale in lingua italiana o se sussistano eccezioni a tale principio.

Secondo la citata sentenza, l'art. 122, comma 1, c.p.c., laddove prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, si riferisce agli atti processuali in senso proprio, ossia agli atti del processo, e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che a quest'ultimo sono semplicemente coordinati o a quegli atti, come la procura alle liti, che sono preparatori rispetto al processo, ai quali può invece applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l'art. 123 c.p.c. Con la conseguenza che la mancanza di traduzione in lingua italiana della procura alle liti rilasciata all'estero in lingua straniera non sarebbe foriera di alcuna nullità processuale. Tale situazione potrebbe, infatti, risolversi attraverso la nomina di un traduttore a opera del giudice; traduzione che non sarebbe affatto necessaria nell'ipotesi in cui il giudice italiano, conoscendo la lingua straniera in cui è redatta la procura, possa immediatamente percepirne il significato.

A tale orientamento si contrappone parzialmente quello espresso dalle Sezioni Unite della Corte nell'ordinanza n. 5592/2020, laddove si è affermato che anche alla procura rilasciata all'estero si applica l'art. 122 c.p.c., e non già l'art. 123 c.p.c. Con la conseguenza che ove la procura alle liti risulti redatta nella sola lingua straniera, mancando anche della cd. “Apostille”, si determina la nullità dell'atto, peraltro sanabile tramite la concessione a opera del giudice procedente di un termine per la regolarizzazione dell'atto.

* Si segnala che con ordinanza interlocutoria n. 7757 del 22 marzo 2024, la sezione seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, integra un requisito di validità dell’atto. 

La dottrina

In generale, sul tema, si veda:

AA.VV., Procedura civile e Adr, Ipsoa 2023, 162 e ss.

Passannante, Manuale breve della Riforma Cartabia, Cedam 2023, 84 e ss.

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