Applicabilità delle ipotesi di esonero dall’azione revocatoria fallimentare all’azione revocatoria ordinaria

25 Marzo 2024

In tema di fallimento, le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, l. fall. trovano applicazione non soltanto all’azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore.

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene all'applicabilità delle ipotesi di esonero dall'azione revocatoria disciplinate dall'art. 67, comma 3, l. fall. all'azione revocatoria ordinaria.

Il principio di diritto
Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147

In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.

Il contrasto

Applicabilità delle ipotesi di esonero dall'azione revocatoria fallimentare all'azione revocatoria ordinaria  

La pronuncia n. 3778/2019 (in senso conforme, Cass. civ., sez. III, n. 4796/2020, e Cass. civ., sez. I, n. 571/2021) della Corte si pone in inconsapevole contrasto con altra giurisprudenza di legittimità relativamente alla questione dell'individuazione dell'applicabilità delle ipotesi di esonero dall'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, di cui all'art. 67, comma 3, l. fall. anche all'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66 l fall.

Secondo l'ordinanza n. 2339/2019, le esenzioni contemplate dall'art. 67, comma 3, l. fall. sarebbero di stretta interpretazione e, come tali, inapplicabili all'azione revocatoria esercitata o proseguita dal curatore fallimentare a sensi dell'art. 66 l. fall.

A sostegno di tale tesi, vengono addotte le seguenti considerazioni: a) l'interpretazione letterale dell'art. 67, comma 3, il quale, escludendo la soggezione degli atti da esso indicati all'«dell'azione revocatoria», si riferirebbe a quella disciplinata dai due commi precedenti, e non anche a quella ordinaria, disciplinata dall'art. 66 con rinvio alle norme del codice civile; b) la diversa formulazione dell'art. 69-bis l. fall. che, nel disciplinare la decadenza dall'azione, si riferisce invece espressamente a tutte quelle «disciplinate dalla presente sezione», ovverosia dagli artt. 64-71 l. fall.; c) l'analoga disciplina dettata dall'art. 12, comma 5, della l. n. 3/2012, per i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento la quale, nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, fa espresso riferimento all'art. 67 della l. fall., in tal modo escludendo l'applicabilità dell'esenzione all'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c., richiamato dall'art. 66 l. fall.; d) l'art. 18 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, il quale, nel modificare l'art. 12, comma 5, cit., ha contestualmente modificato l'art. 217-bis l. fall., estendendo le esenzioni dai reati di bancarotta all'accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'art. 12, in tal modo confermando la piena autonomia dei due ambiti di tutela, civilistico e penalistico, riguardanti i pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, e) la diversità dei due tipi di dell'azione revocatoria, ritenuta idonea a escludere l'arbitrarietà di un trattamento differenziato, essendo gli stessi volti a colpire rispettivamente atti idonei a indurre l'insolvenza del debitore e atti compiuti dallo stesso quando era già insolvente, nonché riferibili ad ambiti temporali diversi e caratterizzati da un differente regime probatorio, più gravoso per quella ordinaria, dal momento che in quella fallimentare il curatore può avvalersi anche di presunzioni iuris tantum.

A tale orientamento si contrappone quello espresso dalla sentenza n. 1147/2023, secondo cui le esenzioni troverebbero applicazione anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata in ambito fallimentare.

A sostegno di tale interpretazione si è rilevata la fragilità degli argomenti citati a sostegno della tesi dell'inapplicabilità dell'estensione. A proposito dell'interpretazione letterale, si è evidenziata l'ambivalenza della formulazione dell'art. 67, comma 3, l. fall., il quale, a dispetto della collocazione della norma, inserito nella disciplina della revocatoria fallimentare, non autorizza conclusioni sicure né nel senso dell'applicabilità, né in quello dell'inapplicabilità delle esenzioni alla revocatoria ordinaria. Si è, poi, rilevata la fragilità anche del riferimento all'art. 69-bis l. fall. e all'art. 12, comma 5, della l. n. 3/2012, i cui riferimenti a tutte le azioni revocatorie potrebbero far propendere proprio per l'estensione degli esoneri a tutte le azioni revocatorie, compresa quella ordinaria. A livello sistematico, si è poi osservato che la tesi avversata non tiene conto del fatto che le differenze tra la disciplina della revocatoria fallimentare e quella della revocatoria ordinaria non sarebbero idonee a giustificare l'esclusione dell'applicabilità alla seconda delle esenzioni previste per la prima, correndosi altrimenti il rischio di vanificarne l'efficacia, e quindi di impedire il perseguimento delle finalità avute di mira dal legislatore mediante l'introduzione dell'art. 67 in esame. Una finalità del tutto variegata, corrispondendo le ragioni dell'esonero in alcuni casi [lett. a) e b)] a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, in altri [lett. d) e) g)] ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, in altri ancora [lett. c) e f)] nell'appartenere il creditore o l'altro contraente a particolari categorie di soggetti, ritenuti meritevoli di tutela.

Un quadro del tutto composito, a fronte del quale la sottrazione della revocatoria ordinaria comporterebbe la sostanziale elisione della portata delle esenzioni, con la conseguenza che più corretta appare la conclusione nel senso dell'applicabilità generalizzata del regime degli esoneri, ognuno con la sua specificità, a tutti i tipi di di azione revocatoria esercitabile in ambito concorsuale.

La dottrina

Sul tema, si veda:

AA.VV., Crisi d’impresa e insolvenza, Torino, 2024, 798 e ss.

Rossi, Pagamenti intermediati e disciplina concorsuale, Milano, 2020, 198 e ss.

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