Verifiche preliminari e fissazione di un’udienza ad hoc per la discussione di una questione pregiudiziale di rito
26 Marzo 2024
Massima Al fine di garantire il più sollecito e leale svolgimento del processo (art. 175 c.p.c.), in sede di verifiche preliminari, il giudice può fissare un'udienza anticipata rispetto a quella regolata dall'art. 183 c.p.c. per discutere nel contraddittorio delle parti una questione pregiudiziale attinente al processo, di per sé potenzialmente idonea a precludere l'esame nel merito (nel caso di specie, la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo). All'esito di tale udienza, ove non sia necessario attendere il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., sulla base di una lettura degli artt. 175, 187, commi da 1 a 3, 279 e 80-bis disp. att. c.p.c. coerente con le finalità perseguite dalla riforma Cartabia e i principi costituzionali in tema di processo civile, è possibile disporre l'immeditato passaggio della causa in decisione. Il caso In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, la parte opposta eccepiva la tardività dell'opposizione introdotta con citazione anziché con ricorso. In sede di verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., il giudice, rilevando l'idoneità della questione della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo ad assorbire il merito della lite (art. 279, comma 2, n. 1, c.p.c.) e la conseguente superfluità del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., fissava un'apposta udienza in data anteriore rispetto a quella indicata nell'atto di citazione per la discussione nel contraddittorio delle parti di tale questione pregiudiziale di rito nonché per valutare l'eventualità di una definizione amichevole della controversia, con assegnazione alla parte opponente di un termine per il deposito di una breve nota scritta. Al contempo, il giudice, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., differiva la data della prima udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione, da cui decorrono i termini per il deposito delle memorie integrative disciplinate dal nuovo art. 171-ter c.p.c. La questione E' possibile derogare alla sequenza procedimentale scandita dagli artt. 171-bis, 171-ter e 183 c.p.c. attraverso la fissazione, con il decreto conclusivo delle verifiche preliminari, di un'udienza anticipata rispetto a quella regolata dall'art. 183 c.p.c. per discutere una questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio? Le soluzioni giuridiche Secondo il Tribunale di Bologna, al fine di garantire il più sollecito e leale svolgimento del processo (art. 175 c.p.c.), con un minor dispendio di attività processuali e aggravio di spese di lite, in sede di verifiche preliminari, il giudice, anche se non espressamente previsto dalla nuova disciplina del rito ordinario, può fissare un'udienza anticipata rispetto a quelle regolata dall'art. 183 c.p.c. per discutere nel contraddittorio delle parti la questione relativa alla tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo sollevata dalla parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, ove tale questione appaia idonea ad assorbire il merito della lite, così da rendere superfluo il deposito delle memorie integrative disciplinate dal nuovo art. 171-ter c.p.c. Su questa linea, con il decreto in commento, si è sostenuto che, in presenza di una questione pregiudiziale attinente al processo idonea a definire il giudizio allo stato degli atti, in base ad una lettura degli artt. 175, 187, commi da 1 a 3, 279 e 80-bis disp. att. c.p.c. coerente con gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione perseguiti dalla riforma c.d. Cartabia e i principi di economia processuale (art. 97 cost.) e del giusto processo (art. 101 cost.), è possibile l'immediato passaggio della causa in decisione all'esito dell'udienza appositamente fissata dal giudice in data anteriore rispetto a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c. Osservazioni La nuova struttura del giudizio civile di cognizione di primo grado delineata dalla riforma c.d. Cartabia mira a realizzare i canoni di concentrazione e di speditezza dell'attività processuale attraverso l'ingresso in campo del giudice nella fase introduttiva del giudizio, l'anticipazione della trattazione scritta rispetto all'udienza di prima comparizione delle parti, la rimodulazione dei termini processuali e la valorizzazione del potere di direzione del giudice. Com'è ormai noto, in base alla nuova tempistica procedimentale della fase introduttiva e di trattazione del processo ordinario di primo grado, il giudice, scaduto il termine di costituzione del convenuto, il quale deve costituirsi in giudizio almeno settanta giorni prima della data di udienza (art. 166 c.p.c.), ed entro i successivi quindici giorni, svolge i controlli circa la regolarità del contraddittorio, la validità degli atti processuali e la sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, in precedenza riservati alla prima udienza (art. 171-bis c.p.c.). Terminata la fase delle verifiche preliminari, le parti possono depositare le tre memorie integrative nel rispetto dei termini previsti dal nuovo art. 171-ter c.p.c., che, a differenza della previgente disciplina, decorrono ex lege dalla data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. fissata dall'attore nell'atto di citazione o differita dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c. Una volta esaurita l'attività di allegazione dei fatti e di indicazione dei mezzi di prova, si svolge la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa (art. 183 c.p.c.), la quale può avere come epilogo la conciliazione delle parti (all'esito dello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione), l'assegnazione di un termine per il superamento della condizione di procedibilità cui è soggetta la domanda, il mutamento nel rito semplificato (art. 183-bis c.p.c.), l'adozione delle nuove ordinanze di accoglimento o di rigetto della domanda (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.), il passaggio alla fase relativa all'assunzione dei mezzi di prova ammessi (art. 184 c.p.c.) o, se non necessaria, la rimessione della causa in decisione. Secondo la finalità perseguita dalla riforma, la trasformazione della fase introduttiva e di trattazione della causa ora tratteggiata dovrebbe assicurare l'approdo del giudizio alla prima udienza exart. 183 c.p.c. “depurata” di eventuali vizi processuali e consentire al giudice di disporre a tale udienza di tutti gli elementi necessari per valutare la direzione da imprimere al processo. Nonostante il pregevole sforzo del legislatore volto a ridurre la durata del processo civile, molte delle novità riguardanti la fase introduttiva e di trattazione del giudizio ordinario di cognizione di primo grado presentano degli inconvenienti tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi di speditezza ed effettività della tutela giurisdizionale perseguiti dalla riforma c.d. Cartabia. Uno degli aspetti più critici sta nel fatto che nelle controversie definibili in limine litis, sulla base di questioni preliminari di pronta soluzione dedotte dalle parti negli atti introduttivi, lo scambio delle memorie integrative prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. può determinare lo svolgimento di attività processuali sovrabbondanti e ritardare inutilmente la definizione del giudizio, con conseguente sacrificio dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Invero, nel caso, ad esempio, di questioni di giurisdizione o preliminari di merito idonee ad assorbire il merito della lite, il provvedimento che definisce il giudizio, rispetto al rito previgente, potrà essere adottato solo all'esito della prima udienza, dopo il deposito di tre memorie integrative per parte, l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nonché lo studio, da parte del giudice, delle predette memorie con i relativi atti introduttivi. Né può ritenersi che lo svolgimento della causa diversificato a seconda della semplicità o complessità della lite possa essere assicurato dall'introduzione delle nuove ordinanze di accoglimento o di rigetto (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.). Indubbiamente, coincidendo il termine inziale per la pronuncia delle ordinanze con l'esito dell'udienza di comparizione delle parti, anche l'emissione di tali provvedimenti presuppone la cristallizzazione del thema probandum e del thema decidendum e lo svolgimento delle attività previste dal nuovo art. 183 c.p.c. A tale criticità della riforma, secondo il Tribunale di Bologna, è possibile porre rimedio ammettendo l'immeditato passaggio della causa in decisione all'esito di un'udienza appositamente fissata dal giudice all'esito delle verifiche preliminari, in data anteriore rispetto a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c., per discutere una questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio (nella specie, la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo). Ciò sulla scorta di una lettura degli artt. 175,187, commi da 1 a 3, 279 e 80-bis disp. att. c.p.c. coerente con gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione prefissati dalla riforma c.d. Cartabia e i principi di economia processuale (art. 97 cost.) e del giusto processo (art. 101 cost.). Nel caso esaminato dal Tribunale di Bologna, all'esito dell'udienza “intermedia” fissata con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. per la discussione della questione relativa alla tempestività dell'opposizione, in mancanza di una conciliazione delle parti, possono prospettarsi due situazioni: a) se il giudice, in base all'attività difensiva delle parti, ritiene la questione pregiudiziale in rito emersa dagli atti introduttivi non idonea ad assorbire il merito della lite, lo stesso disporrà il prosieguo della causa, con decorrenza dalla prima udienza ex art. 183 c.p.c. (nella caso in esame differita ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c.) dei termini per il deposito delle memorie integrative; b) se la causa è matura per la decisione, il giudice, non essendo necessario attendere il deposito delle memorie integrative, indirizzerà la decisione secondo il modello orale (art. 281-sexies c.p.c.) o secondo il modello scritto o misto (art. 281-quinquies c.p.c.). L'ipotesi interpretativa proposta dal Tribunale di Bologna va salutata con favore in quanto la rimessione anticipata in decisione della causa per decidere una questione pregiudiziale di rito idonea ad assorbire il merito della lite, previo confronto con i difensori in un'udienza appositamente fissata dal giudice all'esito delle verifiche preliminari, consente di evitare sia un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, quali il deposito delle memorie integrative exart. 171-ter c.p.c. e la celebrazione dell'udienza regolata dal novellato art. 183 c.p.c., sia uno svantaggioso allungamento dei tempi di definizione del giudizio, senza compromettere il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e il diritto di difesa delle parti (art. 24 Cost.). Né tale ricostruzione potrebbe essere indebolita dal fatto che il novellato art. 183 c.p.c. ha reso obbligatorio il tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza, atteso che l'omissione di tale attività non è espressamente sanzionata con la previsione di nullità (in arg. cfr. Cass. civ., 11 maggio 2010, n. 11411, con riferimento al procedimento davanti al Giudice di Pace; Cass. civ., 18 agosto 2004, n. 16141, riguardo ai procedimenti in materia di lavoro e di previdenza). Ciò chiarito, si evidenzia che nell'articolato panorama della giurisprudenza di merito, il provvedimento in commento si pone in linea con quelle pronunce che, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata delle nuove norme processuali, hanno ammesso che il giudice, nell'esercizio del potere di direzione del processo (art. 175 c.p.c.), possa emettere provvedimenti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 171-bis c.p.c., calibrati sulla specificità del caso concreto, volti a garantire la concentrazione, la semplificazione e la speditezza del giudizio. In questa prospettiva, una pronuncia di merito ha ritenuto ammissibile il mutamento del rito ordinario in locatizio (art. 426 c.p.c.) già in sede di verifiche preliminari, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 171-bis c.p.c.(artt. 24 e 111 Cost.), evidenziando che l'elencazione contenuta in tale norma non può risolversi in una limitazione dei poteri e dei controlli che il giudice è tenuto ad esercitare nella direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.) e che una diversa interpretazione aggraverebbe la trattazione e inciderebbe negativamente sulla durata del processo (Trib. Roma, 22 giugno 2023, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it)). Nella stessa ottica, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata ex artt. 24 e 111 Cost. dell'art. 183-bis c.p.c., è stata riconosciuta al giudice la facoltà di disporre ex officio il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato (art. 281-decies c.p.c.), anche prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. ed in assenza di contraddittorio sul punto specifico (Trib. Piacenza, 1 maggio 2023, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it)). Tale prospettiva ricostruttiva nasce dalla constatazione che la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato al termine dell'udienza di comparizione delle parti (come stabilito dall'art. 183-bis c.p.c.), dopo la completa definizione dell'oggetto della decisione, non sembra presentare particolari benefici, in termini di speditezza del giudizio, rispetto al naturale passaggio della causa alla fase istruttoria, se necessaria, o a quella decisoria. Su questa linea, si è affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'esito delle verifiche preliminari, è possibile la fissazione di un'apposita udienza per la discussione e decisione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., anteriore alla prima udienza di trattazione della causa, con assegnazione all'opponente di una “brevissima nota”, al fine di garantire alla parte opposta una più celere pronuncia in ordine alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (Trib. Bologna, 21 settembre 2023, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it)). Ancora, in sede applicativa, si è affermato che il giudice può già in sede di verifiche preliminari rilevare l'esistenza o meno di una condizione di procedibilità (nella specie, mancato esperimento della negoziazione assistita) ed adottare i provvedimenti conseguenti senza imporre alle parti il deposito delle memorie integrative exart. 171-ter c.p.c. (Trib. Modena, 9 maggio 2023, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it)). Anche la dottrina ha tentato di fornire una “lettura correttiva” delle nuove norme processuali volta a rendere il decreto exart. 171-bis c.p.c. un utile strumento di semplificazione, speditezza delle attività processuali e di tutela del contraddittorio, riconoscendo al giudice la facoltà di: a) richiedere alle parti i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati negli scritti difensivi; b) fissare un'udienza “ad hoc”, con contestuale differimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c., per consentire il superamento della condizione di procedibilità prima del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. o per esperire il tentativo di conciliazione delle parti, in forza degli artt. 117 e 185 c.p.c. o, ancora, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. che richiedono un confronto con i difensori; c) invitare le parti ad interloquire sull'esistenza dei presupposti per la conciliazione della lite. Quanto detto fino a questo punto è sufficiente per comprendere che, di fronte ai gravi inconvenienti generati dalla scansione processuale dettata dai nuovi artt. 171-bis, 171-ter e 183 c.p.c., la fissazione di un'udienza “intermedia”, prima del deposito delle memorie integrative e, più in generale, l'adozione di provvedimenti non contemplati dall'art. 171-bis c.p.c., in applicazione del potere di direzione del processo di cui all'art. 175 c.p.c., è la strada maestra per tentare di raggiungere gli obiettivi di celerità e di semplificazione del processo perseguiti dalla riforma c.d. Cartabia. Si può dunque affermare che senza la lettura correttiva delle nuove norme processuali proposta da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, gli elementi negativi della nuova fase introduttiva e di trattazione del rito ordinario rischiano di essere maggiori dei benefici auspicati dalla riforma. Riferimenti Carratta, Le riforme del processo civile. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023, 40 ss.; Delle Donne, La fase introduttiva, prima udienza e provvedimenti del giudice istruttore, in Tiscini (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile, Pisa, 2023, 288 ss.; Iannone, Potere del giudice di rilevare, in sede di verifiche preliminari, la mancanza di una condizione di procedibilità, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 26 giugno 2023; Lai, Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione, in judicium.it, 27 aprile 2023; Limongi, Conversione del rito (da ordinario a semplificato) per chiamata in causa del terzo. Prime applicazioni del novellato art. 183-bis c.p.c. (Trib. Piacenza, 1° maggio 2023), in judicium.it, 23.6.2023; Masoni, Verifiche preliminari ed immediata conversione del rito ordinario in semplificato di cognizione, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 29 maggio 2023; Menchini-Merlin, Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale, in Riv. dir. proc., 2023, 2, 578 ss.; Taraschi, Nuovo rito civile: provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo possibile anche prima dell'udienza di trattazione dell'opposizione, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 7 novembre 2023. |