Aumento dell’assegno divorzile in caso di revoca nell’assegnazione della casa familiare
26 Marzo 2024
Con ricorso l’ex marito chiedeva al Tribunale di Brescia di revocare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente, poiché entrambi i figli maggiorenni non convivevano più con la madre. L’ex moglie si era dichiarata disposta a rilasciare la casa coniugale, richiedendo però un congruo termine e un aumento dell'assegno divorzile da € 800,00 a € 1.500,00 mensili, chiedendo inoltre di essere esclusa dal sostentamento del figlio. Il Tribunale di Brescia accoglieva il ricorso del marito, revocando l'assegnazione della casa familiare e respingendo la richiesta di aumento dell'assegno divorzile. A seguito del reclamo della moglie, la Corte d'appello accoglieva il reclamo, modificando le condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio: - Veniva revocato l’obbligo della moglie di contribuire al 50% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche del figlio diventato maggiorenne e autosufficiente; - Fissato in € 1.200 il mantenimento; - Infine veniva condannato il reclamato al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Seguiva ricorso in Cassazione del marito. Il ricorso è respinto. La S.C. evidenzia che in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l'assegnazione all'altro coniuge, non erano consentite. |