Modalità del mutamento del rito del lavoro in rito ordinario

20 Gennaio 2023

Il provvedimento che dispone il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario ha natura formale e deve, pertanto, adottarsi in modo espresso, avendo lo scopo di mettere le parti in regola con le preclusioni proprie del rito mutato.

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene all’individuazione delle modalità di mutamento per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario.

Il principio di diritto
Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2023, n. 1554

Il provvedimento che dispone il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario ha natura formale e deve, pertanto, adottarsi in modo espresso, avendo lo scopo di mettere le parti in regola con le preclusioni proprie del rito mutato.

Il contrasto

Modalità del mutamento del rito del lavoro in rito ordinario

La pronuncia della Corte n. 1554/2023 si pone in contrasto con altra giurisprudenza di legittimità relativamente alla questione dell’individuazione delle modalità di mutamento del rito lavoro in rito ordinario.

Secondo la citata sentenza, il provvedimento di mutamento del rito è un provvedimento di natura formale e deve pertanto essere adottato dal giudice in forma espressa, atteso che la sua finalità è quella di fugare ogni dubbio su quali regole processuali trovano applicazione al giudizio in corso, specie con riferimento al regime delle preclusioni proprie del rito stesso. Tanto esclude che, in assenza di un provvedimento espresso da parte del giudice sul rito applicabile alla controversia, il rito steso possa dirsi automaticamente mutato, anche se avrebbe dovuto esserlo per una sopravvenuta modifica legislativa che, abrogando norme previgenti o introducendone di nuove, abbia disposto per la trattazione della controversia un rito diverso da quello prescelto dall’attore al momento dell’introduzione del giudizio.

A tale orientamento si contrappone quello espresso dall’ordinanza n. 18048/2019 (conforme Cass. civ., sez. III, sent. n. 9902/1990), secondo cui per il passaggio da rito speciale al rito ordinario, non sarebbe necessario un provvedimento formale, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 427 c.p.c. (necessità di regolarizzare gli atti secondo le disposizioni tributarie o mutamento di competenza). Da tanto conseguirebbe che il mutamento del rito possa essere dedotto anche per implicito in via interpretativa, quante volte il giudice procedente abbia inequivocabilmente applicato in corso di causa un rito diverso da quello prescelto dalla parte al momento della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio.

La dottrina

Sul tema del mutamento del rito nel processo del lavoro, si veda:

Consolo-Mariconda, Processo civile, Procedimenti speciali, Torino, 2018, 667 e ss.

Didone-De Santis, Il Processo civile dopo la Riforma Cartabia, Milano, 2023, 240 e ss.

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